TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2024-10-28, n. 202418925
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2024
N. 18925/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05349/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5349 del 2024, proposto da F A, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati C M, A P e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. C M in Roma, Piazza G. Verdi n. 9
per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 02098/24, emesso dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, e notificato in data 17/04/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 il Sig. A ha proposto rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 2098/2024, pubblicato in data 8 aprile 2024, che lo ha condannato a pagare a favore del GSE la somma di euro 4.914,00 a titolo di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto termico).
2. L’anzidetto decreto ingiuntivo veniva rilasciato tenuto conto della certezza, liquidità ed esigibilità del credito in argomento, documentalmente provate nella fase monitoria attraverso la produzione del provvedimento, con cui era stata annullata in autotutela l’ammissione agli incentivi, e della relativa prova della notifica all’attuale opponente.
3. A sostegno dell’opposizione proposta sono dedotti, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione; con il secondo motivo, l’illegittimità della pretesa avanzata dal GSE; con il terzo e il quarto motivo, rispettivamente, la violazione delle disposizioni contrattuali e la lesione dell’affidamento ingenerato nel soggetto responsabile.
4. Si costituiva il GSE per resistere al ricorso, chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e depositava documenti.
5. Le parti producevano memorie difensive in vista della camera di consiglio del 16 ottobre 2024, ad esito della quale, previo avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., la causa veniva introitata per la decisione.
6. Passando all’esame del ricorso, l’opposizione è infondata.
6.1. Non sussiste il difetto di giurisdizione denunciato a mezzo del primo motivo di ricorso. La somma oggetto di decreto ingiuntivo corrisponde agli incentivi che