TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-04-24, n. 201300508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-04-24, n. 201300508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201300508
Data del deposito : 24 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00764/2011 REG.RIC.

N. 00508/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2011, proposto da C L, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Fontana Vecchia n. 25, presso lo studio dell’avv. M F S, che lo rappresenta e difende;

contro

il Comune di Borgia, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avv. G C e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di demolizione prot. n. 9/2011 con la quale il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica – del Comune di Borgia, ha ordinato al sig. C L di demolire entro 90 giorni dalla notifica le opere abusivamente realizzate;

- della nota prot. n. 6477 del 3 maggio 2011 dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Borgia di rigetto della D.I.A. in sanatoria presentata in data 4 aprile 2011;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del 22 marzo 2013 il Cons. G I ed uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza n. 9 del 13 aprile 2011 il Comune di Borgia ha ingiunto al sig. Luigi C, proprietario di un immobile sito in Comune di Borgia Località Roccelletta, facente parte della lottizzazione “Le Roccelle”, la demolizione delle seguenti opere: “Ampliamento di una villetta al piano terra derivante dalla chiusura di un portico (di metri 3 x metri 3) e dalla realizzazione di una sporgenza (di metri 1,05 x metri 3,25 circa), rispetto all’originario prospetto del fabbricato in corrispondenza della soprastante mensola. I lavori (eseguiti in muratura con elementi di vetro arredo e infissi in metallo) hanno determinato un aumento complessivo della superficie utile di circa 12,5 mq, che moltiplicato per un’altezza di 2,72 metri realizza un aumento di volumetria di circa 34 mc. – Ampliamento di circa 25 mq dell’esistente porticato in muratura mediante elementi portanti amovibili in legno, imbullonati alla muratura e al pavimento, con tavolato in legno e soprastante copertura in tegole bituminose”.

In data 3 maggio 2011, con nota prot. n. 3477, il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Borgia ha rigettato la DIA in sanatoria presentata il 4 aprile 2011 sull’assunto che “l’ampliamento di volumetria ai sensi della L.R. 21/2010 nell’area nella quale ricade il fabbricato non è consentito in quanto con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31 del 23.11.2010 la stessa area è stata esclusa dall’applicazione della stessa legge perché soggetta al vincolo tutorio della fascia dei 300 ml dalla battigia del mare Ionio”.

2. Il C ha proposto impugnazione avverso l’ordinanza e la nota del Responsabile del Servizio Urbanistica, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

3. Si è costituito il Comune di Borgia che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, rilevando che dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, ma prima della proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato richiesta di D.I.A. in sanatoria.

Osserva il Collegio che, in linea di principio, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, importa la carenza di interesse ad impugnare l’ordine di demolizione, atteso che il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio emesso precedentemente all’istanza di sanatoria (sul tema, fra le altre, Cons. St., sez. I, 27 dicembre 2012 n. 4921;

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