TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-06-24, n. 201400655
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Testo completo
N. 00655/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2004, proposto da:
H3g S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Sartorio, Ferruccio De Lorenzo, con domicilio eletto presso Avv. Riccardo Leonardi in Ancona, corso Stamira, 49;
contro
Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Dell'Anno, Laura Amaranto, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; A.R.P.A.M. Agenzia Regionale Per Protezione Amb.Le Marche, Regione Marche, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Senigallia Servizio Urbanistica-Settore Edilizia Privata n. 407 in data 11.6.2004, ove si ordinava la sospensione dei lavori per l’installazione un impianto UMTS.
-di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e in particolare, della delibera di Consiglio Comunale 29/2003 nella parte in cui non consentirebbe la realizzazione dell’impianto e della nota ARPAM del 25/6/2004, con cui l’ente si è rifiutato di esprimere il parere tecnico radioprotezionistico relativo al progetto.
con motivi aggiunti, depositati in data 29.12.2005:
dell’ordinanza del Comune di Senigallia Servizio Urbanistica-Settore Edilizia Privata in data 12.11.2004, n. 738 ove si ordinava la sospensione dei lavori per l’installazione di un impianto UMTS radiomobile, in sostituzione della precedente ordinanza dell’11.6.2004 .
- degli atti preparatori, preordinati, presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Senigallia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori Erika Compagnucci su delega dell'avv. Sartorio; Laura Amaranto e Paolo Dell'Anno.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna controversia, riguarda l’inibitoria, opposta dal Comune, sulla DIA depositata in data 14.5.2004 per la realizzazione di un impianto per la telefonia UMTS nel Comune di Senigallia. Si tratta di uno delle numerose controversie che hanno riguardato l’installazione, ex novo, della rete UMTS di H3G all’interno del Comune.
L’ordinanza di sospensione lavori, adottata in data 11.6.2004 è stata motivata con il contrasto con le norme di salvaguardia delle NTA adottate con delibera di Consiglio Comunale 100/2001 e riadottata definitivamente con delibera 29/2003. Tale norma prevede che gli impianti di emissione di onde elettromagnetiche possano essere installati solamente in zona agricola E.
L’ARPAM, con la nota 25.6.2004 impugnata, si rifiutava di formulare il parere radioprotezionistico, in considerazione dell’ordinanza comunale.
Detta ordinanza era impugnata con il ricorso introduttivo.
Il Comune di Senigallia, successivamente, annullava l’impugnata ordinanza con successiva ordinanza 12.11.2004 n. 737. Con ordinanza nella stessa data n. 738, il Comune ordinava di non effettuare le previste trasformazioni e sospendere i lavori, affermando l’impossibilità di realizzare l’intervento attraverso la DIA, in quanto