TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202300563
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 00563/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto Clinico Villa Aprica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F B, G C e M S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato M S C in Milano, Via Marina, 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S G, M O e P D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Ats dell'Insubria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Asst Lariana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 ed atti connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° agosto 2018:
della DGR n. 125 del 14 maggio 2018 e della deliberazione di approvazione del contratto 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023, celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente espone di essere l’ente gestore dell’omonima struttura sanitaria accreditata con il SSR e di aver stipulato contratto con l’ATS competente per l’erogazione delle prestazioni; con l’impugnata D.G.R. n. X/7600/2017 sono state assunte, per la gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018, determinazioni confermative di quelle già adottate per l’esercizio 2017 con D.G.R. n. X/5954/2016.
In particolare si tratta: a) della disposizione contenuta nei punti 5.3.1.1 e 5.3.1.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. X/5954 del 5 Dicembre 2016 che prevedeva la determinazione del “budget” (sia di ricovero, sia di specialistica strumentale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente; b) della disposizione contenuta al punto 5.3.1.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. X/5954 in data 5 dicembre 2016 che, per le prestazioni relative alla “branca di laboratorio analisi”, prevedeva una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni erogate tra il 97% ed il 103% del “finanziato” dell’anno precedente, anziché del 30% come previsto per le altre prestazioni ambulatoriali; c) della disposizione contenuta nel punto 5.3.1.1 lett. a) dell’allegato A della D.G.R. n. X/5954/2016, il quale prevedeva una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; d) della disposizione contenuta nel punto 8.3 della D.G.R. n. X/5954/2016, il quale prevedeva decurtazioni ripartite fra tutti i soggetti erogatori nel caso di superamento dello stanziamento relativo al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”.
Inoltre, la D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 contiene alcune regole innovative ritenute pregiudizievoli per la ricorrente, in quanto incidenti sulla remunerazione delle prestazioni rese. Si tratta in particolare: a) della disposizione contenuta al punto 1.6.4 dell’Allegato alla DGR n. X/7600/2017, la quale prevede la corresponsione di acconti pari all’80% (anziché al 95%) relativamente alla produzione per cittadini extra regione, senza distinguere né gli IRCCS dalle altre strutture accreditate, né le prestazioni di “alta complessità” da quelle di “bassa complessità”; b) della regola stabilita al punto 1.7.6 dell’Allegato alla delibera, secondo la quale, per quanto riguarda le prestazioni erogate a cittadini stranieri extracomunitari (STP Onere 9) “Non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia”.
Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente, chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia per ricostruire in fatto gli eventi e dedurre circa l’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso anche con riferimento a precedenti di questo Tribunale già con riguardo al finanziamento dell’esercizio 2014 e degli anni successivi.
2.1 Con motivi aggiunti è stata poi impugnata la D.G.R. n. XI/125 in data 14 maggio 2018 nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse da assegnare per tale attività; la delibera della ATS di approvazione del “Contratto integrativo anno 2018” e del medesimo “Contratto integrativo anno 2018”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui