TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-03-31, n. 201603958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-03-31, n. 201603958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201603958
Data del deposito : 31 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12852/2015 REG.RIC.

N. 03958/2016 REG.PROV.COLL.

N. 12852/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12852 del 2015, proposto da: Umana spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti F B e M F, con domicilio eletto presso la filiale di Umana spa in Roma, Via

IV

Novembre, 114;

contro

Banca D'Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti S R C e S M, con domicilio eletto presso la prima in Roma, Via Nazionale, 91;

nei confronti di

Oasi Lavoro spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti N L ed E G V, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via F. Denza, 50/A;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto n.973484 del 17 settembre 2015 di esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di un appalto di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (di durata biennale) per l’attività tecnico-amministrativa di supporto alla progettazione, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con richiesta di riammissione alla gara, aggiudicazione e stipula del contratto conseguente o, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Oasi Lavoro spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La Banca d’Italia in data 21 febbraio 2015 pubblicava un bando di gara, a procedura aperta, per l’aggiudicazione, con metodo del prezzo più basso, di un appalto di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (di durata biennale) per l’attività tecnico-amministrativa di supporto alla progettazione.

Il successivo 17 settembre 2015 la stazione appaltante escludeva Umana spa dalla suindicata procedura ad evidenza pubblica.

Veniva segnalato al riguardo dalla Banca d’Italia quanto segue:

che l’offertanon era congrua, con riferimento al prezzo unitario proposto di €0,01, sulla quota non ribassabile di €29,26, all’interno della quale dunque non era possibile computare alcun margine di utile;

che nello specifico vi erano da considerare varie passività, come il rimborso spese per pubblicazioni e i costi delle maestranze per l’esecuzione dell’appalto, che rendevano all’evidenza tale offerta non remunerativa;

che inoltre non potevano essere considerate le assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di lavoro a tempo determinato e venendo prospettata la possibilità di impiegare le dette unità presso altri soggetti;

che tale quota altresìrappresentava la retribuzione oraria lorda spettante al personale somministrato, da rimborsare nei limiti delle prestazioni effettivamente eseguite;

che non assumevano rilievo dunque, come utile, eventuali sgravi contributivi, non venendo rimborsati dalla Banca d’Italia, perché corrispondenti a costi non sostenuti.

Umana spa impugnava il predetto atto di esclusione del 17 settembre 2015, censurandolo per violazione dell’art.1, comma 118 della Legge n.190 del 2014, degli artt.30, 33, comma 2 del D.Lgs. n.81 del 2015, degli artt.87, 88 del D.Lgs. n.163 del 2006, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, del §2 del disciplinare di gara nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, dello sviamento.

La ricorrente ha fatto presente, in particolare, che il beneficio dello sgravio dal contributo previdenziale andava riconosciuto al somministratore di lavoro e non all’utilizzatore, essendo volto a promuovere forme di occupazione stabili;
che il somministratore doveva ricevere dall’utilizzatore la quota in conto contributo, anche se non effettivamente versata dal somministratore stesso, come previsto anche nell’art.10 dello schema di accordo-quadro con la Banca d’Italia;
cheil beneficio in argomento, inoltre, doveva essere considerato nella quota di €29,26 di cui al §2 del disciplinare.

L’interessata sosteneva anche che la Banca d’Italia non poteva esprimere valutazioni sulla possibilità di ricollocare i lavoratori da assumere a tempo indeterminato per la commessa;
che inoltredalla quota fissa non ribassabile e da rimborsare di €29,26discendeva un margine di utile, anche in relazione all’art.10 del predetto schema di accordo-quadro, per le ferie non godute dai lavoratori;
che altresì i costi di pubblicazione e delle maestranze erano stati considerati, in quanto ammortizzati dagli utili conseguiti nei rapporti con altri clienti;
che il margine di utile,ridondante anche sulla quota di €29,26, era in realtà di €0,77 e non poteva non essere remunerativo, anche a fronte di una soglia di anomalia individuata dalla stazione appaltante di €0,27.

