TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-11-11, n. 201101704

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-11-11, n. 201101704
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101704
Data del deposito : 11 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

3.org/HTML/1998/html4"> N. 00383/2011 REG.RIC.

N. 01704/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2011, proposto da:
“Nuovedilizia s.r.l.”, rappresentata e difesa dagli avv. E F, I F, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

Comune di San Marco in Lamis in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso N M in Bari, via Andrea Da Bari, 35;
Regione Puglia;

per l'annullamento

previa emanazione di idonee misure cautelari

- della delibera di C. C. del Comune di San Marco in Lamis n.2 dell’ 11.1.2011, comunicata con raccomandata a.r. pervenuta il 4.2.2011, con la quale si è disposto l’annullamento d’ufficio della delibera di C. C. n. 22 del 12.3.2009 avente ad oggetto “programma integrato di rigenerazione urbana relativo alla zona Via Sannicandro, Via Ai Monti, Via De Filippis. Adozione” e della delibera di C. C. n. 31 del 31.3.2010 riguardante “piano particolareggiato (ex programma integrato di rigenerazione urbana) relativo alla zona di Via Sannicandro, Via Ai Monti, Via De Filippis. Schema di convenzione per edilizia residenziale pubblica convenzionata. Approvazione”;

- di tutti gli atti richiamati ed allegati alla delibera di C. C. n. 2 dell’11.1.2011 e, in particolare, per quanto possa occorrere, delle note della Regione Puglia n. 9931 del 17.6.2010 e n. 11902 del 30.7.2010 e della nota n. 13424 del 6.10.2010 del Comune di San Marco in Lamis;

e per la condanna, ai sensi degli artt. 30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett.c) c.p.a

del Comune di San Marco in Lamis a sottoscrivere la convenzione relativa al Piano Particolareggiato approvato ed in funzione della quale la ricorrente ha proceduto, con permesso di costruire n. 49 del 27.5.20 10, alla “demolizione totale dei fabbricati e costituzione di aree urbane”, per poter cedere le aree libere al Comune, in esecuzione della convenzione stessa;

in subordine, per la condanna

del Comune di San Marco in Lamis al risarcimento dei danni qualora non vengano accolte le altre due domande , per un totale di euro 1.052.000,00 come da perizia che si deposita, avendo la ricorrente fatto legittimo affidamento sugli atti approvati e proceduto alla demolizione dei fabbricati esistenti, come da permesso di costruire n. 49/10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. P A e uditi per le parti i difensori l’avv. A L G, su delega dell'avv. E F, per la parte ricorrente;
l’avv. N M, per il Comune resistente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone la società ricorrente di essere proprietaria nel Comune di San Marco in Lamis di suolo ricadente in zona C del Piano Particolareggiato “La Selva” e di fabbricati in parte condonati in zona B1 del vigente P d F.

Al fine di dare attuazione al suddetto P.P. ed in seguito all’entrata in vigore della l.r.Puglia 21/2008, la ricorrente presentava al Comune istanza di Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.) ai sensi dell’art 6 della soprarichiamata legge.

Il Comune adottava con del C.C. n.22 del 12 marzo 2009 il suddetto P.I.R.U. in variante agli strumenti urbanistici vigenti, e attivava conseguentemente la procedura prevista dall’art 6 l.r. 21/2008, convocando Conferenza di Servizi tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

In tale sede emergeva la non necessità di procedere alla formazione di variante urbanistica, secondo le indicazioni fornite in sede di Conferenza (verbale n.3 del 25 settembre 2009) da parte del rappresentante regionale arch. D T.

Pertanto alla luce degli esiti della Conferenza, il Comune di San Marco in Lamis approvava con deliberazione C.C. n.31 del 31 marzo 2010 il Piano Particolareggiato (ex P.I.R.U.) relativo alla zona di via Sannicandro, via Monti e via De Filippis unitamente allo schema di convenzione per edilizia residenziale pubblica convenzionata.

Indi, la società “Nuovedilizia” presentava istanza di permesso a costruire per demolizione totale dei fabbricati e costruzione di aree urbane relativamente agli immobili de quibus , dal momento che in esecuzione del predetto Piano e della stipulanda convenzione doveva cedere le aree al Comune.

Il Responsabile comunale Urbanistica rilasciava in data 24 maggio 2010 il permesso di costruire n.49 per la demolizione, la quale veniva eseguita il 22 luglio 2010.

Se non che, in data 24 novembre 2010 lo stesso Responsabile Settore Urbanistica comunale, su sollecitazione del Servizio Urbanistico regionale, avviava il procedimento per l’annullamento in autotutela delle deliberazioni C.C. n. 22 del 12 marzo 2009 e n.31/2010, procedimento che si concludeva con l’annullamento d’ufficio mediante del C.C. n.2 del 11 gennaio 2011 qui impugnata.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'odierna ricorrente come sopra rappresentata e difesa, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento unitamente a condanna c.d. pubblicistica ex art. 30 c.1 e 34 c. 1 lett c) c.p.a., deducendo le seguenti censure.

