TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-08-01, n. 201207104
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 07104/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2012, proposto da: L M, rappresentata e difesa dagli avv. P V, A D M, con domicilio eletto presso P V in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 90;
contro
Il Ministero dell'Interno n.c.
per l'annullamento
del provvedimento della Commissione centrale ex art.10 della l. 82/91, adottato con stralcio del verbale di riunione dell'11.10.2011, con il quale viene deliberata la revoca del programma speciale di protezione nei confronti della ricorrente e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio è stato impugnato il provvedimento con cui la Commissione centrale ex art.10 delal legge n.82 del 1991 ha disposto la revoca del Programma speciale di protezione nei confronti della della collaboratrice di giustizia e dei figli;
Considerato che il ricorso de quo è stato sì notificato (il 14.12.2011) nei termini di rito ma depositato (il 14.1.2012) e dunque oltre il termine decadenziale di cui al comma 2 dell’art.119 del C.p.a.: circostanza questa già rilevata dalla Sezione in sede di trattazione della domanda, acclusa al gravame, di sospensione interinale del provvedimento impugnato ma – come rimarcato nell’Ordinanza di questa Sezione nr.460/2012 – “non potuta comunicare al Difensore di parte ricorrente” ai sensi dell’art. 73 del C.p.a., in quanto “non presente all’udienza camerale” del 02.2.2012;
Considerato, pertanto, che il ricorso di cui trattasi deve ritenersi irricevibile ai sensi dell’art.35 c.1 lett. a) del C.p.a., imponendosi una declaratoria in conformità;mentre le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa;