TAR Venezia, sez. I, sentenza 2017-11-22, n. 201701044
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2017
N. 01044/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2017, proposto dalla
Società Piacentini Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. D P, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con la società Girardello S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F L e E L e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278
contro
Consorzio di Bonifica Delta del Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. A T, rappresentato e difeso dall’avv. G B e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori, in Venezia, S. Polo, n. 2988
nei confronti di
C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Chiara Stoppa, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Giuman e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, S. Croce, n. 466/G
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione del Presidente del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 51/P/1827 del 22 marzo 2017, contenente l’aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. tra C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Freguglia S.r.l. e Co.Ge.Ad. S.r.l. della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un invaso di acqua dolce a fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino, ubicato presso la foce del Po di Pila in Comune di Porto Tolle, indetta con bando del 16 giugno 2014;
- di ogni altro atto precedente e/o conseguente, comunque connesso e/o presupposto
nonché per la declaratoria,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d), e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more del giudizio, con conseguente subentro della ricorrente
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con il conseguente subentro dell’odierna ricorrente nel contratto di appalto laddove medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CGX Costruzioni Generali Xodo S.r.l.;
Viste la memoria e la documentazione di CGX Costruzioni Generali Xodo S.r.l.;
Vista l’ordinanza n. 240/2017 del 18 maggio 2017, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Viste le memorie conclusive, le repliche e l’ulteriore documentazione delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2017 il dott. P D B;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Visto il dispositivo di sentenza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
La ricorrente, Piacentini Costruzioni S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Piacentini”), espone che con bando del 16 giugno 2014 il Consorzio di Bonifica Delta del Po (“Consorzio”) ha indetto una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “bacinizzazione” dell’ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in Comune di Porto Tolle (RO): più in dettaglio, i lavori avevano ad oggetto la realizzazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui, da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino, per un importo a base d’asta di € 2.446.000,00.
Alla gara partecipava, tra gli altri, il R.T.I. composto da C.G.X. – Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Freguglia S.r.l. e Co.Ge.Ad. S.r.l. (“R.T.I. CGX”), il quale, per la progettazione esecutiva dei lavori, individuava come soggetto in possesso dei requisiti di progettazione richiesti dal bando, la società di ingegneria Protecno S.r.l. (anche solo “Protecno”): quest’ultima, quindi, rendeva le dichiarazioni richieste al progettista circa il possesso dei requisiti d’ordine generale e di idoneità professionale, e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi.
In esito alle operazioni di gara risultava primo classificato il R.T.I. CGX, mentre al secondo posto si classificava il “R.T.I. Piacentini”, di cui è capogruppo mandataria la ricorrente; il 29 ottobre 2014 veniva, perciò, disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del R.T.I. CGX.
A questo punto, tuttavia, la procedura di gara si arrestava, per problemi in ordine all’erogazione, da parte della Regione Veneto, del finanziamento per l’esecuzione dell’opera: problemi che venivano superati solo dopo più di due anni, con la ricezione, da parte del Consorzio, di garanzie in merito al ridetto finanziamento. Per l’effetto, con nota del 22 dicembre 2016 il Consorzio comunicava alle concorrenti l’intenzione di concludere la gara, invitandole a confermare la validità dell’offerta a suo tempo presentata ed a rinnovare la cauzione provvisoria, nel frattempo scaduta.
Ricevute le conferme richieste, con l’impugnata deliberazione n. 51/P/1827 del 22 marzo 2017 la stazione appaltante procedeva a disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto al R.T.I. CGX: ciò – lamenta la ricorrente – sebbene il proprio rappresentante avesse segnalato, nella seduta pubblica, che la Protecno S.r.l. aveva nel frattempo cessato l’attività di progettazione e che, perciò, il R.T.I. CGX non possedeva più i requisiti per poter risultare aggiudicatario della gara (dovendo modificare i componenti che forniscono i requisiti tecnici previsti dal bando).
Avverso l’ora menzionato provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto è, quindi, insorta la Piacentini, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
A supporto del gravame, la società ha dedotto con un unico motivo le censure di: violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 254 del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 1346 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 252 e 263 del d.lgs. n. 163 cit. e dell’art. 10.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di motivazione, per violazione del principio di par condicio tra i concorrenti e per disparità di trattamento; mancato esercizio del dovere di verificare in concreto la capacità di adempiere all’obbligazione; violazione dell’art. 97 Cost..
La Piacentini ha presentato, altresì, domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, qualora stipulato nelle more del giudizio, nonché domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica, in ambedue i casi con subentro della ricorrente stessa nell’appalto, o, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente monetario.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Delta del Po, depositando memoria e documenti sui fatti di causa e concludendo per l’infondatezza del ricorso.
Si è altresì costituita in giudizio la C.G.X. – Costruzioni Generali S.r.l. (“CGX S.r.l.”), depositando a sua volta una memoria difensiva con documentazione sui fatti di causa e resistendo alle domande di parte attrice.
Con ordinanza n. 240/2017 del 18 maggio 2017 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, tenuto conto, da un lato, della presenza in atti di una dichiarazione (a contenuto lato sensu confessorio) del Presidente della Protecno S.r.l., contenuta nel verbale dell’assemblea ordinaria del 19 maggio 2016, circa l’interruzione dell’attività da parte della predetta società dal 31 dicembre 2015; dall’altro lato, del fatto che la Protecno S.r.l., nella sua attuale struttura organizzativa e compagine sociale, non sembra il medesimo soggetto individuato a suo tempo dal R.T.I. aggiudicatario per la prestazione della progettazione esecutiva dei lavori.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche, insistendo nelle rispettive tesi e difese.
All’udienza pubblica del 4 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitiva al R.T.I. CGX dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un invaso di acqua dolce alla foce del Po di Pila in Comune di Porto Tolle (RO).
Il ricorso è fondato per le medesime ragioni già sommariamente delineate in sede cautelare, da cui, pur all’analisi più approfondita propria della fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per discostarsi.
In particolare, in sede cautelare sono state accolte le censure mosse dalla società ricorrente avverso la mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario, per essersi quest’ultimo avvalso di un progettista (la Protecno S.r.l.) che, al momento della ripresa della procedura di gara e della