TAR Firenze, sez. II, sentenza 2013-11-26, n. 201301628
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N. 01628/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01515/2012 REG.RIC.
N. 01516/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 1515 e 1516 del 2012, proposti da:
S B, G C, N C, G C, A C, A D G, A D G, C D G, A D S, S D S, A F, G F, P F, A L P, A L P, V L, A L, G M, A M, M P, M R, S V, Emme.Gi.Erre S.R.L., La Vela S.R.L., rappresentati e difesi dall'avv. N P, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;
contro
Provincia di Pisa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Salvini, Maria Antonietta Antoniani, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti 8/B;
Comune di Santa Maria a Monte, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Greco, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo 13;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, Comando Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Direzione Regionale, rappresentata e difesa dall'Fabio Ciari, domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;
nei confronti di
Prati Bioenergia Società Agricola A R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Passalacqua, Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Mario Bucello, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Passalacqua in Firenze, via XX Settembre 60;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 3157 del 5.7.2012, recante "autorizzazione impianto a biogas nel Comune di Santa Maria a Monte proponente Prati Bioenergie soc. agricola s.r.l."
dell'allegato a alla suddetta determinazione recante il verbale della conferenza dei servizi del 25.6.2012;
dell'allegato a1 alla suddetta determinazione, recante l'elenco delle prescrizioni;
dell'allegato b alla suddetta determinazione, recante le risposte alle osservazioni presentate;
del parere dell'Arpat del 25.6.2012, limitatamente alla parte indicata nel ricorso;
del parere del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa del 14.8.2012 e della nota, in esso richiamata, della direzione regionale dei Vigili del Fuoco del 27.7.2012, rese al di fuori della conferenza di servizi;
di tutti i pareri richiamati nella determinazione dirigenziale n. 3157 del 5.7.2012;
del verbale della conferenza di servizi del 29.3.2012;
della deliberazione della giunta del comune di Santa Maria al Monte n. 82 del 22.6.2012 e della relativa convenzione stipulata in data 8.8.2012;
nonchè, per quanto occorrer possa, della deliberazione della giunta comunale n. 30 del 27.3.2012;.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa, del Comune di Santa Maria a Monte, di Prati Bioenergia Società Agricola a R.L. del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa e del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con distinti e coevi ricorsi, due società che gestiscono l’attività turistico-residenziale sulla riva di un lago artificiale ed una serie di cittadini, abitanti nella stessa zona, impugnavano la delibera della Provincia di Pisa ed una serie di atti endoprocedimentali con cui era stata concessa l’autorizzazione ex art. 12 D.lgs. 387/2003 per la costruzione di una centrale elettrica alimentata a biogas che sarebbe sorta a poca distanza dal luogo dove le società gestivano la propria attività economica e dalla zona in cui vivevano gli altri ricorrenti.
In particolare le due società ritenevano che l'autorizzazione illegittima di un impianto a biogas localizzato in terreni limitrofi a quelli di proprietà della Emme.Gi. Erre S.r.l., sui quali é stata
realizzata l' "Oasi di San Donato", attraverso la stipulazione di una Convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte per l'attuazione di un Piano Particolareggiato per la riqualificazione e valorizzazione dell’area, determinerebbe la chiusura della struttura o comunque il suo fatale svilimento, posto che essa non sarebbe più fruibile, non soltanto per l'impatto visivo dell'impianto sui territorio in prossimità della struttura ricettiva, ma anche per la produzione di emissioni diffuse e maleodoranze, in quanto tali incompatibili con un'attività di ristorazione e con qualsiasi attività turistico ricreativa (gare nazionali ed internazionali di pesca sportiva; attività di ricreazione).
Dopo aver premesso che la loro legittimazione attiva derivava dal criterio della vicinitas rispetto all’impianto, che avrebbe senz’altro costituito un elemento di peggioramento della qualità della vita in quanto residenti e di declassamento dell’appetibilità turistica del lago per le due società, proponevano una serie di censure relative ai profili procedimentali, a quelli di pianificazione urbanistica ed ai vizi dell’impianto medesimo che articolavano in 13 motivi.
