TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2016-04-12, n. 201600090
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N. 00090/2016 REG.PROV.PRES.
N. 00858/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L Fasci', con domicilio eletto presso L Fasci' Avv. in Reggio Calabria, Via B. Buozzi, 12/B;
contro
Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Rc, rappresentato e difeso dagli avv. G F, A R, A C, con domicilio eletto presso G F Avv. in Reggio Calabria, Via Prov Spirito S. Uf Lg Az Osp Rc;
per l'annullamento
del provvedimento del 7.7.2005 n. 65 di prot., comunicato al ricorrente presso la sede NASV in data 13.07.2005, con il quale il Capo Dipartimento Servizi della Direzione Sanitaria dott. -OMISSIS-, disponeva che il Dirigente Chimico dott. -OMISSIS- venga trasferito in via temporanea al Settore Interdipartimentale di Citodiagnostica - Responsabile dott. -OMISSIS-.
Visti il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti del giudizio;
Visto l'art. 82 cod. proc. amm., a norma del quale, “dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento”;
Rilevato che gli avvisi di perenzione ultraquinquennale risultano recapitati alle parti costituite a mezzo PEC;
Considerato che, nel termine e nei modi previsti dal citato art. 82 cod. proc. amm., non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza, per cui il ricorso è da ritenersi perento;
Considerato che ai sensi dell’art. 83 c.p.a., in caso di perenzione del ricorso, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio;