TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-07-22, n. 202001869
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2020
N. 01869/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Comando Generale, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l'annullamento
del provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza n-OMISSIS- con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la sanzione della perdita del grado a far data dal-OMISSIS-;e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione virtuale di € 36.558,38 in applicazione della legge n. 232/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 10 giugno 2020 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS-cessato dal servizio in data-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza n-OMISSIS- con cui è stata applicata nei suoi confronti la sanzione della perdita del grado a far data dal-OMISSIS-, e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione virtuale di € 36.558,38 in applicazione della legge n. 232/1990.
Occorre precisare che in data 9 agosto -OMISSIS- è stato avviato nei confronti dell’interessato un procedimento disciplinare sulla base di una sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione pronunciata in data 1 giugno -OMISSIS-, con cui sono stati dichiarato inammissibili i ricorsi proposti, confermandosi così la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente e per i quali, in primo grado, era intervenuta sentenza di condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) in violazione dell’art. 1370, secondo comma, del decreto legislativo n. 66/2010, l’Amministrazione, in sede disciplinare, ha proceduto alla nomina di un difensore d’ufficio dopo che il ricorrente aveva espresso la propria scelta in favore di tre ufficiali, i quali, tuttavia, avevano rinunciato alla nomina; b) in particolare, l’Amministrazione ha illegittimamente ritenuto di non accogliere la richiesta di differimento del ricorrente ai fini della la nomina di un nuovo difensore; c) in ogni caso, l’effetto della perdita del grado è stato disposto a far data dal-OMISSIS-, anziché dalla data del provvedimento adottato -OMISSIS-), con la conseguenza che il ricorrente ha diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio contemplato dall’art. 2 della legge n. 232/1990; d) il provvedimento è anche illegittimo per violazione degli artt. 867 e 923 del decreto legislativo n. 66/2010, atteso che l’effetto della perdita del grado non poteva ripercuotersi sulla posizione acquisita dall’interessato nella sua qualità di congedato per anzianità; e) tra l’altro, gli effetti dei provvedimenti di perdita del grado non possono influire sull’intervenuta cessazione del servizio anche ai sensi dell’art. 924, primo comma, del decreto legislativo n. 66/2010; f) al momento della cessazione dal servizio l’interessato non era soggetto a procedimento penale, poiché questo si era concluso con la sentenza della Corte di Cassazione in data 1 giugno -OMISSIS-, né era sottoposto a procedimento disciplinare, che è stato, infatti, avviato circa due mesi dopo.
L’Amministrazione ha versato in atti documentazione relativa ai fatti di causa, con particolare riferimento a una relazione -OMISSIS-in cui si afferma, in sintesi, quanto segue: