TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-08-06, n. 202402397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-08-06, n. 202402397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402397
Data del deposito : 6 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2024

N. 02397/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M d C, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22;

contro

Comune di Ficarazzi, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F I L V, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via M. Stabile n. 160;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo dell’ordinanza del -OMISSIS-, notificata il 02.11.2022 di diniego di concessione in sanatoria, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati il 04.01.2024, per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata il 26.10.2023, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto e consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ficarazzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso introduttivo del giudizio il signor -OMISSIS-, meglio generalizzato in epigrafe, ha esposto di essere il proprietario per acquisto iure hereditario di un immobile nel territorio di Ficarazzi (PA), -OMISSIS-, identificato al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-, con annessa corte/terreno identificato al catasto terreni al foglio-OMISSIS-. Ha aggiunto che il suddetto immobile è stato edificato senza titolo edilizio prima dell’anno 1969, come attestato dagli atti di un procedimento giudiziario in cui il responsabile dell’abuso edilizio in questione (il padre dell’odierno ricorrente) è stato imputato del reato previsto e punito dagli articoli 10 e 13, lett. b), legge 06.08.1967 n. 765, come da documentazione versata in atti. Conclusosi tale procedimento con sentenza di assoluzione, sono state apportate delle variazioni al fabbricato oggetto dei fatti di causa, mercé le quali il medesimo ha assunto la fisionomia attestata nell’istanza di condono edilizio prot. 115, presentata ai sensi della legge n. 47/1985 in data 28.03.1986 al fine di regolarizzarlo. Nelle more del procedimento di condono il bene in discorso è stato dato in locazione a terzi, esattamente al signor -OMISSIS- -OMISSIS-, che, senza alcuna autorizzazione del ricorrente, anzi lasciandolo all’oscuro dell’accaduto, ha apportato delle variazioni ulteriori al predetto immobile. Tale circostanza ha portato l’Amministrazione intimata ad adottare la nota prot.-OMISSIS-, con cui è stato comunicato al -OMISSIS- l’intendimento del Comune di Ficarazzi di denegare la regolarizzazione edilizia, essendo stato violato il divieto di trasformazione dei fabbricati abusivi in pendenza del procedimento di condono. Il ricorrente ha aggiunto ancora che, venuto a conoscenza di quanto si era verificato, si è subito attivato, innanzitutto accedendo agli atti del procedimento di condono al fine di ottenere l’ostensione dei verbali concernenti le verifiche fatta dal Comune ed a fondamento del preavviso di diniego. Il -OMISSIS- è entrato così in possesso del verbale di sopralluogo del 12.08.2022, per cui tramite è stata certificata la difformità plano/volumetrica dell’immobile rispetto al suo stato di consistenza alla data della richiesta di condono edilizio;
documento dal quale risulta anche che, come da dichiarazioni rese dal -OMISSIS- dinanzi al pubblico ufficiale redigente, tali difformità sono state realizzate dal locatore (il -OMISSIS- per l’appunto) all’insaputa del ricorrente. In seguito ed al fine di ripristinare quanto prima la situazione dei luoghi, il -OMISSIS- ha diffidato il locatore (come da documentazione agli atti) ad eliminare le modifiche inopinatamente apportate all’immobile di-OMISSIS-, informando di tale iniziativa anche l’Amministrazione comunale;
adendo poi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in modo da rientrare nel possesso del bene e provvedere in prima persona. Ciononostante il Comune di Ficarazzi ha definitivamente negato il richiesto condono edilizio con provvedimento prot. -OMISSIS- del quale è stata dedotta l’illegittimità per eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, insufficiente motivazione e palese travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione. Entrando nello specifico delle doglianze prospettate in ricorso, sotto un primo profilo è stata lamentata l’esistenza di una discrasia tra le ragioni poste a fondamento del preavviso di diniego di condono edilizio e la giustificazione del provvedimento di diniego vero e proprio. Mentre nel primo atto il Comune di Ficarazzi ha fatto riferimento esclusivamente all’appurata difformità dell’immobile da sanare rispetto al suo stato di consistenza al momento d’inoltro dell’istanza di condono, nel provvedimento finale il rigetto di tale istanza è stato motivato anche con il mancato assolvimento da parte del privato all’onere di provare l’esistenza e l’effettiva consistenza del fabbricato in data antecedente l’entrata in vigore dell’art. 15, comma I, lett. a), legge reg. n. 78/1976, d’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto dei metri 150,00 dalla battigia del mare;
dato dal quale, a dire dell’Amministrazione intimata, non era invece possibile prescindere in considerazione della circostanza che il fabbricato in discorso si trova ad una distanza di circa metri 30,00 dalla battigia. A dire del ricorrente questo modo di procedere ha inficiato gravemente l’operato dell’Amministrazione, la quale ha privato, di fatto, l’interessato della facoltà, legislativamente garantita dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, di articolare in sede endoprocedimentale tutte le difese necessarie per replicare ai possibili motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono. Invero il -OMISSIS- era (ed è) in possesso di prove documentali, per la precisione una aerofotogrammetria del 1973 (allegato 20a al fascicolo del ricorrente), che dimostrano senza possibilità di dubbio alcuno l’esistenza dell’immobile di-OMISSIS- (nella consistenza plano/volumetrica descritta con la richiesta di condono) in data antecedente l’apposizione del suddetto vincolo. Sotto altro e concorrente profilo è stato dedotto l’eccesso di potere commesso dal Comune di Ficarazzi nel non considerare le peculiarità del caso oggetto di lite. Se è pur vero infatti che grava sul proprietario il dovere di non alterare lo stato di un immobile abusivo in pendenza della richiesta di condono edilizio, è altrettanto vero che, nel caso del -OMISSIS-, l’Amministrazione era in possesso di elementi di prova certi ed incontestati, attestanti la sua completa estraneità ai fatti, che hanno portato alla violazione di tale divieto;
nonché delle iniziative, utili e tempestive, poste in essere dal medesimo per rimediare all’accaduto.

