TAR Milano, sez. IV, ordinanza presidenziale 2011-11-15, n. 201102214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza presidenziale 2011-11-15, n. 201102214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201102214
Data del deposito : 15 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01426/2011 REG.RIC.

N. 02214/2011 REG.PROV.PRES.

N. 01426/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


Il Consigliere delegato

ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2011, proposto da:
B B, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso Nicola Tilli in Milano, via Quadronno, 4;

contro

Questura di Pavia;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento emesso in data 25.02.2010 dal Questore della Provincia di Pavia, notificato in data 2.03.2011, di archiviazione dell' istanza di permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente, in data 06.09.2010;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto di liquidazione n. 1916/2011 dell’11 ottobre 2011;

Rilevato che il succitato decreto contiene un chiaro errore materiale, atteso che, mentre nella motivazione si dice che: “l’onorario può essere liquidato in euro 1400, i diritti in euro 600, oltre al rimborso spese generali nella misura del 12,5% oltre CPA e IVA, detratta la ritenuta d’acconto”, nel dispositivo si liquida “la somma di euro 2346 come onorari e diritti, oltre al rimborso spese generali nella misura del 12,5% CPA e IVA, detratta la ritenuta d’acconto”;

Ritenuto di dover correggere il suddetto errore materiale, sostituendo alla somma di euro “2346” contenuta nel dispositivo quella di euro “2000”


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