TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202402140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202402140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402140
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 02140/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15543/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15543 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9458158EE1, rappresentata e difesa dagli avvocati M D C, E P, R R, F E, con domicilio digitale come in atti;

contro

Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Giulia De Paolis, Marco D'Ostuni, Mario Siragusa, Marco Zotta, con domicilio digitale come in atti;
Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Paolo Giugliano, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Bando della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1. Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del 27 ottobre 2022;

- del Disciplinare della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1. Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- del Capitolato tecnico della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1. Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- dell'Allegato 7 – Relazione tecnica al Disciplinare della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - 2 ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1. Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8,

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- dello Schema di Convenzione e delle Condizioni Generali della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1. Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- di ogni altro atto ed allegato riferibile alla Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1.

- della Determina a contrarre del 27/10/2022 della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1;

- dell'avviso di Preinformazione Consip S.p.A. inviato alla GUEE in data 19/09/2022 e pubblicato nella GUEE del 23/09/2022 n. S-184 e relativi allegati (Condizioni di fornitura e Informazioni sulla procedura);

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia S.p.A. il 2/1/2023:

- di tutti gli atti indittivi della “Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefona Mobile per le pubbliche amministrazioni - Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1” (“Gara TM9”) impugnati in via principale da FW e, segnatamente, il Bando di Gara pubblicato in G.U.U.E. serie n. S-210 del 31/10/22 e in G.U.R.I. n. 129 del 04/11/22, il Disciplinare di Gara e relativi allegati, l'Allegato 7 – Relazione Tecnica al Disciplinare, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Convenzione, ogni altro atto riferibile alla Gara TM9, la Determina a contrarre del 27/10/22, l'Avviso di Preinformazione, in parte qua nei termini di seguito meglio precisati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fastweb S.p.A. il 14/2/2023:

nei limiti dell'interesse, dei Chiarimenti n.n. 6, 7, 8 e 30, resi il 5 gennaio 2023 dalla Consip S.p.A., in relazione Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1;
nonché dei chiarimenti 5, 9, 17, 27, 28, 41, 46, 47, 48 comprensivi dei dati forniti quale parziale riscontro alle richieste di chiarimento formulate

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fastweb S.p.A. il 24/10/2023:

- della comunicazione CONSIP_PROT_43565_2023_41 di aggiudicazione della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1;

- della determina di aggiudicazione di estremi non noti;

- di tutti i verbali ed in particolare dei verbali relativi alla valutazione della documentazione amministrativa di Vodafone ed alla verifica di anomalia dell'offerta e dei giustificativi di Vodafone ove richiamati per relationem;

- del documento “CONSIP.CONSIP_PROT.

REGISTRO INTERNO.

0000305.09-06-2023-R” recante la valutazione della documentazione amministrativa da parte dell'amministratore delegato di Consip;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fastweb S.p.A. il 26/10/2023:

nel ricorso proposto per l'annullamento

- della nota Consip prot. n. 44765 del 25.9.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data, e ove occorrer possa dell'allegato verbale, nella parte in cui, riscontrando l'istanza di accesso di Fastweb trasmessa a mezzo pec il 20.9.2023, ha implicitamente opposto il diniego parziale all'istanza medesima con riferimento al Piano della Copertura di Vodafone Italia S.p.A. e di Telecom Italia S.p.A. nonché con riferimento al Piano di dettaglio della Copertura di Vodafone Italia S.p.A. e per il conseguente accertamento del diritto di Fastweb di accedere anche ai predetti documenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fastweb S.p.A. il 13/11/2023:

per l'annullamento,

- della comunicazione CONSIP_PROT_43565_2023_41 di aggiudicazione della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9 - ID Sigef 2452 CIG 9458158EE1;

- della determina di aggiudicazione di estremi non noti;

- di tutti i verbali ed in particolare dei verbali relativi alla valutazione della documentazione amministrativa di Vodafone ed alla verifica di anomalia dell'offerta e dei giustificativi di Vodafone ove richiamati per relationem;

- del documento “CONSIP.CONSIP_PROT.

REGISTRO INTERNO.