2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, in data 04.01.2024 è stato presentato ritualmente un ricorso per motivi aggiunti, con cui è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’ingiunzione n. -OMISSIS- di demolizione dell’intero fabbricato di proprietà del ricorrente. In particolare l’annullamento di detto provvedimento è stato chiesto in considerazione della sua illegittimità dovuta a eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, insufficiente motivazione ed istruttoria e palese travisamento dei fatti anche con riferimento all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 . Ribadite le deduzioni sull’illegittimità dell’operato del Comune di Ficarazzi già sviluppate con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha dedotto come particolare motivo di annullamento dell’ingiunzione di demolizione gravata la mancata ponderazione da parte dell’Amministrazione della sua assoluta estraneità all’abuso edilizio perpetrato, così come delle iniziative intraprese per rimediarvi;
circostanze, quelle in discorso, impedienti secondo un’esegesi corretta della disciplina di settore (l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 recante il T.U. Edilizia ) l’adozione di sanzioni ripristinatorie a carico del proprietario incolpevole.

3) Con ordinanza n.-OMISSIS- il Comune resistente ha sospeso motu proprio l’esecuzione degli atti impugnati. Di talché alla camera di consiglio del successivo 24.01.2024 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive. Avvalendosi delle facoltà difensive previste dall’art. 73 cod. proc. amm., le parti hanno depositato nuova documentazione, nonché delle memorie in vista dell’udienza di discussione del ricorso, mercé le quali il signor -OMISSIS- ha esposto che risolto definitivamente il rapporto di locazione in essere con l’inquilino (il signor -OMISSIS-) è riuscito a rientrare in possesso degli immobili di sua proprietà, nel frattempo riportati da parte del medesimo locatore nella loro consistenza al momento di presentazione della richiesta di condono. Dal canto suo l’Ente Locale ha controdedotto insistendo per il rigetto del gravame. A suo dire la distruzione materiale delle superfetazioni abusive, che avevano alterato la fisionomia originaria del fabbricato oggetto del giudizio, non ha alcuna incidenza ai fini della decisione perché effettuata in modo irregolare, non essendo stata preceduta (come invece avrebbe dovuto essere in base a disposto dell’art. 3 della legge reg. n. 16/2016) da alcuna Comunicazione d’Inizio Lavori. Infine all’udienza pubblica del 22.07.2024, ascoltati i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

