TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-03-27, n. 201200554
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00554/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENZA
Sul ricorso n. 1931 del 2008, proposto da:
- Z A e Z D, rappresentati e difesi dall’Avv. L D, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G P, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;
contro
- il Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall’Avv. G M C, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
nei confronti di
- S I, rappresentata e difesa dall’Avv. P Q, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Carovigno n. 60 del 15 ottobre 2008;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno e di S I.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a..
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 12 gennaio 2012 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti Durano, Quinto e Mangiatordi -in sostituizione dell’Avv. Ciullo.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:
- in data 21 dicembre 2006 Z A otteneva dal Comune di Carovigno il permesso di costruire n. 432/06, relativo alla realizzazione di un’abitazione unifamiliare per la residenza estiva;
- avverso il rilascio di tale titolo edilizio insorgeva avanti a questo T.a.r. la controinteressata S I: con sentenza n. 2554 del 15 settembre 2008 questa Sezione, in accoglimento del ricorso, annullava quindi il titolo edilizio;
- lo Zecca presentava dunque, il 13 ottobre 2008, un’istanza ex art. 38 d.p.r. n. 380 del 2001, allegando un progetto di variante teso a emendare il p.d.c. dai vizi riscontrati dal Tribunale;
- con ordinanza n. 60 del 15 ottobre 2008 il del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Carovigno annullava tuttavia il permesso di costruire n. 432 del 2006 e ordinava la demolizione del fabbricato in corso di realizzazione;
- con istanza del 7/9 gennaio 2009 lo Zecca chiedeva infine la sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 delle opere de quibus.
2.- Veniva così proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:
A) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, irrazionalità manifesta, difetto di motivazione e altri profili.
B) Violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 38 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 38 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irrazionalità manifesta, ingiustizia manifesta e altri profili.
3.- All’udienza del 12 gennaio 2012 la causa era introitata per la decisione.
4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è improcedibile per difetto di interesse, per le ragioni e nei sensi che di seguito si indicheranno.
5.- Deve osservarsi, anzitutto, che l’impugnata ordinanza n. 60 del 15 ottobre 2008 ritirava un permesso di costruire, il n. 432 del 2006, già annullato da questa Sezione con sentenza n. 2554 del 15 settembre 2008.
Il Comune, sul punto, riconosce che “giammai il Dirigente del Settore Urbanistica avrebbe potuto annullare in via di autotutela un provvedimento già giuridicamente eliminato con sentenza” (cfr. memoria del 29 dicembre 2011, pag. 4), e dunque precisa che, come peraltro già risulta dal corpo del provvedimento, lo stesso era emesso quale presa d’atto del dictum contenuto in sentenza e al fine di dare compiuta esecuzione alla medesima (“Preso atto che la sentenza di cui sopra ordina all’Autorità Amministrativa l’esecuzione della stessa”;cfr. ord. n. 60/2008)
Se, dunque, è vero che la statuizione del T.a.r. è oggetto d’impugnazione al Consiglio di Stato, deve in ogni caso porsi in rilievo come:
- ove il giudice d’appello dovesse confermare la sentenza in parola, nessuna lesione deriverà alla ricorrente dall’ordinanza impugnata in questa sede, relativa a un atto già annullato da questo Tribunale;
- ove invece il Consiglio di Stato dovesse riformare la pronuncia del T.a.r., verrebbe meno il necessario ed esplicito presupposto dell’ordinanza in parola, e in specie il comando cui essa mirava a dare esecuzione, sicchè anche in tal caso l’ordinanza stessa verrebbe a essere caducata in via derivata e automatica.
5.1 Nei sensi e con la precisazione da ultimo effettuata, difetta quindi l’interesse all’impugnazione dell’ordinanza del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Carovigno n. 60 del 15 ottobre 2008 nella sua parte relativa all’annullamento del permesso di costruire n. 432 del 2006.
5.2 Quanto, invece, ai profili sanzionatori dell’ordinanza, deve osservarsi che, come già scritto, con istanza del 7/9 gennaio 2009 lo Zecca chiedeva la sanatoria dell’immobile: trova dunque applicazione l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la “presentazione di un’istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono- produce l’effetto di rendere inefficace l’ordine di demolizione delle opere abusive oggetto di quest’ultima e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse.
Invero, il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta […] la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto) che varrà comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa” (fra le ultime, T.a.r. Puglia Lecce, III, 16 dicembre 2011, n. 2214).
6.- Nei sensi e per le ragioni fin qui esposte il ricorso va dunque dichiarato complessivamente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.