0000305.09-06-2023-R” recante la valutazione della documentazione

amministrativa da parte dell'amministratore delegato di Consip;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto quanto ai presenti motivi aggiunti,

- della comunicazione CONSIP_PROT_53211_2023_41 di aggiudicazione definitiva efficace della Gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di Telefonia Mobile (ed. 9) per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2452;

- della determina di aggiudicazione di estremi non noti già impugnata con i secondi motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento

- del diritto di Fastweb S.p.A. a conseguire l'aggiudicazione della gara, con conseguente stipula del contratto con la stessa;

e per la declaratoria di inefficacia

- del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della società ricorrente nel contratto medesimo

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vodafone Italia S.p.A. il 20/11/2023:

- dei verbali n. 1 del 15 marzo 2023 (doc. 22), n. 2 del 23 marzo 2023 (doc. 23), n. 3 del 5 aprile 2023, n. 4 dell'11 aprile 2023 e 5 del 12 aprile 2023, nella parte in cui la Commissione di gara ha valutato l'offerta presentata da Fastweb S.p.A. e ne ha attribuito i relativi punteggi;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, con il quale è stata ritenuta valida e regolare l'offerta presentata da Fastweb S.p.A. e non è stata comminata l'esclusione dalla gara.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e di Telecom Italia S.p.A. e di Vodafone Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto la procedura di gara aperta ai sensi del d.lgs. 50/16 e s.m.i. indetta da Consip S.p.A. per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26 della legge 488/99 e s.m.i. e dell’articolo 58 della l. n. 388/2000.

2. La ricorrente, Fastweb S.p.A., ha, dapprima impugnato, con il ricorso introduttivo la lex specialis della procedura e, con il primo ricorso per motivi aggiunti, una serie di chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, sull’assunto che la disciplina di gara avrebbe impedito agli operatori MVNO (quali la ricorrente) di partecipare in maniera efficace e realmente competitiva alla gara in favore dell’ incumbent Telecom Italia.

3. Telecom Italia, nell’argomentare circa l’infondatezza del ricorso, ha resistito al gravame proponendo, altresì, ricorso incidentale avverso alcune previsioni della lex specialis ove interpretate nel senso auspicato dalla ricorrente principale.

4. Successivamente, la ricorrente non solo ha preso parte alla procedura di gara, ma si è addirittura collocata nella graduatoria finale dinanzi a Telecom Italia.

5. La gara è stata, tuttavia, aggiudicata in favore di Vodafone Italia che ha conseguito sia un punteggio tecnico che un punteggio economico superiore a quello della ricorrente.

6. Alla luce degli esiti della procedura, la ricorrente ha, dunque, proposto ulteriori motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione (prima non efficace e successivamente efficace) e ha, altresì, formulato istanza di accesso agli atti ex articolo 116, comma 2, cod.proc.amm.

7. Vodafone, dal canto suo, ha diffusamente contestato l’ammissibilità e la fondatezza degli avversi gravami e ha, altresì, proposto a sua volta ricorso incidentale fondato sulla asserita presenza di una insanabile irregolarità nell’offerta tecnica ed economica di Fastweb che avrebbe dovuto determinarne l’esclusione.

8. Ciò premesso, in via pregiudiziale, il Collegio rileva che la ricorrente ha espressamente rinunciato ai motivi di impugnazione articolati nel ricorso introduttivo del giudizio e nel primo ricorso per motivi aggiunti, volti a contestare la lex specialis di gara, nonché all’istanza ex art.116, co.2 cod.proc.amm. contenuta nel terzo ricorso per motivi aggiunti, con la conseguenza che deve essere dichiarata, in relazione agli stessi, la sopravvenuta carenza di interesse. Conseguentemente, anche il ricorso incidentale proposto da Telecom Italia, subordinato all’accoglimento del ricorso introduttivo di Fastweb, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9. Alla luce delle suddette rinunce, il thema decidendum rimane circoscritto all’impugnazione dell’aggiudicazione in favore di Vodafone, che nella prospettazione della ricorrente, sarebbe illegittima in quanto la stazione appaltante non avrebbe rilevato il carattere anomalo dell’offerta presentata da Vodafone, la quale (i) avrebbe sovrastimato i ricavi attesi dall’erogazione del servizio di dual billing offerto ai dipendenti pubblici e (ii), al contempo, avrebbe sottostimato la voce di costo da imputare all’esecuzione della commessa in relazione all’acquisto dei terminali da noleggiare, per 24 mesi, alle amministrazioni richiedenti.