1° Violazione degli artt. 12, 3° e 4° comma, LRT n. 39/2005 e 12, 3° comma, Dlgs. n. 387/2003 e violazione dei principi generali sul giusto procedimento.
La società controinteressata ha presentato nel corso del procedimento due varianti la prima relativa alla localizzazione dell’impianto e la seconda alla sua dislocazione;solamente nel primo caso la Provincia di Pisa aveva riavviato il procedimento di autorizzazione, mentre nel secondo caso ciò non era avvenuto.
In particolare la seconda variante riguarda la modifica delle modalità di approvvigionamento della biomassa prevedendo lo stoccaggio della parte prodotta dai terreni in disponibilità della Prati Bionergia limitrofi all'impianto all'interno delle trincee dell'impianto, mentre la parte rimanente sarebbe stata immagazzinata o presso un centro di stoccaggio, da ubicare in via preferenziale nell'area PIP del Comune di Santa Maria a Monte, oppure delocalizzata presso i siti di provenienza
della biomassa. La modifica sostanziale di due elementi qualificati come essenziali ai fini della
presentazione della istanza autorizzatoria avrebbe dovuto imporre alla Provincia una nuova riattivazione del procedimento con relativa fase di pubblicazione, garantendo un ulteriore
confronto procedimentale su profili conoscibili dai ricorrenti soltanto a seguito della pubblicazione dei provvedimenti impugnati. Le trincee devono essere qualificate come un'opera o
un'infrastruttura intimamente e funzionalmente connessa all'impianto in senso stretto, legandosi con esso in un unicum strutturale e progettuale, così che una modifica localizzativa di esse determina una variazione essenziale del progetto complessivamente inteso e quindi dell'istanza presentata;ai fini dell'apprezzamento della suddetta essenzialità funzionale, sia sufficiente rilevare come un impianto senza trincee non possa funzionare. posto che sarebbe carente il presupposto del primo
momento del ciclo, ovvero sarebbe carente il luogo fisico per lo stoccaggio della biomassa.
2° Violazione dell'art. 12, 4° comma bis, D.lgs. n. 387/2003 ed eccesso di potere per difetto istruttorio.
La Società proponente non aveva, al momento dell'autorizzazione, la disponibilità dei terreni sui quali dovrebbero sorgere parte delle trincee: né dei terreni in area PIP né dei terreni limitrofi ai siti di provenienza della biomassa, e non risultava essere stato avviato un procedimento espropriativo per l'acquisizione forzosa dei terreni dove localizzare le opere infrastrutturali necessarie e imprescindibili per il funzionamento dell'impianto. La "disponibilità”, di cui parla la norma, non comporta necessariamente il riferimento al diritto di proprietà, ma ad essa deve essere
assegnato un significato giuridico che implichi la possibilità non precaria di uso del bene a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace.
L'unicità del procedimento, ribadita ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del d. lg. 387/2003 non consente di scindere in fasi diverse il momento dell'approvazione del progetto e del rilascio dell'autorizzazione da quello dell'acquisizione, anche attraverso procedure espropriative, dell'acquisto della disponibilità del suolo.
In conclusione le evocate aree PIP non risultavano assegnate alla società proponente al momento dell'autorizzazione, né la Conferenza di servizi ha valutato la praticabilità dell’assegnazione alla luce del bando comunale per l’assegnazione di dette aree.
3° Violazione degli artt. 12, 4° comma bis, D.lgs. n. 387/2003 e art. 14.14. D.M. 10.9.2010 n. 47987 nonchè eccesso di potere per difetto istruttorio.
La carenza della disponibilità delle aree è apprezzabile anche in riferimento alla localizzazione dell'impianto principale: infatti la disponibilità delle particelle indicate (foglio 41, mappali nn.
