TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2011-06-09, n. 201100493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2011-06-09, n. 201100493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201100493
Data del deposito : 9 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00984/2011 REG.RIC.

N. 00493/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00984/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2011, proposto da:


Societa' Destinations Loc'Appart Sarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Venezia, S. Croce, 205;


contro

il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. M B, G G, A I, N O, G V, domiciliata per legge in Venezia, S. Marco, 4091;
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 2011/175740 - fascicolo 2011.XIII/2/2.118 - Codice PI20900, notificato il 16/5/2011, con cui il Comune di Venezia ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività entro tre giorni dalla notifica del provvedimento e comunicato l'avvio di rimozione degli effetti della SCIA;

dell'art. 69 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia (approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2311 del 28/7/2009) nella parte in cui fa salvo quanto previsto dall'art. 22.9 della NTA della VPRG per la Città Antica così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 16-17 giugno 2003;

dell'art. 22.1.9 delle NTA della VPRG per la Città Antica di Venezia, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 16-17 giugno 2003;

della deliberazione di approvazione della suddetta VPRG per la Città Antica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori Pavanini per la parte ricorrente e Ballarin per il Comune di Venezia;


precisato in via preliminare che l’impugnato divieto appare essere immediatamente e direttamente lesivo;

considerato che, a un primo esame:

-la prima censura non appare fondata atteso che l’art. 19 della l. n. 241/90 prevede che l’amministrazione “adotta” il divieto di prosecuzione dell’attività entro 60 giorni, ed è estranea alla previsione normativa la fase ulteriore della comunicazione o notificazione dell’atto, e quindi il divieto impugnato, emesso il 27.4.2011, appare tempestivo;
in ogni caso, anche a voler porre in risalto il momento della spedizione del divieto, il ritardo nello spedire l’atto alla ricorrente –che ha la sede legale all’estero- non pare essere stato di entità tale da ledere un affidamento tutelabile in capo alla ricorrente medesima;

-sulla classificazione (III censura), appare plausibile la qualificazione come imprenditoriale della gestione delle unità abitative segnalate, anche se riguarda meno di quattro unità, tenuto conto delle caratteristiche e dell’organizzazione della società ricorrente (conf. , “a contrariis”, l. reg. n. 33/02, Allegato U là dove, al p. 4), viene qualificata come non imprenditoriale la gestione di unità abitative ammobiliate a uso turistico, operata direttamente da persone fisiche) ;

-appaiono allo stato sorrette da sufficiente “fumus” le censure sub IV , giacché l’art. 19, comma 3, della l. n. 241/90 fa salva la conformazione dell’attività alla normativa vigente, e sub V , sul limite dei 45 mq. , avuto riguardo alla rilevata illogicità della differenziazione di superficie (45/38 mq.) tra unità ammobiliate a uso turistico e unità residenziali (cfr. , in particolare, pag. 13 ric. , lettera A), mentre la censura sub II, relativa alla violazione del’art. 49 del Trattato CE, della Dir. 2006/123/CE e del d. lgs. n. 59/10 richiede un approfondimento nel merito;

che il danno sussiste e appare grave e irreparabile, mentre la tutela degli interessi pubblici coinvolti non assume preminenza sugli interessi privati, di carattere patrimoniale, fatti valere dalla ricorrente, tenuto anche conto che la trattazione della causa nel merito avverrà all’udienza del 10 novembre 2011, ore di rito.

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