4) Il Collegio ritiene opportuno fare alcune puntualizzazioni sui fatti di causa prima di esporre le ragioni dell’accoglimento del gravame del signor -OMISSIS-, fatti salvi i nuovi provvedimenti che l’Amministrazione intimata vorrà adottare. Con nota del 15.09.2022, versata in atti dal ricorrente, il Comune di Ficarazzi ha dato comunicazione ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990, dell’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio a suo tempo presentata per il fabbricato di-OMISSIS-, di cui ampiamente sopra. Tale iniziativa è stata giustificata in modo specifico con la difformità per “forma/dimensione” e per “volumetria” del fabbricato in questione con gli elaborati grafici a corredo dell’istanza di condono. Invero in esito ad un sopralluogo in data 12.08.2022 è stata accertata la presenza di variazioni all’immobile di proprietà del ricorrente (un ampliamento del piano terra, la realizzazione di un balcone lato mare nonché di un pergolato sul retro dell’edificio) tali da snaturarne la fisionomia. Nel suddetto verbale risulta riportato anche quanto segue: “Corre l’obbligo specificare, dietro dichiarazione spontanea del signor -OMISSIS- -OMISSIS-…che le opere abusive eseguite sul manufatto precedentemente descritto (vale a dire le variazioni di cui sopra) , sono state realizzate dallo stesso in qualità di promittente acquirente” (cfr. allegato 16 al ricorso introduttivo). Con successivo provvedimento del 10.10.2022 la richiesta di condono edilizio in discorso è stata in effetti negata in primo luogo per la presenza delle superfetazioni abusive testé descritte, non avendo, il Comune di Ficarazzi, ritenuto conferenti le dichiarazioni rese dal locatore e detentore dell’immobile, sopra riportate, sulla base della considerazione che le aerofotogrammetrie allegate all’istanza di regolarizzazione edilizia (risalenti al 1976) non avevano consentito, a causa della loro scarsa risoluzione d’immagine, di accertare l’effettiva consistenza del fabbricato all’epoca della data di costruzione del medesimo indicata nell’istanza di condono edilizio. Ad ulteriore giustificazione del diniego l’Amministrazione intimata ha addotto inoltre l’assoggettamento dell’area, interessata dall’intervento edilizio, al vincolo di inedificabilità assoluta, di cui all’art. 15, comma I, lett. a) della legge reg. 78/1976, sull’inedificabilità, per l’appunto, entro il limite dei metri 150,00 dalla battigia del mare. Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- il Comune di Ficarazzi ha ingiunto poi al ricorrente la demolizione dell’intero fabbricato di-OMISSIS- come conseguenza dell’intervenuto diniego di condono edilizio. Infine è un dato di fatto pacifico tra le parti, perché ammesso espressamente dall’Amministrazione intimata nelle sue memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., che al momento della realizzazione degli abusi già descritti il ricorrente non era nella disponibilità materiale dei beni, essendo stati gli stessi dati in locazione a terzi;
e che soltanto ad esito di un contenzioso in sede civile il signor -OMISSIS- è riuscito a recuperarne il possesso animus et corpus , non senza aver prima costretto il locatore ad eliminare le variazioni apportate all’immobile. Premesso quanto sopra risultano innanzitutto fondate le deduzioni d’illegittimità articolate con il ricorso introduttivo del giudizio, nel punto in cui il signor -OMISSIS- ha lamentato il mancato rispetto degli incombenti procedurali previsti dalla legge n. 241/1990 ed in particolare dal suo articolo 10 bis . Ai sensi della suddetta disposizione nei procedimenti ad istanza di parte l’Autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento della loro richiesta. Tale adempimento è pacificamente ritenuto doveroso nei procedimenti di condono edilizio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 04.05.2023, n. 7586). Oltre che obbligatorio il preavviso di diniego deve essere anche esaustivo, in quanto l’esistenza di difformità tra gli argomenti prospettati per suo tramite e la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo è considerata causa di annullabilità dell’atto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 10.4.2024, n. 828). Nel