150, 151, 209 e 211) si fonderebbe su un contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie del 9.1.2012 e dell'addendum del 22.6.2012. Un contratto preliminare non garantisce l’esigenza di certezza giuridica relativa all'uso dei terreni a mezzo di un titolo giuridico non soltanto valido ed efficace in sé, ma anche idoneo al fine di dare certezze circa la disponibilità materiale delle aree necessarie alla costruzione dell’impianto.
4° Violazione dell'art. 14 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 DPR n. 151/2011.
La determinazione n. 3157 del 5.7.2012, recante approvazione del progetto definitivo ed autorizzazione della costruzione e dell'esercizio dell'impianto a biogas, è stata adottata in carenza del parere dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 7 DPR n. 151/2011.
Nel caso di specie in data 18.6.2012, in vista della Conferenza di servizi del 25.6.2012, è stata acquisita semplicemente la "relazione" istruttoria del Comando Provinciale che ha accertato la necessità tecnica dell'applicazione di una "deroga" alla normativa vigente (visto l'enorme
accumulo di gas nell'impianto, al di là della soglia normativamente tollerabile).
Sulla base di tale relazione istruttoria, in carenza assoluta del parere dell'organo competente e cioè della Direzione regionale, è stato adottato il provvedimento autorizzatorio. Tale parere, infatti, è stato acquisito al di fuori della Conferenza dei servizi, dopo la chiusura del procedimento autorizzatorio. Un parere reso da un'Amministrazione al di fuori della conferenza è reso in
carenza assoluta di potere.
5° Violazione dell'art. 14 ter, 9° comma, l. n. 241/1990 e del paragrafo 15.1.D.M. 10.9.2010 n. 47987.
La Conferenza dei servizi non si è conclusa con la determinazione del R.U.P., come espressamente previsto dall'art. 15.1. D.M. 10.9.2010 n. 47987, secondo cui "l'autorizzazione unica deve essere conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza dei servizi".
Pertanto il provvedimento autorizzatorio risulta viziato sotto il profilo procedimentale.
6° Violazione dell'art. 229, comma 4, D.lgs. n. 152/2006.
Dalla relazione tecnica doc. D emerge in modo chiaro come le caratteristiche specifiche dell'impianto autorizzato siano idonee ad assimilarlo in senso sostanziale ad un impianto che brucia rifiuti. Pertanto l'Amministrazione ha omesso di applicare la specifica procedura disciplinata dall'art. 229, 4° comma, D.lgs. n. 152/2006.
7° Violazione del PIT - Scheda paesaggistica del Piano regionale, Ambito n. 17, sezione II ed eccesso di potere per difetto istruttorio.
La scheda paesaggistica del Piano regionale (Ambito n. 17, sezione II) non soltanto riconosce un " notevole " valore storico-culturale, in località Santa Maria a Monte, al Parco della Rimembranza (D.M. 17.5.1958), ma tutela lo stesso " quadro naturale di non comune bellezza panoramica' fruibile da esso, fissando tra gli "obiettivi di qualità' (sezione III) la " tutela dei percorsi storici e delle visuali che da tali percorsi si godono ”.
Evidentemente la realizzazione di un impianto fortemente impattante sotto il profilo visivo, oltre che olfattivo, comprometterebbe i valori paesaggistici tutelati dal PIT, violandone illegittimamente il contenuto. L'intromissione visiva dell'impianto nel quadro naturale fruibile dal Parco della Rimembranza si desume con tutta evidenza dalla relazione tecnica allegata (doc. relazione A,
capitolo IV).
A questo si aggiunga, in ogni caso, che il PIT, Scheda Paesaggistica Ambito n. 17, sezione, III, fissa tra gli obiettivi di qualità anche " la conservazione delle condizioni di naturalità diffusa” . Tale naturalità sarebbe pregiudicata da un impianto assai ingombrante come quello di cui all'oggetto, che andrebbe a rompere la vocazione originaria dell'area.
