TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2011-04-08, n. 201102026
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Testo completo
N. 02026/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2011, proposto da:
Carmela D'Isa, rappresentato e difeso dagli avv. A P, S S, con domicilio eletto presso A P in Napoli, via G.Orsini,30;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Bologna, Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
MANCATA AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - SESSIONE 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Bologna e di Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con " sentenza in forma semplificata ”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
PREMESSO
che con il presente ricorso risulta impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione della parte ricorrente alle prove orali per l’annullamento del parere civile intervenuto con la seguente motivazione: “La Commissione, presa visione del precedente elaborato, ritenuto che emergono significative ed in equivoche manifestazioni di ricopiatura di parti di compito traccia n. 2 redatta dal candidato contrassegnato con il n. 2515;in particolare considerato che alcuni paragrafi presentano straordinarie assonanze e coincidenze tra loro ( in special modo il secondo foglio del presente scritto) p.q.m. visto l’art. 23 u.co. R.D. 22.01.1934 n. 37 dichiara l’annullamento della presente prova”
che parte ricorrente si duole della mancanza di prova circa la contestata copiatura trattandosi di elaborati corretti dal due diverse sottocommissioni, composte diversamente, e corretti in date diverse, e relative a candidati collocati in padiglioni diversi, che la identità può dipendere dalla preparazione sui medesimi testi o dalla consultazione del medesimo materiale ammesso, e sostiene che la Commissione avrebbe dovuto valutare anche gli altri due elaborati;
CONSIDERATO
che l’art. 23 r.d. 37/1934, oggetto di applicazione nel caso in esame, nel disciplinare la ipotesi c.d. del “plagio”