I. violazione di legge per erronea presupposizione dell’obbligo di adeguamento ai rilievi regionali;
incompetenza della Regione;
eccesso di potere per difetto di motivazione

II. violazione art 21-nonies l.241/90 e s.m.;
eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine ad un presupposto essenziale dell’annullamento;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
insussistenza delle illegittimità indicate nelle note regionali;
violazione art 2, 4 e 7 bis l.r. Puglia 21/2008 e art 6 d.lgs. 4/2008;
contradditorietà.

III. violazione ed erronea applicazione art 21-nonies l.241/90 e s.m e dei principi in tema di annullamento d’ufficio;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, sviamento;

IV. violazione principio del contrarius actus nel procedimento di autotutela;

V. violazione art 10 l. 241/90 e s.m.

Domandava altresì in subordine, per l’ipotesi di rigetto delle domande di annullamento e adempimento in forma specifica, la condanna del Comune al risarcimento dei danni determinati dall’affidamento ingenerato nella ricorrente dagli atti approvati e poi rimossi in autotutela.

Evidenziava la difesa di parte ricorrente, in necessaria sintesi (art 3 c.p.a.) la grave illegittimità e scorrettezza (anche sotto il profilo risarcitorio) dell’operato del Comune nonché della stessa Regione Puglia, dal momento che proprio il Comune in sede di Conferenza di Servizi, su specifica indicazione da parte del rappresentante regionale, si era consapevolmente determinato in merito alla non necessità della variante urbanistica. Prospettava quindi la non rispondenza dell’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio al parametro normativo codificato dall’art 21-nonies l.241/90, sia in punto di mancata adeguata ponderazione degli interessi della ricorrente e dell’affidamento del tutto incolpevole ingenerato dalle deliberazioni poi caducate, sia in punto di mancanza del presupposto della stessa illegittimità delle deliberazioni C.C. n. 29/2009 e 31/2010. Infatti secondo la ricorrente nella fattispecie non vi sarebbe tra l’altro alcuna variante ai piani perché si procederebbe solamente ad una delocalizzazione dei volumi, consentita ai sensi dell’art 7 bis l.r. 21/2008, ma sempre all’interno di aree edificabili secondo il P.d.F. e il P.P. Non andava infine trascurato lo stesso parere pro veritate sostanzialmente negativo preventivamente acquisito dal Comune in merito alla legittimità dell’intervento di secondo grado.

In subordine rispetto alla pretesa demolitoria e di adempimento, parte ricorrente chiede la condanna del Comune al risarcimento dei danni per la lesione del proprio affidamento incolpevolemente ingenerato sulla legittimità degli atti approvati in esito alla Conferenza di Servizi, allegando relazione giurata di stima sulla quantificazione del danno subito, consistente nella intervenuta demolizione dei fabbricati di proprietà - assentita dal Comune con permesso a costruire 49/2010 - in quanto strettamente funzionale e propedeutica alla realizzazione dell’intervento edilizio approvato, essendo tali aree destinate alla cessione al Comune secondo lo schema di convenzione allegato alla delibera C.C. n.31/2010 . In definitiva, tale demolizione avrebbe trovato la propria causa esclusivamente nella preordinata cessione delle aree di cui al P.P. (ex P.I.R.U.) e allegato schema di convenzione, poi non sottoscritta.

Si costituiva il Comune di San Marco in Lamis, rilevando l’infondatezza del gravame, essendo il programma integrato di rigenerazione urbana proposto dalla ricorrente privo dei requisiti di cui alla l.r. Puglia 21/2008, con particolare riferimento alla “totale o prevalente edificazione” dell’area interessata, edificata soltanto nella misura di circa il 31 %, nonché per la riallocazione delle volumetrie nella medesima area anziché in aree diverse come imposto dall’art 7 bis l.r. 21/2008.

Quanto alla ponderazione degli interessi della società ricorrente, riteneva che il non significativo lasso di tempo trascorso, unitamente al mancato perfezionamento della convenzione di cui all’art 4 lett i) l.r. n.21/2008, depone per l’insussistenza di una posizione di affidamento qualificata e rilevante tale da ostacolare l’esercizio del potere di riesame, preceduto da adeguata istruttoria, contraddittorio ed ampiamente motivato. Prospettava infine il rapporto di completa autonomia tra l’intervenuta demolizione effettuata della ricorrente e l’esecuzione del P.I.R.U.. Quanto alla domanda risarcitoria, ne rilevava l’infondatezza stante la legittimità dei provvedimenti impugnati, ed essendo stata la stessa ricorrente ad aver indotto in errore il Comune sulla sussistenza dei presupposti di legge.

Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2011 con ordinanza n.262/2011 il Collegio prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 20 ottobre la causa veniva trattenuta per la decisione.

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