TAR Napoli, sez. III, sentenza 2016-01-08, n. 201600017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2016-01-08, n. 201600017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600017
Data del deposito : 8 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04398/2009 REG.RIC.

N. 00017/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04398/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4398 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
PANARIELLO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli Avv. ti A A e N C ed, agli effetti del presente giudizio, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

contro

COMUNE DI TORRE DEL GRECO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione

- quanto al ricorso introduttivo:

- dell’Ordinanza R.O. n. 451 del 3.7.2009 (notificata il 4.7.2009) dell’Area 4^ - Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco;

- di tutti gli atti premessi, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale di sequestro n. 374/08 del 20 ottobre 2008;

- quanto ai motivi aggiunti, notificati il 13.2.2010 e depositati il giorno 19 successivo:

- dell’Ordinanza R.O. n. 977 del 16.12.2009 (notificata il 17.12.2009) dell’Area 4^ - Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio Antiabusivismo Edilizio di Torre del Greco;

- di tutti gli atti premessi, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale di cui al sopralluogo dell’1.12.2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti in epigrafe;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 2214 del 24 settembre 2009 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2015 il dr. V C - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 17.7.2009 e depositato il 3.8.2009 P R - proprietario di un fondo sito nel Comune di Torre del Greco al I Vico San Vito 17/d, ove svolge la propria attività di floricoltore con l’omonima azienda vivaistica estesa per una superficie complessiva si mq. 8.815,00 dei quali circa mq. 6.620,00 ricoperti con impianti serricoli, tutti autorizzati ex art. 15 L.R. n. 8 del 21.3.1995, con provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. 54176 del 3.3.1998 - impugnava, innanzi a questo Tribunale, l’Ordinanza R.O. n. 451 del 3.7.2009, notificata il 4.7.2009, con cui il Dirigente dell’Area 4^ - Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, vista la Relazione prot. n. 2761/UF del 18.5.2009 redatta da tecnici del predetto Servizio a seguito di sopralluogo effettuato in sito al I° Vico S. Vito, n. 1/D - in riscontro a P.V. n. 374/2008, pervenuto in data 15.5.2009, elevato dal locale Comando di P.M. a carico di P R - dalla quale evincevasi che quest’ultimo aveva effettuato lavori edili abusivi ivi descritti, ordinava ed ingiungeva a P R di procedere ai sensi del 2° comma dell’art. 27, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., “immediatamente”, dalla data di notifica dell’ordinanza, alla demolizione delle opere abusive ivi descritte ed al ripristino dello stato originario dei luoghi, avvertendo che, in caso di inottemperanza, si procederà alla demolizione delle opere indicate sopra a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso.

Dopo aver premesso che, con l’intento di intraprendere una innovativa forma di coltivazione, detta “fuori terra” o “fuori suolo”, meno di un anno fa, provvedeva, in una limitatissima area dell’interno della serra, pari a circa 370 mq., a posare un massetto in calcestruzzo e ad appoggiare delle lamiere ibentate, lungo il perimetro di detta area, sui pannelli preesistenti, ma, in data 20 ottobre 2008, gli Agenti del Servizio di Polizia Municipale, recatisi sui luoghi e constatata la presenza di tali interventi, redigevano un verbale di sequestro (n. 374/08) preventivo delle aree, successivamente convalidato da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata, parte ricorrente, a sostegno del gravame deduceva, in via principale la illegittimità della impugnata ordinanza, in quanto basata su falsi presupposti di fatto, nonché sulla falsa applicazione delle norme del D.P.R. 380/2001, ed, in subordine che, a tutto concedere, le opere de quibus sarebbero soggette a Denuncia di Inizio Attività e non a Permesso di costruire.

