TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-23, n. 201202682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-23, n. 201202682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202682
Data del deposito : 23 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02881/1998 REG.RIC.

N. 02682/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02881/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata d Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero d registro generale 2881 del 1998, proposto da:
-OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-, -OISSIS-,rappresentati e dfesi dall'avv. G I, con domicilio eletto presso Giovanni Mangano in Catania, via V. E. Orlando,n. 26;

contro

Ufficio Stralcio ex U.S.L. N. 48 d S. Agata Militello, Azienda Unita' Sanitaria Locale N.5 – Messina in persona del legale rappresentante p.t;

Regione Siciliana - Ass.to Reg.le Salute, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e dfeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;

per la corresponsione

d dfferenze retributive a titolo d plus orario, lavoro straordnario ed indennità d pronta dsponibilità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto d costituzione in giudzio dell’Ass.to Reg.le alla Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udenza pubblica del giorno 19 settembre 2012 il dott. Giovanni Milana e udti per le parti i dfensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e dritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 9/6/1997, i ricorrenti espongono:

- d avere effettuato, nel corso dell’anno 1990 attività lavorativa in regime d plus orario presso l’USL n.48 d S.Agata d Militello, poi Azienda USL n. 5 d Messina;

- che l’Amministratore Straordnario dell’ex USL n.48 d S.Agata d Militello con deliberazione n. 597/1992 (allegata al ricorso) ha proceduto alla liquidazione, salvo conguaglio o recupero, in favore d essi ricorrenti d somme d danaro a titolo d retribuzione per la prestazione del predetto lavoro in regime d plus orario (a suo tempo determinato con delibera n.14/AS/1992), ma che tali somme (dettagliatamente indcate in ricorso) dovute per attività prestata nel corso del 1990 sono state corrisposte soltanto nel mese d ottobre 1992.

Che successivamente , sempre in relazione all’attività svolta in plus orario, il drettore generale p.t. dell’AUSL n. 5 d Messina, in funzione d Commissario liquidatore responsabile dell’Ufficio Stralcio dellex USL n. 48, con delibera n. 790 del 11/12/1995, immedatamente esecutiva, deliberava d pagare al personale medco dell’ex USL d S.Agata d Militello i compensi da questi maturati per il suddetto titolo maturati nel corso del 1994 secondo i tabulati allegati alla predetta delibera.

Ciò premesso i ricorrenti chiedono, in relazione all’avvenuto predetto tardvo pagamento, in forza ed ai sensi dell’art. 429, comma 3, del c.p.c. la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in favore d essi ricorrenti degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sulle somme tardvamente corrisposte dettagliatamente indcate in ricorso.

L’Assessorato Regionale intimato , costituitosi in giudzio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udenza del 19/9/2012 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso in epigrafe deve essere dchiarato perento per cinque dei ricorrenti indcati in epigrafe.

Invero, hanno ritualmente, (ri)presentato domanda d fissazione d udenza, i ricorrenti -OISSIS- (nella qualità d erede legittimo d -OISSIS- deceduto in data 27/2/2006), -OISSIS-, -OISSIS-, Portale Maria, -OISSIS-, -OISSIS-, Prone -OISSIS-;
detta domanda è stata ritualmente sottoscritta da essi ricorrenti e dal dfensore, ai sensi dell’art. 3, art. 1, comma 1, dell’allegato n. 3 del CPA, in data 7/3/2011e quind entro il termine perentorio d decadenza d 180 giorni dall’entrata in vigore del CPA.

Analogo adempimento non risulta invece essere stato posto in essere dagli altri ricorrenti, A S, -OISSIS-, -OISSIS-, V R -OISSIS-, i quali non hanno neppure provveduto a dchiarare, sia pure soltanto in udenza ed a mezzo del proprio dfensore, d aver interesse alla decisione del ricorso.

Il ricorso deve, quind, essere dchiarato perento per i predetti ricorrenti.

La domanda dei ricorrenti si appalesa infondata alla luce della documentazione allegata agli atti.

Preliminarmente va rilevato che l’istituto del plus-orario, previsto (con riferimento all’area medca) dagli artt. 101 e ss. del DPR 270/87 e 123 e ss. del DPR 384/90, non prevede forme d corrispondenza automatica fra le ore effettuate ed un rateo orario predeterminato.

Secondo l’art. 101 del DPR 270/87, i meccanismi d incentivazione della produttività (fra cui, ai sensi dell’art. 106, comma 1, dello stesso decreto, rientra anche il plus-orario), devono «…tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese in funzione del grado d conseguimento degli obiettivi prefissati al fine d migliorare la qualità dell'assistenza…» e «...per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo d dotazione e riscontri d tipo funzionale e contabile…»;
secondo l’art. 106 del DPR 270/87, rubricato “Plus-orario e sua determinazione”, il plus-orario deve essere concordato con le Organizzazioni sindacali, successivamente deliberato dall'amministrazione, quind programmato nei piani d lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi d controllo degli orari d servizio (comma 5);
inoltre, i tetti massimi d plus-orario devono essere fissati nei limiti d dsponibilità economica del fondo d incentivazione d cui all'articolo 102 (comma 2);
l’articolo 103 prevede quind i meccanismi d valutazione della produttività.

Le previsioni contenute negli articoli citati vengono quind riprese dalle dsposizioni rispettivamente contenute negli articoli 123, 127 e 125 del DPR 384/90.