caso di specie la comunicazione dei motivi ostativi, in realtà, è mancata del tutto, dal momento che l’Amministrazione comunale si è limitata a dare comunicazione (ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990) dell’avvio del procedimento di diniego. Anche a voler considerare la suddetta comunicazione un valido equipollente, nondimeno l’incombente istruttorio risulta incompleto, dal momento che per suo tramite il -OMISSIS- non è stato informato della necessità di produrre nuovi elementi di prova sulla data di realizzazione del fabbricato da regolarizzare. La decisività di questo aspetto dei fatti di causa balza subito agli occhi, non appena si considera la documentazione nella disponibilità del ricorrente, esattamente l’aerofotogrammetria del 1973 (versata in atti) in cui il fabbricato di-OMISSIS- è riprodotto con la copertura con tegole (requisito sufficiente secondo la Corte di Cassazione per accedere al condono edilizio degli immobili ad uso abitativo, cfr. Corte di Cassazione, Sez. III pen., sentenza 18.07.2007, n. 28515) molto tempo prima dell’apposizione ex lege del vincolo d’inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto dei metri 150,00 dalla battigia. Anche l’altro profilo di gravame prospettato con il ricorso introduttivo del giudizio appare fondato. Invero l’Amministrazione comunale era ben consapevole del fatto che le variazioni all’immobile oggetto dei fatti di causa erano state fatte da terzi, durante un periodo di cessione in locazione dell’immobile, senza alcuna autorizzazione (preventiva ovvero in ratifica) del proprietario/concedente in locazione. Il profilo delle responsabilità ascrivibili al proprietario incolpevole per gli abusi edilizi realizzati sui suoi immobili da terzi è, da sempre, uno dei più delicati della disciplina di settore. Come sarà esposto meglio in seguito, a determinate condizioni tale soggetto va esente da responsabilità e le sanzioni ripristinatorie non possono essere adottate nei suoi confronti. Senza dubbio si tratta di un aspetto rilevante anche ai fini dello scrutinio della richiesta di condono edilizio in discorso, essendo evidente la contraddizione motivazionale in cui è incorsa l’Amministrazione intimata nell’addossare le conseguenze negative di quanto accaduto ad un soggetto, il -OMISSIS-, della cui estraneità ai fatti di causa aveva (e ha) piena prova documentale mercé le dichiarazioni rese dal -OMISSIS- al momento del sopralluogo del 12.08.2022. Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio non vede ragione alcuna per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale secondo cui non può essere adottata alcuna sanzione ripristinatoria (ingiunzione di demolizione ovvero sanzione pecuniaria) a carico del proprietario non responsabile dell’abuso edilizio, qualora il medesimo sia riuscito a dimostrare di essersi prontamente ed efficacemente attivato per rimuovere l’abuso stesso (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sentenza 07.12.2022, n. 3522). Dalla documentazione versata in atti e come, d’altronde, riconosciuto anche dal Comune di Ficarazzi, si evince che il ricorrente, appreso l’accaduto, si è subito attivato per ottenere il recupero dei beni e la loro riduzione in pristino da parte del conduttore, autore esclusivo delle variazioni al fabbricato di-OMISSIS-. Di talché l’ordinanza di demolizione risulta adottata illegittimamente nei confronti del signor -OMISSIS-. Appaiono prive di pregio le controdeduzioni dell’Amministrazione, laddove prospettano l’irrilevanza dell’eliminazione spontanea degli abusi da parte del vecchio conduttore dei beni, perché posta in essere senza aver rispettato l’obbligo di preventiva C.I.LA. Invero sulla base di quanto disposto dall’art. 3, comma I, lett. ad), legge reg. n. 16/2016 gli interventi edilizi necessari al ripristino della conformità edilizia di un immobile ed all’eliminazione di opere realizzate in assenza di un titolo abilitativo, rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera.

5) Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto sono poste a carico del Comune di Ficarazzi e liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA CPA.

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