TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-05-17, n. 201100466

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-05-17, n. 201100466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201100466
Data del deposito : 17 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01899/2000 REG.RIC.

N. 00466/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01899/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2000, proposto da:
F L, rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto presso Luciana Petrella in Bologna, via Marsili 15;

contro

Ministero della Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del giudizio medico-legale espresso in data 10 maggio 2000 dalla Commissione Medica d'Appello istituita ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 18/11/1988 n. 566 presso il Ministero della Sanità con il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al conseguimento della licenza per lo svolgimento delle mansioni previste dalla 1^ classe di visita;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Sanita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, pilota militare di elicotteri con la qualifica di capitano all’epoca di proposizione del ricorso, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stato dichiarato non idoneo al conseguimento della licenza per lo svolgimento delle mansioni previste dalla prima classe di visita, ossia quale pilota commerciale di elicottero.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentato e difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 63/2001 la quale ha rilevato che “il giudizio della commissione medica di appello appare motivato con specifico riferimento ai requisiti psicofisici richiesti per la licenza conseguibile con la prima classe di visita”.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

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