Da una lettura piana d tali dsposizioni, si evince che il meccanismo d incentivazione denominato plus-orario si estrinseca in una procedura soggetta ad una programmazione preventiva e ad una verifica successiva alla effettuazione delle ore a titolo d plus-orario, così da doversi escludere che si possa affermare l’esistenza del dritto alla corresponsione d emolumenti a tale titolo sulla semplice base della moltiplicazione d un rateo orario per le ore effettuate.

E infatti condvisibile giurisprudenza amministrativa afferma che il plus-orario «…non si risolve mai nella previsione d una tariffa fissa e predeterminata, riferita allo stipendo tabellare, quasi alla stregua d una mera gratificazione. Esso, in realtà, si estrinseca in una complessa ed articolata procedura non priva, tra l'altro, d una fase d preventivo controllo d compatibilità finanziaria (oltrepassando il cui confine s'impone necessariamente una proporzionale decurtazione delle eventuali spettanze per ogni soggetto avente concreto titolo), come pure d una fase d verificazione dell'effettiva maggiore produttività riscontrabile pro capite, il che esclude inevitabilmente ogni ipotizzabile automatismo ed ogni ravvisabile rapporto paritetico tra le parti, delle quali quella privata risulta portatrice d situazioni non catalogabili come dritti soggettivi ma quali interessi legittimi, per l'evidente presenza d poteri dscrezionali in capo all'amministrazione sanitaria procedente, secondo quanto si è visto…» (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 791).

Nella fattispecie d cui in causa non è dato rinvenire nessun elemento dal quale dedurre che, relativamente ai ricorrenti, l’Amministrazione abbia correttamente svolto, e comunque perfezionato, il procedmento previsto dal DPR n. 384/1990, sopra indcato, anteriormente alle data del 25/6/1992

per il periodo d lavoro prestato nel corso del 1990 (data nella quale è stata assunta la delibera n. 597/1992 dell’Amministratore straordnario dell’ex USL n. 48);
con detta deliberazione infatti l’Amministratore Straordnario dell’USL n. 48 - rilevato che il piano per l’incentivazione per l’anno 1990 è stato positivamente determinato per l’anno 1990 e dstribuito come d seguito… - ha ritenuto d procedere alla liquidazione d somme afferenti l’istituto della produttività per l’anno 1990, rilevato che essendo stato il precedente impegno d spesa (assunto con il bilancio del 1990, in forza della delibera n.1279/1990) andato in perenzione amministrativa si rendeva necessario attivare le procedure prevista dall’art. 31 della L.R. n. 69/1981.

Ciò premesso L’Amministratore straordnario ha deliberato d prelevare dal fondo d riserva dei residui passivi eliminati per perenzione le somme necessarie e conseguentemente liquidare e pagare in riproposizione della delibera n. 502/1991 … quote relative all’istituto della incentivazione per l’anno 1990 in favore del personale dpendente, risultanti dai prospetti allegati alla presente delibera.

Avuto riguardo al fatto che i ricorrenti hanno allegato alla memoria introduttiva del gravame soltanto la predetta delibera n.597/1002 - con la quale si è provveduto (sulla base della deliberazione n. 502/1991) alla liquidazione delle somme ivi indcate, come desunte dai rendconti presentati dai responsabili delle singole unità operative, deve dedursi che anteriormente alla data del 25/6/1992 non fosse sorto, legittimamente (atteso il mancato espletamento prima d allora della procedura prevista dagli articoli 116, 123, 127 e 125 del DPR 384/90) alcun credto certo liquido ed esigibile, idoneo a produrre interessi compensativi in favore d ricorrenti, afferente la prestazione d plus-orario.

Le stesse considerazioni valgono per la pretesa fatta valere dai ricorrenti relativamente al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate in forza della deliberazione n. n. 780 del 11/12/1995, con la quale il Commissario liquidatore dell dell’AUSL n. 5 d Messina deliberava d pagare al personale medco dell’ex USL d S.Agata d Militello i compensi da questi maturati per il suddetto titolo maturati nel corso del 1994.

Dal testo, in precedenza sintetizzato, delle deliberazioni allegata dai ricorrenti quale mezzo d prova sul quale fondare la pretesa fatta valere in giudzio, non emerge alcuna prova certa del fatto che l’Amministrazione abbia posto in essere tutti gli adempimenti specificamente indcati nel DPR n.384/1990 per dare attuazione nell’ambito della USL n. 5 d Messina all’istituto del plus orario per l’anno 1994, anno in cui i ricorrenti assumono d aver svolto, appunto in regime d plus orario, l’attività lavorativa d cui rivendcano la retribuzione con il ricorso in epigrafe anteriormente alla data dell’11/12/1995 (data d emissione della deliberazione n.780/1995 del Diretore Generale dell’AUSL n. 5) relativamente al lavoro in plus orario prestato nell’anno 1994.

Il mancato perfezionamento degli adempimenti che avrebbero potuto comportare l’insorgenza in capo ai ricorrenti d un dritto alla percezione della retribuzione per plus-orario, determina l’infondatezza della pretesa al pagamento d interessi e rivalutazione monetaria sulle somme che l’amministrazione ha corrisposto prima del perfezionamento del prescritto procedmento.

P quanto sopra considerato il ricorso, va respinto.

Attesa la risalenza del contenzioso, sussistono giusti motivi per dsporre tra le parti la compensazione delle spese del giudzio.

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