10. Consip, costituitasi in giudizio, ha diffusamente argomentato circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante con particolare riguardo alle valutazioni concernenti la congruità e la convenienza dell’offerta formulata dall’aggiudicataria.

11. All’udienza del 20 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il Collegio ritiene che il secondo e il quarto ricorso per motivi aggiunti, proposti avverso l’aggiudicazione della gara oggetto della controversia, siano infondati e debbano, pertanto, essere rigettati per le ragioni di seguito esposte.

13. In via preliminare, va ricordata la consolidata giurisprudenza amministrativa in ordine al sindacato del giudice sulle verifiche di anomalia.

14. La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620, cfr. Consiglio di Stato sez. V, 1° giugno 2021, n. 4209): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie.

15. In altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

16. Il giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica.

17. Il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte, ma egli non può agire al posto dell'amministrazione, potendo, invece, sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa.

18. Lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:

a) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;

b) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;

c) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto.

19. Ciò detto, se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate. I momenti dell’attività del giudice sono due, ben distinti. Il primo è l'accesso al fatto;
in quest'ambito il giudice può verificarne la sua effettiva sussistenza. Il secondo è la contestualizzazione di concetti giuridici indeterminati che richiede l'applicazione di scienze inesatte. In questo secondo segmento del processo logico, emergono i limiti al sindacato del giudice (in cui il giudice non può sostituirsi alla p.a.).

20. Scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa. Se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato.

21. Un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma. Quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell'amministrazione.

22. In conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo. Dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269).

23. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, le valutazioni della stazione appaltante oggetto di contestazione non risultano in alcun modo censurabili per manifesta illogicità o irragionevolezza.

24. Le censure svolte dalla ricorrente si atteggiano a mero inammissibile dissenso, risolvendosi in considerazioni di carattere personale che non possono costituire parametro oggettivo della prospettata illegittimità delle conclusioni dell’amministrazione appaltante. La valutazione favorevole delle giustificazioni dell'offerta non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione;
inoltre, nella ipotesi di giudizio positivo dell'offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l'onere di dimostrarne l'irragionevolezza o l'erroneità, non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza di talune voci di costo (Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2021, n. 7717).

25. Nella fattispecie, la documentazione agli atti e le difese svolte in giudizio, mostrano che l’aggiudicataria ha fornito dettagliate giustificazioni e, da parte propria, la stazione appaltante, esaminate le giustificazioni e le precisazioni della concorrente, dopo una serie di richieste di chiarimenti ed approfondimenti anche ufficiosi, le ha giudicate attendibili e accettabili, recependole nel loro complesso in quanto congrue e adeguate.

26. D’altro canto, come meglio si dirà nel prosieguo, le censure svolte da parte ricorrente non dimostrano adeguatamente la non sostenibilità dell’offerta ma si limitano a denunciare la personale non condivisibilità delle valutazioni condotte da Consip, oltre che dei calcoli riportati dall’aggiudicataria nei propri giustificativi, e, solo su queste basi, pretende che sia Vodafone a dar prova della congruità della propria offerta in questa sede ovvero che il Collegio disponga una verificazione a tal fine, così perdendo di vista lo scopo del giudizio di congruità dell’offerta che non è quello di sindacare nel dettaglio ogni singolo elemento dell’offerta né tantomeno quello di sostituire le proprie personali congetture alle valutazioni riservate all’Amministrazione chiedendo al giudice Amministrativo di pronunciarsi su aspetti inerenti al merito che esulano dal suo sindacato.

