TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-09-24, n. 202101205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-09-24, n. 202101205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101205
Data del deposito : 24 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2021

N. 01205/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00348/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'ottemperanza

alla sentenza T.A.R. della Toscana n. -OMISSIS- con l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto ed in particolare che venga ordinato al suddetto Ministero di ricostruire la carriera del sig. -OMISSIS-, a far data dal transito di quest’ultimo nei ruoli amministrativi (-OMISSIS-) con ogni conseguenza economica, giuridica e di progressione di carriera.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato:

-che, con sentenza -OMISSIS-, la Sezione accoglieva il ricorso per ottemperanza presentato dal ricorrente ed ordinava al Ministero della Giustizia di dare esecuzione a quanto precedentemente statuito dalla sentenza -OMISSIS-, corrispondendo allo stesso quanto dovuto a titolo di ricostruzione della carriera a seguito della riammissione con effetti ex tunc nel Corpo dell’Amministrazione Penitenziaria, nominando altresì a Commissario ad acta il -OMISSIS-, per l’ipotesi di difetto di adempimento da parte del Ministero alla sentenza;
era altresì disposta la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione al ricorrente della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio;

-che, con istanza del -OMISSIS-, il Commissario ad acta dott.ssa -OMISSIS- (delegata dal Prefetto di -OMISSIS- con atto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-) rappresentava come le somme relative alla ricostruzione della carriera fossero già state corrisposte dal Ministero della Giustizia e come residuasse tra le parti solo una contestazione relativa alla cd. indennità per servizi esterni di cui all’art. 9, 2° comma del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 relativa al periodo in questione (rivendicata dal ricorrente e negata dall’Amministrazione “in ragione della specificità della prestazione resa dagli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria”) e chiedeva pertanto alla Sezione chiarimenti in ordine alla questione;

-che la giurisprudenza ormai stabilizzata ha rilevato come, “in caso di ricostruzione della posizione di carriera di un pubblico dipendente, ai fini della corresponsione degli emolumenti non percepiti durante il periodo di interruzione del servizio illegittimamente disposta dall'Amministrazione, le somme attribuibili per il detto periodo di interruzione ..(siano) dovute in virtù dell'effetto ripristinatorio e, per quanto giuridicamente e materialmente possibile, restitutorio della sentenza di annullamento dell'atto interruttivo del rapporto di servizio;
coerente con la natura restitutoria del credito così insorto è che dalle somme dovute siano sottratti gli emolumenti che presuppongano l'effettiva prestazione del servizio, evenienza che non può farsi rientrare nella fictio juris di ricostruzione ex post degli effetti di un rapporto di impiego ipotizzato come operante anche durante il periodo di interruzione, quali ad esempio gli straordinari o corrispettivi legati all'effettiva presenza o alla valutabilità della qualità del lavoro” (Cons. Stato sez. V, 9 aprile 2013, n. 1934;
sez. VI, 20 marzo 2007, n. 1315;
10 maggio 2006, n. 2578);

-che, pertanto, la prospettazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria appare sostanzialmente corretta, alla luce della previsione di cui all’art. 9 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 che, limitando la corresponsione del beneficio ai soli “servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”, ha definitivamente chiarito come non si tratti di componente fissa della retribuzione, ma solo di emolumento destinato a compensare i disagi derivanti dalla concreta prestazione di determinati servizi di durata non inferiore a tre ore in un ambito problematico, come quello penitenziario (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27 aprile 2018, n. 2821)

-che pertanto si tratta di emolumento non spettante a chi, come il ricorrente, non abbia concretamente prestato il proprio servizio in ambito penitenziario nel periodo oggetto di ricostruzione di carriera, come, del resto, sostanzialmente confermato anche dalla circolare 13 dicembre 2007 prot. 3886882007 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria depositata in giudizio dalla difesa di parte ricorrente che conferma la necessità che si tratti di servizi effettivamente svolti per almeno tre ore, come previsto dalla normativa sopra richiamata;

-che, pertanto, non avendo parte ricorrente sollevato ulteriori contestazioni, l’incarico conferito al Commissario ad acta deve ritenersi concluso, non residuando ulteriori adempimenti esecutivi della sentenza o contestazioni da parte ricorrente.

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