In subordine Umana spa censurava la lex specialis di gara, recante comunque disposizioni poco chiare, che non avrebbero consentito di formulare un’offerta corretta.

Venivano infine richieste tutela in forma specifica- con riammissione alla gara, aggiudicazione e stipula del contratto conseguente- o, in subordine, condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, per la perdita economica e il pregiudizio curriculare.

Oasi Lavoro spa, quinta in graduatoria, migliore offerta non anomala, possibile aggiudicataria, si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo in rito l’inammissibilità del medesimoe nel merito la sua infondatezza.

Del pari si costituiva in giudizio la Banca d’Italia, peril rigetto dell’impugnativa, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza.

Con ordinanza n.5113 del 2015 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

Con memorie la parte ricorrente e la stazione appaltante ribadivano i rispettivi assunti nel merito;
Umana spa inoltre replicava all’eccezione di rito della controinteressata.

Seguivano le repliche della Banca d’Italia e di Oasi Lavoro spa.

La predetta misura cautelare veniva confermata da Cons. Stato, sez. VI, con ordinanza n.554 del 2016.

Nell’udienza del 24 febbraio 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di rito, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va dunque respinto, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardoche il beneficio dello sgravio dal versamento del contributo previdenziale è riconosciuto, secondo l’art.1, comma 118 della Legge n.190 del 2014, al datore di lavoro, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato e che nel caso di specie invece trattasi di somministratore di lavoro per un appalto di servizi, per giunta a tempo determinato, di durata biennale (cfr. bando, all.1 atti Banca d’Italia);
che inoltre, ex art.33, comma 2 del D.Lgs. n.81 del 2015, l’utilizzatore deve rimborsare al somministratore solo gli oneri previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori e che quindi, in caso di sgravio a vantaggio del somministratore, non ci sarebbe stato comunque rimborso a carico dell’utilizzatore(cfr. già Cons. Stato, VI, ord. n.554 del 2016);
che sul punto l’art.10 dello schema di accordo-quadro si allinea perfettamente alla suesposta disposizione di legge, nel prevedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti (cfr. all.2 al ricorso).

Tanto precisato, occorre ancora rilevare che la stazione appaltante individuava una quota di riferimento non ribassabile di €29,26, riferita alla retribuzione lorda spettante al personale somministrato, corrispondente al trattamento economico riconosciuto ai dipendenti della Banca d’Italia per il livello professionale di “assistente tecnico” ed una per il corrispettivo di agenzia di €3,74, costituente la base d’asta, unica quota dunque su cui poteva e doveva svolgersi la competizione (cfr.§2 del disciplinare, all.1 al ricorso);
che pertanto, ai fini della valutazione delle offerte in sede di gara, nessun margine di utile poteva essere computato nella predetta quota di €29,26.

Giova altresì segnalare che all’evidenza non irragionevoli risultano le considerazioni negative espresse dalla Banca d’Italia sulle giustificazioni, per giunta generiche, addotte da Umana spa in sede di verifica della congruità della sua offerta anomala, in relazione all’intenzione di assumere unità lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a fronte di un appalto di servizi di durata biennale (cfr. all.7 al ricorso e all.7 atti Banca d’Italia);
che del pari è a dirsi per i costi di pubblicazioni e maestranze, non potendo assumere in alcun modo rilievo il riferimento ai rapporti intercorsi con altri clienti, estranei al servizio in esame.

Va in ultimo rilevato che la lex specialis di gara, per quanto suesposto, risultava chiara sui punti contestati e dunque consentiva di formulare un’offerta corretta (cfr. all.1, 2, 3 atti Banca d’Italia).

Ne discende l’infondatezza della domanda di tutela in forma specifica e della pretesa risarcitoria, entrambe dunque da respingere.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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