TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-05-17, n. 202300308
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 00308/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2022, proposto da
Profumeria Raggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, J G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Settore patrimonio FS1596053 del 27 aprile 2022 avente ad oggetto “Comunicazione di finita concessione per l’uso dell’immobile di proprietà comunale sito in Bologna, Piazza Galvani n. 1/A-B”, destinata a negozio in cui la Profumeria Raggi svolge la sua attività commerciale;
- del Regolamento del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bologna approvato con deliberazione consiliare rep. n. DC/2020/30 del 23 marzo 2020, nella parte in cui non ha previsto in via transitoria la salvaguardia della efficacia delle concessioni per l’uso dei beni immobili demaniali già rilasciate ed in atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è concessionaria dell’immobile del demanio comunale sito in Bologna, piazza Galvani n.1/A-B (complesso immobiliare denominato “Palazzo Archiginnasio”) ove esercita attività commerciale, in forza di concessioni – contratto stipulate nel 2011 e nel 2016 e, da ultimo, in data 12.12.2017.
L’art. 3 del predetto atto di concessione fissava la durata in anni 6 dal 1.1.2017 al 31.12.2022 (art. 3) aggiungendo, al primo comma, che restava “fermo il carattere precario della concessione stessa, revocabile dal Concedente per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento con preavviso scritto di mesi 6 (sei)” e, al secondo comma che “Alla scadenza, si valuterà la possibilità di procedere ad eventuale ulteriore nuova concessione che potrà essere disposta con atto espresso”.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto innanzi a questo T.A.R. in seguito ad opposizione del Comune ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, impugna il provvedimento in epigrafe con cui l’amministrazione comunale ha comunicato la scadenza del 31.12.2022 rappresentando che, per effetto del nuovo Regolamento del Patrimonio immobiliare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23.3.2020 – quindi entrato in vigore durante il rapporto concessorio – non sarà più possibile sottoscrivere un nuovo contratto mediante procedura negoziata con il concessionario uscente ma occorrerà indire apposita procedura selettiva ai sensi degli artt. 4 e seguenti del regolamento citato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. Si avvisava altresì la ricorrente che, nelle more dell’avvio della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei locali, sarebbe stato possibile continuare a detenere l’immobile corrispondendo una indennità di occupazione.
Avverso tale atto insorge la deducente con il gravame in trattazione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, rilevando in sintesi che:
- la nuova previsione regolamentare del 2020 non potrebbe trovare applicazione alla concessione – contratto stipulata anteriormente che avrebbe consentito espressamente la proroga con atto espresso;
- il contratto andrebbe qualificato come