Non può, pertanto, ritenersi, come ha fatto la Conferenza di servizi, l’impianto non impattante se non in conseguenza di una palese insufficienza istruttoria.
8° Violazione degli artt. 11.3.5, 13.2.8 e 68 del PTC.
L'art. 11.3.5 del PTC prevede espressamente che costituiscono obiettivi specifici del territorio
" l'individuazione di opportunità di sviluppo turistico ” con il superamento di " situazioni di degrado e di abbandono al fine alleggerire la pressione turistica residenziale sulla costa “.
La EMME.GIERRE S.r.L ha investito vari milioni di euro, confidando nella collaborazione
dell'Amministrazione comunale, per la realizzazione di un'Oasi turistica a mezzo di uno specifico piano particolareggiato;nella relazione tecnica allegata sono chiariti gli elementi su cui si fonda la valenza turistica dell'Oasi di San Donato: basti pensare alla rilevanza internazionale dell'attività sportiva che si svolge nel Lago di San Donato.
A superare tale censura non basta rilevare che in Toscana non esiste una disciplina specifica per la localizzazione degli impianti a biomasse.
Il provvedimento autorizzatorio è altresì illegittimo per violazione dell'art. 13.2.8 del PTC che qualifica come invariante " la funzione ecologica delle vie d'acqua naturali ed artificiali' , per le quali si prevede proprio " la promozione di azioni coordinate per la .fruizione, anche ciclopedonale, delle risorse naturali, per l'attivazione di circuiti d'acqua per finalità ecologiche naturalistiche, scientifiche, sportive e ricreative;in tali ambiti sarà da favorire la costituzione di aree protette, di parchi fluviali urbani, parchi sovracomunali' .
Evidentemente la realizzazione di un impianto, a pochi metri di distanza dall'Oasi, impattante sotto il profilo visivo e sotto il profilo olfattivo, bruciando mais e triticale, si risolverebbe in un allontanamento sociale dal Lago di San Donato, con assoluta compromissione della funzione di invariante dell' "acqua".
Sul punto la Conferenza di servizi non ha compiuto alcuna valutazione.
Infine l'art. 68, 1° comma, lett. f) prevede l’ utilizzo di siti industriali già esistenti, quale non è quello di specie.
Inoltre non risulta valutato, come si desume dal verbale quanto previsto dall' art. 68.2.1.2 secondo cui " Lo sviluppo ed il dimensionamento degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/ o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza dell'impianto e compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.
A tal fine è necessario valutare:
- le tipologie dei combustibili utilizzati, le modalità di approvvigionamento e le eventuali
pratiche di sostituzione della materia prima utilizzata;
- la distanza tra il punto di raccolta della biomassa ed il punto di utilizzo della stessa, sia per
l'uso di residui che per quello di biomassa da colture dedicate, in modo da minimizzare la
movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale.
68.2.1.3 Con riferimento al punto precedente, la previsione e successiva realizzazione di impianti è
subordinata alla progettazione e organizzazione di un sistema di approvvigionamento delle biomasse che si configuri anche come elemento di tutela del territorio ".
9° Violazione dell'Allegato A al D.M 10.9.2010 n. 47987.
L’Allegato A, tenendo conto delle preoccupazioni di carattere ambientale che devono comunque essere tenute presenti nella scelta della localizzazioni di impianti a biomasse, quale criterio per
l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione, si riferisce alle" zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica '.
La zona interessata, per le considerazioni svolte in precedenza, rientra a pieno titolo tra i siti non idonei.
10° Violazione dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003, dell'art. 49 R. U., dell'art. 18 P.S, dell'art. 8, 4° comma, L.R.T. n. 39/2005. Eccesso di potere per difetto istruttorio e per carenza motivazionale.
L'art. 49 R.U., in conformità al PIT, al PTC e al P.S., ammette nell'