TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-21, n. 202103140

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-21, n. 202103140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103140
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2021

N. 03140/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00719/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2019, proposto da
P L, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22;

contro

Comune di Lipari, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Comune di Lipari n. 8 in data 12 febbraio 2019 con cui è stata applicata la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. D B;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Lipari n. 8 in data 12 febbraio 2019 con cui è stata applicata la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato fa riferimento al verbale di accertamento della Polizia Municipale in data 9 ottobre 2018, ma in tale data non era ancora decorso il termine per dare esecuzione all’ingiunzione a demolire;
b) ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 38 in data 1 luglio 2014, invero, nell’isola di Panarea, vige il divieto assoluto di eseguire lavori edili e comunque rumorosi dall’1 giugno al 15 settembre (l’ordine di demolizione è stato, infatti, notificato in data 20 giugno 2018 e, pertanto, il termine per demolire è decorso solo a far data dal 16 settembre 2018);
c) successivamente il ricorrente ha provveduto alla demolizione della tettoia, ma non ha potuto demolire i manufatti insistenti sulla particella 4 poiché, a seguito di pignoramento immobiliare trascritto nell’anno 2015, l’immobile censito in catasto al foglio 12, particella 4, è stato aggiudicato ad un nuovo proprietario;
d) il relativo decreto di trasferimento è stato adottato in data 22 novembre 2018 e il ricorrente ha dovuto consegnare l’area al nuovo proprietario ancor prima che scadesse il termine utile per procedere alla demolizione;
e) inoltre, l’aggiudicazione in favore del nuovo proprietario è avvenuta in data 12 aprile 2018 e da tale data vigeva, quindi, il divieto di modificare lo stato dei luoghi;
e) il provvedimento non è adeguatamente motivato quanto alla decisione di irrogare la sanzione nella misura massima.

Il Comune di Lipari, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorso è inammissibile in quanto l’interessato non ha impugnato l’ordine di demolizione;
b) è irrilevante - oltre che non veritiera - la circostanza che l’immobile sia stato aggiudicato ad un nuovo proprietario in data 12 aprile 2019;
c) in ogni caso il decreto di trasferimento è stato adottato in data 22 novembre 2018;
d) l’ordine di demolizione è stato notificato all’interessato nella sua qualità di responsabile dell’abuso e di proprietario, sicché risulta irrilevante l’intervenuto trasferimento della proprietà in favore di terzi.

Con memoria in data 17 settembre 2021 la ricorrente ha ribadito le proprie difese.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

L’ordinanza sindacale n. 38 in data 1 luglio 2014, in primo luogo, deve ritenersi derogata, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, dall’ordine di demolizione ingiunto dal medesimo Comune, il quale ha adottato tale provvedimento - in epoca successiva alla citata ordinanza sindacale - senza contemplare il menzionato periodo di sospensione e, pertanto, facendo eccezione a quanto previsto dall’ordinanza n. 38 in data 1 luglio 2014.

In secondo luogo, la citata ordinanza n. 38 si riferisce espressamente a “tutti i titolari di autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, DIA e SCIA” - cioè a coloro che fossero in possesso di un titolo per edificare legittimamente - e non ai soggetti tenuti a ripristinare il corretto assetto urbanistico ed edilizio in ragione di violazioni dagli stessi compiuti, essendo evidente la differenza di “ratio” fra le due fattispecie e la necessità che il ripristino dell’ordine giuridico violata intervenga nella materia in esame senza indugi o ritardi.

In terzo luogo, appare risolutivo il rilievo che un provvedimento amministrativo o, comunque, una fonte subordinata mai potrebbe modificare il termine - 90 giorni - stabilito da una norma di rango primario, sicché la successiva statuizione provvedimentale, in questa sede impugnata, nell’omettere di contemplare il periodo di sospensione previsto dall’ordinanza n. 38 in data 1 luglio 2014, risulta del tutto legittima (ponendosi correttamente in contrasto con un provvedimento illegittimo o, volendo attribuire all’ordinanza sindacale natura normativa, ad un regolamento che in questa sede dovrebbe essere disapplicato).

Il ricorrente - può aggiungersi - è stato destinatario dell’ingiunzione a demolire anche nella sua qualità di responsabile dell’abuso ed era, pertanto, tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi indipendentemente dalle vicende proprietarie relative all’immobile.

Infine, come disposto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, nelle aree soggette a vincolo - come, per l’appunto, le Isole Eolie - la sanzione è sempre essere irrogata nella misura massima.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi