TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-04, n. 201000082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-04, n. 201000082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000082
Data del deposito : 4 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01012/2004 REG.RIC.

N. 00082/2010 REG.SEN.

N. 01012/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2004, proposto da:
F A M, rappresentato e difeso dagli avv. M D, Barbara Schiada', con domicilio eletto presso M D Avv. in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Recanati, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso Giuliano Natalucci Avv. in Ancona, via Goito, 1;

Regione Marche, rappresentato e difeso dagli avv. S C, G D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

per,

la declaratoria dell’avvenuta illegittima occupazione di terreni siti in località Chiarino, per causa di pubblica utilità, al fine di realizzare una pista ciclabile lungo il fiume Potenza, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Recanati e di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente proponeva un’autonoma domanda di risarcimento dei danni pretesemente arrecati dalle Amministrazioni intimate a causa dell’illegittima occupazione di alcuni terreni di proprietà della stessa a decorrere dal 10.11.1989, per consentire la costruzione di una pista ciclabile lungo la sponda del fiume Potenza in località Chiarino.

In particolare venivano dedotte le seguenti voci di danno:



1. Maggiore estensione dei terreni acquisiti. In particolare alle particelle originariamente previste negli atti della procedura espropriativa (99 e 103, per mq 2.780), andavano aggiunte le particelle 97 e 107 rispettivamente di mq. 40 e 210. Alle stesse andavano inoltre aggiunti i reliquati di terreno tra la pista e l’argine del fiume, identificati con le particelle 98 di mq. 3025 (ex porzione della 39) e 102 di mq. 2200 (ex porzione della 50);



2. Svalutazione dell'azienda agricola esistente a causa della perdita di collegamento diretto con il fiume Potenza per effetto della pista ciclabile che corre sull'argine. Sotto tale profilo veniva lamentato quanto segue:

a. difficoltà di deflusso delle acque perché ostacolato dalla pista (si creano ristagni). La stessa ricorrente, per ovviare all’inconveniente, aveva quindi dovuto provvedere, a sue spese, a realizzare nuovo sistema di scolo delle acque piovane;

b. l'assenza di opere di scolo ha determinato una modifica della capacità produttiva dell'azienda (da colture redditizie – orto - si è dovuti passare a colture meno redditizie come mais, grano e bietola).



3. Danno per occupazione temporanea dei terreni fino alla definitiva acquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

Con sentenza non definitiva 3.6.2009 n. 455 venivano trattate le eccezioni preliminari dedotte dalle parti resistenti e, di conseguenza, esaminati i profili di merito riguardanti le singole voci di danno lamentate dalla ricorrente. Sotto quest’ultimo aspetto detta sentenza disponeva:

- declaratoria di difetto di giurisdizione per quanto concerne la richiesta di risarcimento per occupazione temporanea e legittima (voce di danno sub 3);

- rigetto della richiesta risarcitoria relativa alla pretesa acquisizione di ulteriori terreni rispetto a quelli effettivamente occupati e indennizzati dall’amministrazione (voce di danno sub 1);

- istruttoria, mediante espletamento di CTU, relativamente alle voci di danno sub 2.a e 2.b.

Con ordinanza del Giudice delegato 7.7.2009 n. 6 venivano quindi assegnati al CTU i seguenti quesiti:



1. Accerti l’entità dell’eventuale danno per svalutazione dell'azienda agricola esistente alla data del 10.11.1994 (termine di scadenza del periodo di occupazione legittima) a causa della perdita di collegamento diretto con il fiume Potenza per effetto della pista ciclabile che corre sull'argine.

In particolare il CTU dovrà accertare il danno conseguente:

a. alla difficoltà di deflusso delle acque perché ostacolata dalla pista ciclabile;

b. all'assenza di opere di scolo e all’eventuale necessità di modifica della capacità produttiva dell'azienda (da colture più redditizie colture meno redditizie).



2. Il CTU dovrà inoltre indicare eventuali lavori già realizzati per l'eliminazione o il contenimento del danno, descrivendo gli stessi e indicandone il costo o comunque il valore, unitamente al soggetto che ha sostenuto il relativo onere.



3. Dovrà altresì indicare eventuali lavori da realizzare per l'eliminazione o il contenimento del danno, descrivendo gli stessi e indicandone il presunto ammontare, quale forma di risarcimento in forma specifica in alternativa o in aggiunta, totale o parziale, al risarcimento del danno per equivalente monetario.

Detto CTU depositava la propria relazione in data 15.10.2009 successivamente integrata dalle controdeduzioni alle osservazioni depositate dai CT di parte.

All’udienza del 10.2.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Va preliminarmente osservato che il CTU è andato oltre l'incarico ricevuto, affrontando anche questioni già trattate e definite con la citata sentenza non definitiva 3.6.2009 n. 455. Ciò ha generato confusione, anche tra le parti, che questo Collegio intende preliminarmente chiarire.

Le questioni già trattate e definite non possono più essere rimesse in discussione, per cui l'odierno thema decidendum va circoscritto ai soli profili risarcitori sub 2, ossia la pretesa svalutazione dell'azienda agricola esistente a causa della perdita di collegamento diretto con il fiume Potenza per effetto della pista ciclabile che corre sull'argine, sotto i seguenti aspetti denunciati dalla ricorrente:

a. difficoltà di deflusso delle acque perché ostacolato dalla pista (si creano ristagni). La stessa ricorrente, per ovviare all’inconveniente, aveva quindi dovuto provvedere, a sue spese, a realizzare nuovo sistema di scolo delle acque piovane;

b. l'assenza di opere di scolo che ha determinato una modifica della capacità produttiva dell'azienda (da colture redditizie – orto - si è dovuti passare a colture meno redditizie come mais, grano e bietola).

Va altresì chiarito che tali profili, così come dedotti in ricorso, non possono che riferirsi alla parte di azienda ubicata a monte della pista ciclabile;
pista che, a giudizio della ricorrente, rappresenterebbe una sorta di “diga” che ostacola il regolare deflusso delle acque producendo i danni evidenziati.

Non può invece riferirsi alla parte di azienda posta a valle della stessa pista, in quanto, per questi terreni, il deflusso delle acque, verso il fiume, non può ovviamente risultare ostacolato dalla pista ubicata a monte di quest’area;
terreni, peraltro, oggetto di distinta e autonoma istanza risarcitoria volta a denunciare l'asserita perdita di proprietà come da voce di danno sub 1 già respinta con la citata sentenza non definitiva n. 455/2009 (cfr. punto 4 delle relative considerazioni di diritto).

Va infine chiarito che, contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente, non rientra nel thema decidendum effettuare un accertamento generale e a tutto campo sull’eventuale svalutazione dell'azienda agricola, ma solo esaminare la fondatezza della pretesa in relazione alle cause di cui alle sopra indicate lett. a) e b) così come denunciate dalla stessa ricorrente attraverso la loro rituale introduzione in giudizio. Diversamente operando si finirebbe per violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 Cpc), oltre ad eludere l'obbligo della parte di formulazione del petitum e di assolvimento del corrispondente onere probatorio.

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