TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-01-29, n. 202000196

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-01-29, n. 202000196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000196
Data del deposito : 29 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2020

N. 00196/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00484/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E-via S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D I, con domicilio presso il suo studio in Milano, via Bandello, 5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, I M, R M, S P, D S e A T, domiciliato in Milano, via della Guastalla 6;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del Comune di Milano pg 642115/2016 del 22 dicembre 2016, ricevuta il 22 dicembre 2016 (doc. 1);

- dell'ordinanza del Comune di Milano n. 6/2017, pg 21391/2017, del 17 gennaio 2017 (doc. 2);

- di ogni atto connesso, collegato e conseguenziale;

nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione:

- degli artt.

5.7 e 5.8, del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni, approvato

dal Consiglio Comunale di Milano il 27 luglio 1998;

- dell’art. 8, c. 2, del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2000;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, nella misura da quantificare in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\7\2017, per l'annullamento:

- della nota del Comune di Milano pg 195002/2017 del 21 aprile 2017, ricevuta il 26 aprile 2017;

- dell'ordinanza del Comune di Milano n. 8/2017, pg 234753/2017, del 19 maggio 2017, ricevuta il 23 maggio 2017;

- di ogni atto connesso, collegato e conseguenziale;

nonché per l'annullamento e/o la disapplicazione:

- degli artt.

5.7 e 5.8 del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni, approvato dal Consiglio Comunale di Milano il 27 luglio 1998;

- dell'art. 8, c. 2, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2000;

nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, nella misura da quantificare in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\10\2017 per l’annullamento:

- della nota del Comune di Milano pg 319859/2017 del 6 luglio 2017, ricevuta l'11 luglio 2017;

- dell'ordinanza del Comune di Milano n. 12/2017, pg 342487/2017, del 25 luglio 2017, ricevuta il 27 luglio 2017;

- di ogni atto connesso, collegato e conseguenziale;

nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione:

- degli artt.

5.7 e 5.8 del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni, approvato dal Consiglio Comunale di Milano il 27 luglio 1998;

- dell'art. 8, c. 2, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2000;

nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, nella misura da quantificare in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\4\2018 per l'annullamento:

- della nota del Comune di Milano prot. n. 910/2018 del 16 febbraio 2018, ricevuta il 16 febbraio 2018;

- di ogni atto connesso, collegato e conseguenziale;

nonché per l'annullamento e/o la disapplicazione:

- degli artt.

5.7 e 5.8 del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni, approvato dal Consiglio Comunale di Milano il 27 luglio 1998;

- dell'art. 8, c. 2, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2000;

nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, nella misura da quantificare in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\7\2018 per l’annullamento:

- della nota del Comune di Milano PG 0233472/2018 del 28 maggio 2018, trasmessa il 29 maggio 2018;

- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;

nonché per l'annullamento e/o la disapplicazione:

- degli artt.

5.7 e 5.8 del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni, approvato dal Consiglio Comunale di Milano il 27 luglio 1998;

- dell'art. 8, c. 2, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2000;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, nella misura da quantificare in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\9\2018 per l’annullamento:

- dell'ordinanza n. 4/2018 emessa dal Comune di Milano il 14 giugno 2018 (PG 0264733/2018) notificata il 15 giugno 2018;

- della nota del Comune di Milano PG 0262614/2018 del 12 giugno 2018, trasmessa il 13 giugno 2018;

- della nota del Comune di Milano PG 0247736/2018 del 5 giugno 2018, trasmessa il 6 giugno 2018;

- di ogni atto connesso, collegato e conseguenziale;

nonché per l’annullamento e/o disapplicazione:

- degli artt.

5.7 e 5.8 del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni, approvato dal Consiglio Comunale di Milano il 27 luglio 1998;

- dell'art. 8, c. 2, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2000;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, nella misura da quantificare in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società E-Via S.p.A. (ora Retelit Digital Services S.p.A.), odierna ricorrente, titolare di un’autorizzazione a fornire una rete pubblica di comunicazioni e a erogare il relativo servizio, è gestore di una rete pubblica di comunicazioni e a tal fine installa infrastrutture di comunicazioni in tutto il centro-nord Italia, tra cui quella posata a Milano, nei pressi della stazione della metropolitana di San Babila.

A causa dei lavori di realizzazione della nuova linea metropolitana M4, da parte della società concessionaria SPV Linea M4 S.p.A., tale rete deve essere spostata altrove per consentire la costruzione dell’opera pubblica.

Con ordinanza n. 6/2017 il Comune di Milano ha ingiunto alla ricorrente di provvedere a proprie spese allo spostamento delle reti interferenti con il tracciato della linea metropolitana in corso di costruzione presso la stazione San Babila.

E-Via S.p.A. ha quindi proposto l’odierno ricorso avverso la menzionata ordinanza e la previa diffida, il regolamento comunale per la concessione del suolo e del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni del 1998 (in particolare, l’art. 5, c. 8, nella parte in cui prevede che “ le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche restano a loro carico ”), il regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche del 2000 (in particolare, l’art. 8, c. 2, nella parte in cui prevede che “ il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento ”) e gli ulteriori atti, meglio indicati in epigrafe, affidando il gravame ad una pluralità di motivi e proponendo, in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE.

Il Comune, con successive diffide e relative ordinanze (volta a volta gravate con successivi motivi aggiunti che ripropongono le censure già dedotte nel ricorso introduttivo) ha ingiunto alla ricorrente di provvedere anche con riguardo alle interferenze presso altre stazioni, come di seguito indicato:

- stazione De Amicis: provvedimento di diffida del 21.4.2017 e ordinanza n. 8/2017, impugnati con un primo ricorso per motivi aggiunti;

- stazione Sforza Policlinico: provvedimento di diffida del 6.7.2017 e ordinanza n. 12/2017, impugnati con un secondo ricorso per motivi aggiunti;

- stazione Sant’Ambrogio: provvedimento di diffida del 28.5.2018, impugnata con un quarto ricorso per motivi aggiunti (mentre con un terzo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota n. 910/2018 del 16.2.2018, relativa alla medesima stazione Sant’Ambrogio ma emessa da M4 S.p.A., notificando il ricorso al solo Comune di Milano);

- ancora con riguardo alla stazione Sant’Ambrogio: provvedimenti di diffida del 12.6.2018 e 5.6.2018, impugnati con un quinto ricorso per motivi aggiunti unitamente alla ordinanza n. 4/2018.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, il quale ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti (in quanto presentato avverso la nota emessa da M4 S.p.A. ma notificato al solo Comune), oltre a chiedere il rigetto del gravame.

Nelle more, SPV Linea M4 S.p.A. ha provveduto a risolvere le interferenze per il tramite di Sirti S.p.A.

In vista dell’udienza pubblica le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.

Alla pubblica udienza del giorno 10 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi