TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-11-24, n. 201101419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-11-24, n. 201101419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201101419
Data del deposito : 24 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00816/2011 REG.RIC.

N. 01419/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2011, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'avv. Frank Mario Santacroce, con domicilio eletto presso F M S in Catanzaro, via Fontana Vecchia N. 25;

contro

Comune di Catanzaro, Ufficio Centrale Elettorale Per L'Elezione del Consiglio Comunale di Catanzaro;

nei confronti di

C M, rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso A T in Catanzaro, via A. De Gasperi N. 48;
B T, rappresentato e difeso dagli avv. V Zore, Paola Procopio, con domicilio eletto presso V Zore in Catanzaro, via Buccarelli, 49;

per l'annullamento

- del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale del 04/06/2011 relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Catanzaro del 15 e 16 maggio 2011, nella parte in cui ha erroneamente assegnato alla coalizione del candidato a Sindaco vincente, Sig. Michele T di n. 26 (ventisei) seggi anzichè 25 (venticinque) seggi ed alla coalizione del candidato a Sindaco ASntonio Argirò di n. 1 (uno) seggi anzichè 2 (due) seggi e, per l'effetto, sottraendo il seggio spettante al candidato al consiglio comunale non eletto, Sig. G T, dalla lista denominata "Autonomia e Diritti", assegnataria di 1 (uno) seggio anzichè 2 (due) seggi di consigliere a favore del candidato al consiglio comunale, Mario C, della lista denominata "Scopelliti Presidente", assegnataria di 3 (tre) seggi anzichè 2 (due) di consigliere;

- di tutti gli atti presupposti, prodromici, consequenziali e connessi ed in particolare delle pagg. 103, 125, 126 e 161 del verbale delle operazioni elettorali

e per il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento amministrativo illegittimo e la conseguente condanna del Comune di Catanzaro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C M e di B T;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il signor Tedesco, candidato al consiglio comunale di Catanzaro per la lista “Autonomia e diritti”, chiede, con il ricorso in epigrafe, l’annullamento degli atti delle operazioni elettorali per il consiglio comunale di Catanzaro nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il signor C, per la lista “Scopelliti presidente”, e la correzione del risultato elettorale con l’assegnazione di un seggio alla lista “Autonomia e diritti” che non ne ha riportato alcuno e la sottrazione del corrispondente seggio alla lista “Scopelliti presidente” alla quale sono stati assegnati 3 seggi.

Inoltre, chiede il risarcimento del danno subito.

Il Comune di Catanzaro e l’ufficio elettorale centrale intimati non si sono costituiti in giudizio.

Si è costituito il contro interessato C, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’ultimo consigliere comunale eletto e l’infondatezza , nel merito, del ricorso stesso.

Preliminarmente si deve ritenere il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato ad un soggetto ritenuto controinteressato per causa non imputabile al ricorrente.

Infatti il consigliere eletto Mario C, terzo ed ultimo eletto per la lista Scopelliti presidente, per errore materiale contenuto nel verbale dell’ufficio elettorale centrale, a pag. 126, è stato inserito nell’elenco degli eletti al 26esimo ed ultimo posto utile nella graduatoria dei quozienti necessaria per ripartire tra le varie liste collegate al Candidato sindaco T i 26 seggi assegnati al gruppo di liste comprese tra la n. 11 e la n. 21.

In realtà l’ultimo candidato eletto risulta essere il cons. B T, inserito nella lista PDL, nei cui confronti il contraddittorio è stato integrato dal ricorrente su ordine del tribunale entro il termine assegnato.

Di conseguenza, il sig. C è stato estromesso dal processo.

Il vero controinteressato B si è quindi costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Secondo il ricorrente, l’assegnazione dei seggi non sarebbe dovuta avvenire con il metodo proporzionale detto D’Hondt, consistente nel dividere la cifra elettorale di ogni lista o raggruppamento di liste collegate per i numeri naturali da 1 al numero corrispondente ai consiglieri da eleggere, con successiva scelta dei quozienti più elevati, disposti in una graduatoria decrescente, con l’attribuzione a ciascuna lista o gruppo di liste collegate dei seggi corrispondenti ai quozienti utilmente collocati in graduatoria.

Tale sistema, secondo parte ricorrente, sarebbe applicabile nella sola ipotesi in cui l’elezione si fosse conclusa con l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione vincente, pari al 60 per cento dei seggi, non avendo nessun candidato sindaco ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso controverso, invece, la coalizione apparentata al sindaco eletto non ha beneficiato del premio di maggioranza, nella fattispecie inutile, perché il sindaco è stato eletto già al primo turno, con una maggioranza di voti superiore al 60 per cento, pari al 78 per cento dei voti, per cui la coalizione vincente si è vista attribuire, senza alcun premio maggioritario, una maggioranza di per sé ampiamente superiore al 60 per cento dei seggi stabilito dalla legge in applicazione del principio maggioritario.

Sostiene il ricorrente che, nella fattispecie di elezione al primo turno con maggioranza superiore al 60 per cento, non si dovrebbe applicare il metodo d’Hondt per l’assegnazione dei seggi, ma un metodo alternativo, proporzionale puro, che consisterebbe nel dividere il totale dei voti validi per la cifra elettorale di ogni lista, per assegnare ad ogni singola lista un numero di seggi corrispondente ai quozienti interi riportati. I seggi residui andrebbero assegnati alle liste che avessero ottenuto i resti più alti. In tal modo operando, alla lista “Autonomia e diritti” sarebbe stato assegnato un seggio in più, mentre la lista controinteressata avrebbe ottenuto un seggio in meno.

La deduzione del ricorrente è priva di fondamento giuridico.

Il sistema elettorale propugnato dal ricorrente scaturirebbe, nella ricostruzione proposta con il ricorso, da un asserito vuoto normativo, non avendo la legge elettorale compiutamente disciplinato la fattispecie di elezione di un candidato sindaco, al primo turno, con una maggioranza, in voti, superiore al 60 per cento. Tale vuoto andrebbe colmato, secondo il ricorrente, con il ricorso al “principio proporzionale puro”.

In realtà, la legge prevede esplicitamente un unico metodo di ripartizione dei seggi per l’elezione del consiglio comunale, proporzionale anch’esso, denominato d’Hondt dalla scienza politica e che consiste, appunto, nella procedura seguita dall’ufficio elettorale centrale.

Dispone infatti il comma 8 dell’art. 73 del d. lgs. 267 del 2000:

“Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.”

Il successivo comma decimo disciplina il premio di maggioranza nei termini seguenti:

“Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.”

Il meccanismo del premio di maggioranza, nel caso di maggioranza inferiore al 60 per cento dei voti validi, corregge, in senso favorevole alla coalizione vincente, il criterio proporzionale prescritto dal comma 8, ma non lo sostituisce con altro criterio di assegnazione dei seggi.

Qualora poi, come nel caso contestato, il premio di maggioranza non sia neppure scattato, non rimane che da applicare il criterio di assegnazione dei seggi chiaramente indicato dal comma 8 e che coincide con quello effettivamente seguito.

Non essendovi stato spazio per alcuna correzione in senso maggioritario, i seggi non potevano che essere assegnati con il criterio espressamente prescritto dal comma 8.

Avendo la norma previsto e disciplinato la fattispecie concretamente realizzatasi nell’elezione del comune di Catanzaro, non vi è spazio per la interpretazione proposta con il ricorso che deve ritenersi, quindi, infondato.

Dall’infondatezza dell’unico motivo di impugnazione deriva la reiezione del ricorso in tutte le sue domande, compresa quella risarcitoria, priva del presupposto dell’antigiuridicità del danno patito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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