TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-08-05, n. 200904711

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-08-05, n. 200904711
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200904711
Data del deposito : 5 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01596/2006 REG.RIC.

N. 04711/2009 REG.SEN.

N. 01596/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2006, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso F F in N, via S.Giacomo dei Capri,48-St.Addeo;

contro

Ministero della Difesa - Accademia Aeronautica Militare - Div.For.Allievi Ufficiali, 70° Stormo dell'Aeronautica Militare di Latina, Comando Generale delle Scuole dell'Aeronautica Militare, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di N, domiciliataria ope legis in N via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del verbale di seduta n. 356 del Consiglio permanente di attitudine, redatto il 19 dicembre 2005, di proposta di dimissione d’autorità ai sensi dell’art. 15 lett. B) – del R.D. 24 aprile 1941 n. 472 – Ordinamento dell’Accademia Aeronautica, con il quale il ricorrente veniva prosciolto dalla ferma contratta e rinviato al proprio domicilio ai sensi della legge 226/2004, approvato dal Comandante dell’Accademia Aeronautica;
b) del verbale dell’11.11.2005 del Consiglio permanente di attitudine del 70° Stormo di Latina di proscioglimento dal corso di pilotaggio;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1596 dell’anno 2006, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di aver vinto il concorso bandito con G.U. n. 104 del 31.12.04, e di essere pertanto stato ammesso a frequentare la 1^ Classe dei Corsi Normali dell’Accademia Aeronautica come allievo ufficiale pilota del Corso Falco 5°;
e di essere stato poi inviato presso la scuola del 70° Stormo dell'Aeronautica Militare di Latina per l’acquisizione del brevetto pilota aeroplano;

- che tuttavia, all’esito della prova conclusiva, con verbale dell’11.11.05, il Consiglio Permanente deliberava che il ricorrente aveva insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto pilota e ne proponeva il proscioglimento dal corso di pilotaggio, e che tale proposta veniva recepita con l’atto sub a).

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 29.03.2006, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 846/2006.

All’udienza del 16.07.2009, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria;
carenza di motivazione, atteso che l’addestramento è stato ripartito in tre blocchi: nel primo il ricorrente ha ottenuto una valutazione ampiamente positiva;
nel secondo è stata evidenziata una lieve difficoltà;
nel terzo la valutazione è stata positiva. Non si comprende, pertanto, la valutazione complessiva negativa, verosimilmente incentrata sul solo esito del secondo blocco, senza una valutazione globale dell’intero addestramento. Va anche considerato che in data 4.11.05 vi fu una perturbazione sul campo sicché l’allievo dovette cambiare zona e, preparato al solo volo a vista, si trovò ad operare in condizioni diverse da quelle adatte al suo livello di preparazione.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come già rilevato in sede cautelare, alla luce dell’esame dei rapporti di profitto del ricorrente, risultano anche giudizi non sufficienti che hanno determinato il giudizio complessivo negativo da parte dell’Amministrazione. In particolare, il ricorrente ha raggiunto un giudizio positivo nel primo blocco istruzione, ma già in quella sede l’istruttore evidenziava una “condotta un po’ approssimativa”;
trattandosi però della prima fase, e riscontrati indici di possibile miglioramento, veniva espresso un giudizio positivo. Nel secondo blocco, aumentando l’indice di difficoltà dell’addestramento, la prestazione del ricorrente calava, ed egli otteneva un giudizio negativo (17/30), sicché veniva sottoposto alla procedura Chek Progresso Iniziale, ottenendo una valutazione nuovamente negativa (17/30), perché perdeva il controllo della capacità di orientamento / ragionamento. Dopo un’ulteriore valutazione negativa in data 14.10.05, il ricorrente finalmente superava il CPF (Chek Progresso Finale) del secondo blocco, sia pure col minimo dei voti;
nel corso del terzo blocco, però, alla 16° missione l’istruttore riscontrava alcuni regressi nelle manovre acrobatiche;
e nel corso della 17° missione il ricorrente evidenziava una serie di disattenzioni, ottenendo valutazioni insufficienti nello svolgimento di diverse manovre (atterraggio, chandelle, apertura, sottovento stretto, virata finale, atterraggi touch and go, atterraggio senza flap) ed ulteriori regressioni relative al senso del volo ed alla capacità di reazione sotto stress. Ammesso ad un mix proroga, il ricorrente ripianava alcune delle lacune sopra evidenziate ottenendo una valutazione positiva ma, sottoposto ad esame conclusivo finale, commetteva nuovamente una serie di errori, anche gravi, riportando una valutazione insufficiente (15/30).

Deve aggiungersi che la valutazione sull’idoneità del ricorrente quale ufficiale pilota è caratterizzata da un'altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto;
pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, essa è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che – come si evince dalla ricostruzione delle valutazioni riportate durante l’addestramento – non si evidenziano nel caso di specie.

Sussistono giusti motivi, attesa l’assimilabilità della presente controversia ad una causa di lavoro, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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