TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-07-11, n. 202201666
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01666/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati G T e L E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;
contro
COMUNE DI SOLBIATE OLONA, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Responsabile dei Servizi Sociali del 25 maggio 2021 prot. n. 0004711 con la quale il Comune di Solbiate Olona ha negato la presa in carico della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- e l'integrazione economica per retta di ricovero in RSA richieste dalle signore -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- in subordine, per l'accertamento dell’illegittimità dell'inerzia
del Comune di Solbiate Olona sulle istanze presentate dalle signore -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- il 7 ottobre 2020 e 6 novembre 2020 con conseguente obbligo di provvedere, in ogni caso, del Comune di Solbiate Olona sulle predette istanze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2022 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- riferisce di essere persona anziana nata nell’anno 1934 e di essere affetta da molteplici patologie che la rendono invalida al 100 per cento. Riferisce inoltre di essere stata presa in cura, sino a tempi abbastanza recenti, dalla figlia della sorella, sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale tuttavia, anche per ragioni di carattere anagrafico (la sig.ra -OMISSIS- è nata nell’anno 1948), non è attualmente più in grado di fornirle l’assistenza necessaria.
Per queste ragioni le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- si sono rivolte al Comune di Solbiate Olona affinché l’Ente prendesse in carico la prima inserendola in una struttura residenziale.
Non avendo ottenuto positiva risposta dal Comune, la sig.ra -OMISSIS-, in data 17 febbraio 2021, si è autonomamente ricoverata presso la struttura “La Provvidenza” di Busto Arsizio, unità accreditata e contrattualizzata con il servizio sanitario regionale.
Con nota in data 25 maggio 2021, il Comune di Solbiate Olona ha comunicato alle ricorrenti il rifiuto di prendere in carico la sig.ra -OMISSIS-.
Contro questo atto è diretto il ricorso in esame. Le ricorrenti chiedono in subordine, qualora si ritenga che la nota del 25 maggio 2021 non abbia carattere provvedimentale, che venga dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sulle loro istanze.
Il Comune di Solbiate Olona, seppur correttamente evocato in giudizio, non si è costituito.
La Sezione, con ordinanza n. 1118 del 21 ottobre 2021, ha fissato l’udienza di discussione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 29 aprile 2022.
Si rileva innanzitutto che, con la nota del 25 maggio 2021, il Comune di Solbiate Olona ha respinto le domande presentate dalle ricorrenti volte, come detto, ad ottenere la presa in carico da parte dell’Ente della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-. A tale atto deve essere senz’altro riconosciuta valenza provvedimentale, posto che, come verrà illustrato meglio nel prosieguo, attraverso di esso l’Amministrazione ha esercitato i poteri conferitile dalla legge n. 328 del 2000 in materia di servizi socio-assistenziali incidendo in tal modo sulla posizione giuridica delle interessate. La domanda di annullamento rivolta contro tale atto deve considerarsi quindi ammissibile.
Ciò stabilito, ritiene il Collegio che la suddetta domanda, proposta come detto in via principale, sia fondata essendo meritevole di accoglimento la censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 328 del 2000 e degli artt. 10, 13 e 14 del regolamento sovracomunale in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari adottato dal Comune di Solbiate Olona. Le ricorrenti lamentano in particolare che l’Amministrazione avrebbe assunto la propria decisione negativa senza effettuare l’istruttoria prevista dalle suddette norme.
A questo proposito si osserva che l’art. 6, quarto comma, della legge n. 328 del 2000 stabilisce che <<Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica>>.
Va poi osservato che, in base all’art. 25 della stessa legge n. 328 del 2000 e all’art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 3 del 2008, l’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime da parte dei beneficiari è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel d.p.c.m. n. 159 del 2013.
Da queste norme si ricava la regola secondo cui spetta ai comuni l’obbligo di farsi carico delle persone che necessitano di ricovero in strutture residenziali provvedendo direttamente al versamento delle rette, salvo richiesta di compartecipazione all’assistito in base all’ISEE di quest’ultimo.
L’art. 14 della legge n. 328 del 2000 disciplina il procedimento che deve essere attivato dai comuni quando è necessario far fronte ai bisogni socio-assistenziali delle persone che versano in stato di disabilità. Stabilisce il primo comma di questa disposizione che <<Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2>>.
In sostanza, in base a quanto stabilito nel citato comma 2, il progetto individuale deve essere redatto a seguito di specifica istruttoria condotta anche con l’ausilio delle aziende sanitarie e deve contenere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, l’indicazione di tutte le misure che si intendono attuare al fine di superare la condizione di svantaggio in cui si trova la persona disabile.
E’ dunque solo attraverso la redazione del piano individuale che si può stabilire quali siano le misure più appropriate da applicare al caso concreto e, quindi, se sia o meno necessario il ricovero in una struttura residenziale.
Ciò precisato, va ora osservato che la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- è stata dichiarata persona affetta da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 104 del 1992 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), e cioè persona che, secondo quanto stabilisce la norma appena citata, necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o sociale.
La stessa sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, con nota consegnata al Comune di Solbiate Olona in data 6 novembre 2020, ha chiesto al medesimo Comune di farsi carico della sua situazione, palesando l’intenzione di ricoverarsi presso la struttura “La Previdenza” di Busto Arsizio. Precedentemente, con nota del 7 ottobre 2020, anche la sig.ra -OMISSIS- aveva avanzato analoga richiesta.
Risulta evidente in tale quadro che l’Amministrazione, una volta ricevute tali istanze, avrebbe dovuto dare corso al procedimento previsto dall’art. 14 della legge n. 328 del 2000, in modo da pervenire alla predisposizione del piano individuale.
Al contrario, secondo quanto risulta dagli atti, il Comune di Solbiate Olona si è limitato ad emettere la nota impugnata in questa sede, con cui si è limitato a rispondere negativamente alle istanze avanzate dalle ricorrenti rilevando, senza spiegarne le ragioni, la mancata produzione di documentazione medico-specialistica idonea a dimostrare la sussistenza di condizioni di salute tali da richiedere il ricovero della sig.ra -OMISSIS-, e tutto ciò senza attivare il suddetto procedimento finalizzato all’emanazione del piano individuale.
Ne discende che, come dedotto dalle interessate, il procedimento risulta viziato per difetto di istruttoria.
Per queste ragioni va ribadita la fondatezza della censura in esame.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della nota del 25 maggio 2021.
Le spese seguono la soccombenza.