Preso atto che, successivamente, in data 17.12.2009, relativamente allo stesso immobile, gli era notificato un ulteriore provvedimento sanzionatorio, con il quale l’intimato Comune di Torre del Greco, sulla base di non meglio precisate note informative provenienti dalla Provincia di Napoli e di un sopralluogo dell’1.12.2009 (il cui verbale non gli era stato mai consegnato), con l’Ordinanza R.O. n. 977 del 16.12.2009 dell’Area 4^ - Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio Antiabusivismo Edilizio in epigrafe aveva ordinato ed ingiunto a P R di procedere ai sensi del 2° comma dell’art. 27, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., “immediatamente”, dalla data di notifica dell’ordinanza, alla demolizione dei presunti ulteriori abusi, consistenti nell’innalzamento della porzione di serra in questione per un’altezza al colmo pari a cm. 50,00, con il ripristino dello stato originario dei luoghi, parte ricorrente, con motivi aggiunti notificati il 13.2.2010 e depositati il giorno 19 successivo, impugnava anche siffatta ordinanza, deducendo, oltre che, per invalidità derivata, le medesime censure già fatte valere con il ricorso introduttivo, anche l’eccesso di potere per carente ed irregolare istruttoria, e la violazione del principio del contraddittorio.

L’istanza cautelare era respinta da questa Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

L’intimato Comune non si costituiva in giudizio ed alla pubblica udienza del 3 dicembre 2015 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Nel merito con la prima articolata censura si deduce la falsità presupposti di fatto, nonché la falsa applicazione delle norme del D.P.R. 380/2001, in quanto l’impugnata ordinanza, pur richiamando la normativa di settore ed i vincoli caratterizzanti le zone in cui ricadrebbero gli interventi in oggetto, si limiterebbe a definire abusive le opere, senza però individuare e precisare di quale tipologia di interventi realizzati “senza titolo abilitativo” si tratterebbe e la dettagliata descrizione degli interventi effettuati non risulterebbe poi supportata da un’adeguata argomentazione normativa, al riguardo, rilevandosi che:

- il ricorrente avrebbe realizzato alcune opere finalizzate alla produzione di piante “fuori suolo” riservando a tale scopo una piccola porzione dell’impianto serricolo già esistente ed autorizzato ex art. 15, L.R. n. 8 del 21.3.1995, con provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. 54176 del 3.3.1998 e tali opere - come si evincerebbe dalla perizia giurata allegata - si concreterebbero nella sostituzione del calpestio esistente, originariamente in terra battuta, con un massetto in calcestruzzo e nella sostituzione di alcuni pannelli, delimitanti il perimetro della porzione di serra oggetto degli interventi, con dei nuovi pannelli coibentati, peraltro semplicemente poggiati ai preesistenti, mentre l’ordinanza impugnata, del tutto erroneamente, qualificherebbe tali interventi come effettuati “senza titolo abilitativo”, riconducendoli inequivocabilmente a quelli di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 che, tra gli “interventi subordinati a permesso di costruire”, in grado di comportare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ricomprenderebbe (tra gli altri), alla lettera a) gli “interventi di nuova costruzione” ed alla lettera c) gli “interventi di ristrutturazione edilizia”;

- dal punto di vista sanzionatorio per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’appena citata norma, il primo comma dell’art. 33 del D.P.R. 380/2001 rubricato “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”, per siffatti interventi, prevederebbe la loro rimozione ovvero demolizione e gli edifici resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza;

- sembrerebbe evidente che la sanzione comminata al ricorrente sarebbe quella prevista dall’appena citato primo comma dell’art. 33 D.P.R. 380/2001, ma altrettanto evidente sarebbe la falsa applicazione dell’art. 10 del medesimo Testo Unico rispetto al caso concreto, all’uopo bastando anche una superficiale disamina della casistica prevista dall’art. 10, perché si possa rilevare che gli interventi effettuati dal ricorrente non sarebbero riconducibili ad alcuna delle fattispecie ivi contemplate: infatti la semplice sostituzione del calpestio preesistente in terra battuta con un massetto in calcestruzzo e l’aggiunta di lamiere coibentate ai preesistenti pannelli in plastica, non potrebbe, di certo, ricadere nella previsione di cui alla lettera a) dell’articolo in esame, in quanto non si tratterebbe di un intervento di nuova costruzione, né tantomeno si tratterebbe di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia, di cui alle lett. b) e c) del citato art. 33, in quanto, ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del D.P.R., sarebbero considerati “interventi di ristrutturazione edilizia”, unicamente quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che potrebbero portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino aumenti della destinazione d’uso (…….)”;

