TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-04-11, n. 202301205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-04-11, n. 202301205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301205
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 01205/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M, T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Palermo, via Maggiore Toselli 5;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa A A B e udito il difensore dell’Istituto resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza del -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi 5 anni della figlia e del coniuge, dal quale è separato;
ha, inoltre, chiesto di conoscere se la figlia beneficia di reddito di cittadinanza con indicazione della data di decorrenza e dell’importo, specificando:

- che la Corte di Appello di Messina con sentenza n. -OMISSIS-ha revocato l’assegnazione dell’immobile e l’assegno di mantenimento all’ ex moglie e alla figlia precedentemente a carico del ricorrente;

-che la figlia ha notificato ad entrambi i genitori un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento;

- che, pertanto, la richiesta di accesso è strumentale alla difesa nel suddetto procedimento instaurato dalla figlia.

L'INPS, con nota del-OMISSIS-, ha negato l'accesso richiesto, ritenendo prevalente “ l’esigenza di riservatezza delle controinteressate, relativamente all’ostensione dei loro dati previdenziali, avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive, anche nella considerazione della possibilità che il giudice, valutata la concretezza e l’attualità del relativo interesse, disponga l’acquisizione del documento richiesto ”.

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’interessato ha impugnato il diniego opposto dall’I.N.P.S., deducendone l'illegittimità per violazione delle norme e dei principi in materia di accesso.

L’istituto intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

All’udienza camerale del 5 aprile 2023 il difensore dell’Istituto resistente ha chiesto un breve differimento della causa al fine di consentire l’integrazione delle difese dell’amministrazione.

In via preliminare il Collegio ritiene insussistenti le condizioni per disporre il differimento della trattazione della causa poiché la generica richiesta non rivela alcuna situazione di “eccezionalità” espressamente richiesta dall’art. 73, comma 1-bis del c.p.a.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l’art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia, odierna controinteressata. Né l'esercizio del diritto di acceso resta precluso dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell’ambito del processo civile.

In tal senso, componendo il relativo contrasto ermeneutico, il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 19/2020 ha statuito i seguenti principi di diritto: «1) Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;
2)L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.”;
3) L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia;
4) L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».

Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta con l’istanza sopra indicata, entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, con l’avvertenza che, in caso di inerzia della p.a. intimata, sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione.

Il Collegio rileva, infine, che il ricorrente è stato già ammesso, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 10/2023 emesso dalla competente Commissione e ritiene, sussistendone i presupposti, di dover ammetterlo, in via definitiva, al predetto beneficio.

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