TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300210
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 00210/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00728/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P G B e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sesto ed Uniti, Comune di Pizzighettone, Provincia di Cremona, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- della nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 18 luglio 2022 prot. CR-

SUPRO

0018013, avente ad oggetto “SCIA per modifica impianti radioelettrici esistenti in Comune di Sesto ed Uniti (CR) via Europa PRATICA rif SUAP: n° 26-2022-928 –

SUAP ID

1436/2022 –

SUPRO

13915/31.05.2022 Comunicazione divieto di prosecuzione”;

- del parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sesto ed Uniti prot. n. 0006223/2022 del 24 giugno 2022;

- della nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 23 maggio 2022 prot. CR-

SUPRO

0012559, avente ad oggetto “SCIA per modifica impianti radioelettrici esistenti in Comune di Sesto ed Uniti (CR) via Europa c/o Centrale Telecom – Modifica SRB esistente denominata “1RM03745 SESTO CREMONESE SSI” - PRATICA rif SUAP: n° 18-2022-928 –

SUAP ID

1655/2022 –

SUPRO

11698/12.05.2022 Comunicazione motivi ostativi (art. 10 bis Legge 241/1990)”;

- del parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sesto ed Uniti prot. n. 0004624/2022 del 18 maggio 2022;

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.01.2009 “che individua le aree all'interno delle quali realizzare le infrastrutture in oggetto al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”;

- delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 13.04.2017 e n. 13 del 30.04.2019;

- dell'art. 25, Regola “Ld4 – SRB ed impianti per la telefonia mobile”, delle NTA del Piano delle Regole del PGT e di ogni altra disposizione in ipotesi ostativa alla realizzazione dell'intervento oggetto dei provvedimenti impugnati, chiedendone se del caso la disapplicazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.

nonché per l’accertamento:

- della titolarità in capo alla ricorrente di titolo valido ed efficace per la realizzazione dell'intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, CCE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. M Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

VODAFONE ITALIA S.p.A. gestisce una stazione radio base di telefonia cellulare sita nel Comune di Sesto ed Uniti in via Europa.

La ricorrente, dovendo procedere all’aggiornamento tecnologico con introduzione di apparati che consentano anche la trasmissione del segnale alle frequenze del c.d. 5G, ha presentato al Comune e all’ARPA competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività a norma dell’art. 45 del Codice delle Comunicazioni elettroniche al fine di aggiungere alcune antenne sul palo esistente ad una quota inferiore a quelle già presenti.

L’ARPA, in data 15 maggio 2022, ha adottato un parere negativo, ritenendo che “secondo quanto presentato nella documentazione esaminata, può provocare il superamento dei limiti di esposizione e/o dei valori di attenzione indicati dall'Art. 3 del

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