TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-06-04, n. 202000431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-06-04, n. 202000431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000431
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2020

N. 00431/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di BR (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Trussardi, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC trussardi@bergamo.pecavvocati.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Ferri, in BR, via Solferino n. 23;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in BR, via S. Caterina n. 6;



per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ovvero la declaratoria di inefficacia

dell’ingiunzione di pagamento n. 352 del 22 ottobre 2014, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nella camera di consiglio decisoria del giorno 22 aprile 2020, sostitutiva, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 dell’udienza pubblica;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Espone il signor -OMISSIS--OMISSIS-:

- di essere un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, con ultima sede di servizio in Provincia di Bergamo;

- di essere stato collocato in aspettativa dal 18.11.2008, allorché gli è stato diagnosticato un -OMISSIS-;

- di aver presentato in data 12.02.2009 domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: -OMISSIS-;

- di essere stato dichiarato in data 26.10.2010 permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto;

- di essere stato posto in aspettativa derivante da infermità per le quali non risultava ancora definito il relativo procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per 707 giorni a far data dal 18.11.2008 e sino al 25.10.2010;

- di aver ricevuto in data 6.10.2011 il decreto ministeriale del 25.05.2011 che ha dichiarato non dipendenti da causa di servizio le infermità sofferte;

- di aver ricevuto l’atto di data 25.01.2013 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo gli comunicava di essere:

(a) debitore di €uro 20.494,70 (netto R.A.P.) per competenze stipendiali percepite per intero, anziché a metà, per il periodo dal 18.11.2009 al 19.05.2010 e per competenze stipendiali percepite per intero, ancorché interamente non dovute, per il periodo dal 20.05.2010 al 25.10.2010, a seguito del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte;

(b) debitore di €uro 1.667,31 (netto R.A.P.) per rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità per il periodo 24.01.2003 – 25.10.2010;

(c) creditore di €uro 8.235,32 (netto R.A.P.) per pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita relativa agli anni 2008, 2009 e 2010;

(d) creditore di €uro 179,86 (netto R.A.P.) per attribuzione assegno funzionale anni 32 relativo al periodo 13.09.2010 – 26.01.2011;

- di aver ricevuto in data 16.12.2014 ingiunzione di pagamento n. 352 del 22.10.2014 per la somma complessiva di €uro 13.746,83.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS-, previa riassunzione del giudizio originariamente instaurato avanti al tribunale ordinario di Chieti, che aveva declinato la propria giurisdizione, ha chiesto l’annullamento ovvero la declaratoria di inefficacia della suvvista ingiunzione di pagamento per i seguenti motivi di illegittimità:

1) “Nullità e/o inefficacia dell’ingiunzione opposta – Mancanza dei requisiti formali. Violazione di legge n. 51/1998 art. 229”, perché la copia notificata è priva dell’attestazione della conformità all’originale, non reca in allegato gli elementi probatori su cui si fonda, né indica le modalità per prenderne visione, è priva del visto di esecutorietà e come tale inefficace, e manca della indicazione del responsabile del procedimento e dell’ufficio presso cui possono essere ottenute informazioni complete, dell’Organo o dell’Autorità cui è possibile presentare richiesta di autotutela, delle modalità, termine e Autorità giurisdizionale cui presentare ricorso;

2) “Divieto di ripetizione. Violazione dell’art. 39 DPR 51/2009”, perché essendo intervenuto il diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio decorsi più di 24 mesi (esattamente 30) da quando il ricorrente era stato collocato in aspettativa non si ripetono le somme indebitamente erogate a partire dal 13° mese di aspettativa, sia che si tratti di inidoneità parziale al servizio, come specificato al comma 3 del precitato articolo 39 DPR n. 51/2009, sia che si tratti di inidoneità totale (come nel caso di

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