TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2021-10-28, n. 202111035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2021-10-28, n. 202111035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111035
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2021

N. 11035/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04542/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 4542 del 2021, proposto da
A.N.D.I. - Associazione Nazionale Dentisti Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio del Registro delle Imprese della CCIA di Roma;
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Rieti;
Ufficio del Registro delle Imprese della CCIA di Rieti;
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Viterbo;
Ufficio del Registro delle Imprese della CCIA di Viterbo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Unioncamere, non costituito in giudizio;

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio – inadempimento serbato dalle Camere di Commercio di Roma, Rieti e Viterbo sull'istanza proposta dalla ricorrente, in data 23 giugno 2020, con la quale si chiedeva di «voler concretamente adottare ogni conseguente provvedimento in conformità dell'indicazione esplicitata nella suddetta circolare procedendo alla revisione attributiva dei codici ATECO suddetti attraverso l'annullamento iscrittivo delle società “aventi per oggetto attività imprenditoriali e commerciali” e contestualmente esercenti ed aventi ad oggetto sociale attività non esclusive classificabili ed identificabili sotto il codice 86.23.00 (attività degli studi odontoiatrici) attribuibile unicamente ed in via esclusiva a società professionali strutturate nella forma di S.T.P.»;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la propria ordinanza collegiale n. 8738/2021 e le osservazioni prodotte dalle parti;

Relatore nelle camere di consiglio dei giorni 13 luglio 2021 e 13 ottobre 2021 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Col presente ricorso, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (di seguito A.N.D.I. o Associazione) ha adito questo TAR per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente serbato dalle Camere di Commercio di Roma, Rieti e Viterbo sull’istanza proposta dalla prima in data 23 giugno 2020, con la quale chiedeva volersi «concretamente adottare ogni conseguente provvedimento in conformità dell’indicazione esplicitata dalla suddetta circolare procedendo alla revisione attributiva dei codici ATECO suddetti attraverso l’annullamento iscrittivo delle società aventi “per oggetto attività imprenditoriali e commerciali”, e contestualmente esercenti e aventi ad oggetto sociale attività non esclusive classificabili ed identificabili sotto il codice 86.23.00 (attività degli studi odontoiatrici) attribuibile unicamente e in via esclusiva a società professionali strutturate nella forma di S.T.P.».

L’Associazione infatti, assumendo, anche alla luce dei chiarimenti riportati dalla Regione Lazio con la “Circolare sul coordinamento normativo tra le società tra professionisti e Legge Regionale 3 marzo n. 4”, che le società commerciali, distinte dalle S.T.P. – Società tra professionisti, non risultino legittimate ad essere iscritte nel registro alle Camere di Commercio con il codice

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