TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 2014-03-28, n. 201400865

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 2014-03-28, n. 201400865
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400865
Data del deposito : 28 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01781/2012 REG.RIC.

N. 00865/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01781/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2012, proposto da:


Monteco Srl, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via M Schipa,8;


contro

Comune di Melissano, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A V in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 1148/11, iscritto a ruolo con R.G. n. 5939/11, emesso il 20 dicembre 2011 dal Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, notificato il 24 gennaio 2012, spedito in forma esecutiva per mancanza di opposizione dalla cancelleria del Tribunale di Lecce il 21 marzo 2012 e notificato in forma esecutiva al Comune di Melissano il 18 aprile 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melissano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 il dott. M G P e uditi nei preliminari l'avv. P. Pagliara, per la ricorrente e l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. M. Fasano per il Comune di Melissano;


Considerato che:

- con ricorso n. R.G. 1781/12 la società Monteco srl conveniva dinanzi a questa Sezione il Comune di Melissano per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1148/11, iscritto a ruolo con R.G. n. 5939/11, emesso il 20 dicembre 2011 dal Tribunale di Lecce, sezione Commerciale, notificato il 24 gennaio 2012, spedito in forma esecutiva per mancanza di opposizione dalla cancelleria del Tribunale di Lecce il 21 marzo 2012 e notificato in forma esecutiva al Comune di Melissano il 18 aprile 2012;

- con sentenza n. 667/13, depositata in data 26 marzo 2013, veniva ordinato al Comune di Melissano di dare integrale esecuzione al detto Decreto Ingiuntivo entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo in particolare al pagamento in favore di Monteco srl della somma di € 17.671,28 (per sorte capitale), di € 711,00 (per spese, diritti e onorari del procedimento monitorio), oltre al rimborso forfetario del 12,5 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, degli interessi da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 5 comma 1, d.lgs. n. 231/2002 ovvero, in alternativa, al tasso legale d'interesse (in relazione a quanto previsto dal contratto di affidamento dal quale è sorto il credito), nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 700,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;

- nella predetta sentenza questa sezione stabiliva che decorso vanamente il termine di 90 giorni dalla notifica assegnato al Comune di Melissano per l'adempimento, si sarebbe proceduto, su istanza della ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta ;

- la sentenza n. 667/2013, munita di formula esecutiva il 3 aprile 2013 e notificata al Comune di Melissano il 10 aprile 2013 non veniva adempiuta nel termine di 90 giorni ivi previsto e, in data 31 luglio 2013, la Monteco srl, adiva di nuovo questo tribunale chiedendo la nomina di un commissario ad acta ;

- con provvedimento collegiale 2138/2013, questo Tribunale, preso atto della dichiarazione resa in udienza dal legale dell’Amministrazione Comunale, ordinava al Comune di Melissano di produrre una dettagliata relazione in merito all’attuale stato del Comune in merito alla prospettata situazione di dissesto finanziario, corredandola della relativa documentazione giustificativa;

- con nota in data 28 ottobre 2013, l’amministrazione resistente rendeva noto che con deliberazione n. 35 del 6 luglio 2013, il Consiglio Comunale aveva deliberato il piano di risanamento pluriennale ex art. 243 bis del TUEL;

- con provvedimento della Sezione Regionale di controllo per la Puglia, n. 01/ PRSP/2014 del 18 e 19 dicembre 2013 (depositata l'8 gennaio 2014), la Corte dei Conti ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con le deliberazioni del Consiglio comunale del 6 luglio 2013 n. 35 e del 9 settembre 2013 n. 38;

- all'esito dell'udienza del 5 marzo 2014, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno rigettato il ricorso promosso dall'A.C. avverso il predetto provvedimento della Sezione di controllo per la Puglia;

- con delibera n. 49 dell'11 marzo 2014, la Giunta comunale di Melissano, in applicazione dell'art. 1, co. 573-bis, L. n. 147/13 (per come introdotto dall'art. 3, co. 2, D.L. n. 16/2014) ha stabilito di avvalersi della facoltà ivi prevista, espressamente attestando che: "...ai sensi dell'ultimo periodo della norma citata, nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'art. 243 quater, comma 7 del predetto Testo Unico (267/2000)" ;

- rebus sic stantibus , in assenza della riproposizione di un nuovo piano di riequilibrio, per la quale è richiesta una deliberazione consiliare, non può considerarsi applicabile la sospensione delle "...procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente..." ex art. 243-bis, co. 4, del D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza del ricorrente debba essere accolta e che vada nominato, quale commissario ad acta , il Segretario del Comune di Melissano affinché provveda a dare esatta esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 667 del 26 marzo 2013;

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