TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2022-04-06, n. 202204025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2022-04-06, n. 202204025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204025
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2022

N. 04025/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03189/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3189 del 2022, proposto da
Istituto Paritario "Dante Alighieri", in persona del legale rappresentante pro tempore , Carla Guastafierro e da Saverio Accardo, Giuseppina Acunzo, Angelo Albano, Ilaria Arricale, Genny Auricchio, Paolo Battiloro, Davide Battiloro, Aniello Borriello, Salvatore Buondonna, Pietro Capasso, Salvatore Cecere, Michele Chiappardi, Luca Cincinnato, Aniello Cirillo, Luigi Cirillo, Giovanni Cirillo, Michele Comentale, Annarita Curzio, Rossella D'Antuono, Vincenzo Di Cristo, Fabio Di Cristo, Nicola Federico, Patrizio Frezza, Ciro Fuoco, Domenico Gallo, Daniele Infante, Mario La Pietra, Giuseppe Lanzieri, Sabino Laveglia, Luigi Liccardo, Michela Lopardo, Raffaele Manzella, Vincenzo Marra, Ciro Pagano, Pasqualina Panariello, Giuseppe Ambruosi, Andrea Avitabile, Gabriele Braccio, Ciro Bruno, Davide Carino, Nicola Carofan O, Rossano Celano, Domenico Cucco, Pietro Della Puca, Francesco Di Capua, Giuseppe Di Pasquale, Michelangelo Diana, Crescenzo Farina, Ciro Favicchia, Giuseppe Fogliamanzillo, Domenico Gallo, Carlo Iavazzo, Silvia Izzo, Gerardo Labbiento, Claudio Manzo, Vincenzo Melone, Francesco Orsini, Raffaele Picone, Alessandro Ramelio, Raffaele Ramino, Vincenzo Riccardi, Valentina Sarnataro, Catello Sicignano, Costantino Tamburrino, Agostino Varricchio, Vincenzo Vincenti, Giovanni Visiello, Salvatore Visone, Achille Zamparelli, Jonathan Zuna, Frank , Amalia Adige, Pasquale Alberico, Luciano Allocca, Anna Alvino, Marica Alvino, Michele Apuzzo, Carmela Bruno, Federico Cacciola, Laura Casillo, Antonietta , Giovanni Crispino, Anna De Capua, Diego De Lucia, Luisa Di Giacomo, Michelina Di Maio, Nai Lu Dong, Anna Esposito, Luigi Fedele, Francesco Fiore, Emanuele Guarino, Antonio Itri, Antonio Manzo, Noemi Mascolino, Vincenzo Nastro, Azzurra Natale, Ciro Paduano, Marcello Parisi, Domenico Pinto, Davide Rippa, Antonio Romano, Danilo Scala, Vincenzo Scarano, Surjeet Singh, Donato Tuzzolo, Luigi Varone, Vincenzo Voccia, Giuseppe Ambrosino, Nunziata Apuzzo, Antonio Arnone, Felicia Bonavita, Antonella Caggiano, Pasqualina Cascone, Francesco Casillo, Aurora Caso, Alfonso Cerrato, Maurizio Cirillo, Sara Cozzolino, Giovanna De Laurentis, Giulio Di Donato, Valentina Di Gruccio, Chiara Di Maio, Gennaro Di Martino, Pasquale Elefante, Maria Esposito, Giuseppe Federico, Annunziata Gallinaro, Gaia Giordano, Mariapia La Marca, Mario Miranda, Antonella Palma, Michele Palumbo, Enza Perruolo, Giuseppina Prato, Roberta Russo, Annaluisa Scognamiglio, Gianluigi Spera, Antonio Spinelli, Jessica Spolzino, Antonio Troise, Gennaro Giovanni Verdoliva, Immacolata Voira, Catello Abagnale, Assunta Alfano, Giuseppe Auricchio, Vincenza Avino, Andrea Avino, Luigi Caccavale, Federico Cacciola, Giovanna Carrano, Salvatore Casella, Luisa Converso, Massimo Cretella, Luisa Cristofaro, Annamaria De Dilectis, Daniela De Martino, Giuseppe De Vivo, Annunziata Di Donato, Caterina Di Ronza, Alessandra Duraccio, Franco Esposito, Marroccella, Danila Fumo, Anna Gallo, Luisa Imbimbo, Luca Improta, Giuseppe Intagliatore, Francesca Lanzara, Marilena Lito, Antonio Lombardo, Tiziana Marano, Maria Mastellone, Arco Mastellone, Otello Mazzariello, Antonio Miranda, Angela Molinaro, Maria Nunziata, Sonia Tarantino, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 - avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale - nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base della nota oggi parimenti gravata dell'USR Campania, Ufficio IV, Ambito Territoriale di Napoli, U.001041 del 26/11/2021;