- infatti gli interventi, nella specie effettuati, non comporterebbero in alcun modo la sostituzione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né vi sarebbe aumento di superficie, e soprattutto non comporterebbero aumenti della destinazione d’uso, bensì sarebbero strumentali alla destinazione di cui all’autorizzazione del Comune di Torre del Greco prot. 54176, sul punto richiamandosi sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6464 del 2006;

- non sarebbe alcun dubbio che gli interventi effettuati, non comportando alcun aumento di volumetria o modifica della destinazione d’uso, essendo piuttosto, proprio rivolti a migliorare le condizioni in cui si svolgerebbe l’attività a cui le aree sarebbero destinate, andrebbero ricompresi nel novero degli interventi di “manutenzione ordinaria” di cui al comma I, lett. a) dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come tali liberi nell’esecuzione e non necessitanti di alcun titolo abilitativo;

- il massetto cementizio poggiato, peraltro, su una superficie di modestissima entità rispetto alle dimensioni dell’azienda (370,00 mq. - e non 400,00 mq. come erroneamente riferito dall’Amministrazione - rispetto ai complessivi mq. 6.220,00 ricoperti con impianti serricoli) e di uno spessore di soli 10/15 cm. sarebbe opera evidentemente finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro nell’azienda agricola ed all’incremento della produzione ed mediante la sperimentazione del sistema di coltura “fuori terra”, finalizzata a recuperare la piena produttività dell’intero impianto serricolo;

- l’altro intervento sanzionato dalla P.A. consistente nella presunta installazione di pannelli coibentati, non sarebbe in alcun modo riconducibile ad un abuso edilizio, in quanto si tratterebbe semplicemente di un’aggiunta di nuovi pannelli (mt. 20,90 sul lato nord - Vesuvio e mt. 16,65 sul lato ovest - Napoli), quale miglioramento della chiusura già esistente e regolarmente autorizzata, non implicante alcun mutamento della destinazione d’uso (anche in tal caso tratterebbesi di interventi finalizzati al miglior sfruttamento della stessa mediante la sperimentazione della c.d. coltura “fuori suolo”), né sulla volumetria della serra e che, nella specie, tratterebbesi di chiusura assolutamente legittima e già esistente, sarebbe inconfutabilmente confermato dall’autorizzazione del Comune di Torre del Greco prot. 54176 del 3.3.1998

La censura è complessivamente infondata.

Al riguardo, le opere delle quali, con l’impugnata ordinanza, ne è stato ordinato, ai sensi del 2° comma dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 280 e s.m.i., di procedere “immediatamente” (dalla data di notifica dell’ordinanza stessa) alla demolizione ed al ripristino dello stato originario dei luoghi, sì come realizzate “senza titolo abilitativo”, sono così descritte nella richiamata Relazione prot. n. 2761/UF del 18.5.2009: “……...sottostante un preesistente impianto serricolo, per il quale risulta rilasciata in data 3.3.1998 dal Comune di Torre del Greco Autorizzazione per la regolarizzazione di serra con prot. n. 54176/06, senza titolo abilitativo, per una superficie di circa mq. 410,00, risulta realizzato un massetto di calpestio in calcestruzzo, di cui circa mq. 215,00 si presentano completi di rasatura, sempre in calcestruzzo. Infine, per i lati Napoli e Vesuvio del predetto impianto serricolo, risultano installati dei pannelli in lamiera coibentata, per una lunghezza complessiva di circa m. 40,00 e per un’altezza di m. 3,00”.

E’ subito da rilevare che parte ricorrente, erroneamente individuando la normativa di riferimento in base alla quale il Comune ha emanato la disposta misura demolitoria, imposta le sue censure sull’erroneo presupposto che la motivazione del provvedimento impugnato sia di carattere “urbanistico”, senza tener conto che l’impugnata ordinanza è stata emessa per una motivazione di valenza esclusivamente “paesaggistica”, ai sensi dell’art. 27, c, 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla stregua del quale: <<

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