27. Come noto, infatti, incombe sul soggetto che contesta l'aggiudicazione, l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice Amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti ictu oculi erronei o travisati. Ebbene, nella fattispecie, parte ricorrente non ha dimostrato la presenza di errori di fatto decisivi ovvero una manifesta illogicità nella valutazione complessiva della congruità dell’offerta effettuata dalla stazione appaltante.

28. Si richiama, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di congruità di un’offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa – tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne – di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. di Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690;
Cons. Stato, V, n. 2540 del 2018, cit.;
13 febbraio 2017, n. 607;
20 luglio 2016, n. 3271;
7 settembre 2007 n. 4694;
IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).

29. In particolare, il Collegio ritiene che Consip correttamente abbia ritenuto verosimili le previsioni di Vodafone sull’utilizzo del dual billing, tanto più se si considera che la verifica di congruità dell’offerta è stata svolta non solo tenendo conto della percentuale di utilizzo prospettata da Vodafone (ossia il 50%, come risultante dai dati forniti in gara della TM6) ma, utilizzando un approccio conservativo, anche tenendo conto della più contenuta percentuale del 35%, come risultante dai dati (anch’essi forniti in gara) della TM8. Ed anche tenendo conto di tale scenario peggiorativo, l’offerta di Vodafone è risultata remunerativa.

30. Quanto al costo dei terminali, il Collegio non ravvisa alcun profilo di irragionevolezza nel giudizio della stazione appaltante che ha ritenuto di valutare positivamente gli elementi che l’aggiudicataria ha allegato a supporto della remuneratività dell’offerta anche in ragione del fatto che deve ritenersi del tutto verosimile, in quanto notoriamente prassi del settore, che i gruppi societari come quello cui appartiene Vodafone, in virtù della loro dimensione globale, abbiano in essere accordi commerciali con i principali produttori di smartphone che prevedono condizioni di particolare favore.

31. Inoltre, la stazione appaltante ha verificato i dati sul valore residuo dei terminali a fine commessa attraverso le analisi di mercato, anche tramite quelle esposte da BankMyCell, la cui validità e autorevolezza non è stata smentita nemmeno dalla ricorrente. Tali dati hanno appunto confermato che il valore residuo indicato da Vodafone è pienamente credibile ed accettabile in quanto persino inferiore e più prudente rispetto alle valutazioni degli analisti di mercato.

32. Invero, le censure della ricorrente pretendono di sindacare previsioni contabili che sono tipiche della peculiare organizzazione aziendale di ogni singolo operatore economico e che possono essere contestate esclusivamente nel caso in cui siano ictu oculi inverosimili, contraddittorie ovvero documentalmente smentite. Nella fattispecie, di contro, la documentazione prodotta in giudizio non fa altro che confermare le allegazioni prospettate dall’aggiudicataria alla stazione appaltante in sede di subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta e da quest’ultima ritenute sufficienti a garantire la serietà dell’offerta.

33. Si ribadisce, infatti, che il procedimento di verifica della congruità dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto;
pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879;
III, 29 gennaio 2019, n.726;
V, 23 gennaio 2018, n. 430;
30 ottobre 2017, n. 4978). L’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico.

34. D’altro canto, va anche rammentato che la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica della sua congruità si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e risultando, pertanto, sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (così espressamente Cons. di Stato, V, 2018, 3480).

35. Il Collegio ritiene, dunque, che l’istruttoria svolta da Consip sia stata approfondita ed esaustiva e che, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali richiamati sopra, non sussistono o comunque non sono stati dimostrati errori decisivi, travisamenti di fatto o profili di manifesta irragionevolezza e illogicità nella valutazione della congruità dell’offerta effettuata nel complesso dalla stazione appaltante.

36. Alla luce di quanto sin qui osservato, il secondo e il quarto ricorso per motivi aggiunti devono essere integralmente rigettati. In ragione di tale rigetto, il ricorso incidentale di Vodafone deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

37. Tenuto conto della rilevanza della gara oggetto della controversia, della complessità delle questioni tecniche sottostanti le censure proposte, della parziale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio.

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