TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-08-22, n. 202205459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-08-22, n. 202205459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205459
Data del deposito : 22 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2022

N. 05459/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03136/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3136 del 2021, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, alla via dei Mille n. 16;

contro

Comune di Ceppaloni, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio

serbato dal Comune di Ceppaloni nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n.42/2004, per la realizzazione di un impianto di telefonia in strada Vicinale s.n.c. (codice sito BN048), su area identificata catastalmente al fg. 20, p.lla 935;

nonché per la declaratoria

dell'obbligo delle Amministrazioni resistenti a porre in essere ogni istruttoria, rilasciando ovvero denegando l'autorizzazione richiesta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - La ricorrente ha premesso di

- aver presentato in data 31.7.2019 istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87, comma 1 del D.Lgs. n. 259/2003, tesa alla realizzazione di una Stazione Radio Base (o SRB) (codice sito BN048) da ubicare in Strada Vicinale Snc;

- aver corredato la richiesta con la documentazione prescritta dalla legge;

- aver ricevuto diniego dal Comune, impugnato con ricorso rigettato con sentenza di questo T.A.R. n.2006/2021 sul presupposto che " in mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, il silenzio assenso non può ritenersi formato e deve ritenersi legittimo il diniego opposto dal Comune. In particolare, è legittima la motivazione di cui al punto 2) dell’atto impugnato sub a) in epigrafe, e dunque – quand’anche fosse illegittima la motivazione di cui al punto 1) dello stesso atto – l’atto non può essere annullato, atteso che, per giurisprudenza costante, “nell'ipotesi di un provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, il quale resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente” (così, tra le più recenti, Tar Campania, Napoli, Sez. III, n. 3973/2020);

- aver presentato in data 13.01. 2021 istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per l’impianto de quo ;

- aver inviato diffida volta a sollecitare la definizione del procedimento in data 7.4.2021, riscontrata dalla Soprintendenza con nota dell’11 maggio 2021, con cui segnalava l’assenza al protocollo interno in arrivo di “istanze in merito all’acquisizione del parere ”, invitando il Comune a fornire chiarimenti in merito ai tempi di conclusione all’iter istruttorio volto al rilascio dell’autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

2. – Permanendo l’inerzia del Comune di Ceppaloni ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’ente locale a concludere il procedimento, lamentando l’inerzia anche con specifico riferimento all’autorizzazione paesaggistica in ragione della mancata trasmissione alla Soprintendenza della documentazione ad essa relativa, in adempimento di quanto disposto al comma 7, art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.

3. - Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio in data 27 luglio 2021, e la Soprintendenza ha depositato una memoria in data 24.11.2021, con cui ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero sotto plurimi profili.

Il Comune di Ceppaloni, ancorché regolarmente intimato, non si è costituito.

4. - All’udienza camerale del 12 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. - Il ricorso è meritevole di accoglimento, non essendovi allo stato alcuna prova della trasmissione della pratica (corredata dai documenti prescritti dalla normativa sopracitata) alla competente Sovrintendenza.

In ordine all’impugnazione del silenzio, deve rilevarsi come, pur in presenza dei solleciti inoltrati dalla società ricorrente, non risulta che la competente amministrazione comunale abbia portato a compimento, nei termini previsti dall’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il segmento del procedimento amministrativo che le competeva: ed infatti, a fronte dell’istanza presentata in data 13.01.2021 (e poi sollecitata mediante diffida in data 7aprile 2021), l’amministrazione comunale è rimasta inerte.

In punto di diritto vale richiamare quanto osservato da questa Sezione in relazione alla procedura di cui all’art. 146, che “ prevede una ben precisa cadenza procedimentale, quanto all’obbligo di provvedere in merito all’istanza di autorizzazione paesaggistica, che nel caso in esame è stata ampiamente obliterata, se non altro con particolare riguardo all’osservanza dei termini in esso prescritti (i quali, si rammenta, consistono in quaranta giorni affinché il Comune trasmetta la pratica alla Soprintendenza). Peraltro, ai fini della qualificazione del silenzio serbato dalla Soprintendenza, occorre rammentare che la violazione del termine ex lege contemplato per l’apporto consultivo della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio significativo. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina forgiata all’art. 146 del d.lgs. 42/04, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell’interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l’inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (cd. “silenzio devolutivo”), non arrestando il procedimento (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI, sent. n.3651/2020)” (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 6255 del 5.10.2021).

5.1. - Ne consegue dunque che, nel caso in esame, la competenza del Comune nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di autorizzazione paesaggistica non può ritenersi esaurita, permanendo una significativa omissione ai fini del completamento dell’iter procedimentale previsto.

6. - Alla luce di quanto esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone la necessità che sia irrogato un ordine all’Amministrazione intimata di provvedere in relazione al procedimento relativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica formulata dalla società ricorrente.

7. - In conclusione si ritiene di ordinare al Comune di Ceppaloni di concludere il procedimento di autorizzazione paesaggistica, nel complessivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza. In difetto, si nomina sin da ora, commissario ad acta, il Segretario Generale della Provincia di Benevento, o funzionario da lui delegato, il quale provvederà in luogo dell’amministrazione interessata, in caso di infruttuoso scadere del termine di cui sopra.

8. - Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della sola Amministrazione comunale soccombente, dato che la mancata attivazione e prosecuzione del procedimento è dipesa esclusivamente dal suo operato, come si evince dagli atti prodotti in giudizio, e vengono liquidate come da dispositivo.

A cura della segreteria, copia della presente sentenza andrà trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 8 L. 241/1990.

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