- della nota dell'USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, U.0000173 del 10/01/2022 con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità delle classi collaterali V, sezz. C-D dell'Istituto Tecnico – sett. Tecnologico – ind. Meccanica, Meccatronica ed Energia – art. Meccanica e Meccatronica, V, sezz. C-D dell'Istituto Tecnico Settore Economico – ind. Amministrazione, Finanza e Marketing e V sez. C del Liceo delle Scienze Umane presso l'Istituto odierno ricorrente, con la seguente motivazione: “considerato il punto 4.8 del d.m. 83/2008 che prevede la possibilità di richiedere l'autorizzazione per una sola classe terminale”;

- E, ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l'interpretazione fornita dall'Amministrazione nella nota di cui sopra;
del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell'Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l'interpretazione fornita dall'Amministrazione nella nota di cui sopra;

- del DM 83/2008 e del DM 267/2007, nella parte in cui possano autorizzare l'interpretazione fornita dall'USR Campania nella nota prot. AOODRCA n. 28095 del 22.07.2021, nella parte in cui illegittimamente stabilisce il termine per la notifica del funzionamento al 20 settembre 2021;

- di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, nella parte in cui con le sue disposizioni, illegittimamente, vieta la costituzione di più classi collaterali per ciclo, così come confermato dal provvedimento impugnato dell’U.S.R. Campania che, nel caso di specie, ha negato l’attivazione di più di una classe terminale per gli studenti lavoratori.

2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione con sentenza breve, tenuto conto dei molteplici precedenti favorevoli di questo Tribunale, resi su questioni analoghe a quella odierna che, pertanto, devono essere richiamati ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo (T.A.R. Lazio, sent. nn. 4693/2021;
1756 e 1827/2020;
12801/2019).

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3. A venire in rilievo è il d.m. n. 83 del 10 ottobre 2008 che, all’art. 4.8, prevede che “ Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti ”.

Come già sopra anticipato, identica questione è stata più volte affrontata da questa Sezione, in recenti pronunce che hanno chiarito l’ambito applicativo di tale disposizione, precisando che “ La prescrizione contenuta al punto 4.8 per le classi terminali, riduttiva ad una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti” che “ non possano essere inseriti nelle classi esistenti”, non può ritenersi operante nei confronti degli studenti lavoratori stante l’assenza di specifica previsione normativa e pertanto esplicante efficacia esclusivamente nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori ”.

Il Consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza n. 3627/2018, da cui questo collegio non ha motivo di discostarsi, ha esaustivamente chiarito che “ L'art. l, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 – fonte di legge – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, va interpretato nel senso di non precludere l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Previa verifica delle condizioni richiamate, la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, sez, VI, ordinanze n. 6364/07, n. 924, n. 925 e n. 939 del 19/02/2008). Viceversa, l'amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria specifica;
né operato alcuna comparazione tra gli interessi privati e quelli pubblici;
ha disatteso la circostanza che successivamente alla data del 1 settembre 2010 non è vietato accogliere nuove iscrizioni e costituire nuove classi specie se serali per studenti lavoratori in assenza di strutture statali presenti nel territorio
”.

4. Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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