TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2021-04-15, n. 202102246
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Pubblicato il 15/04/2021
N. 02246/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03219/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3219 del 2021, proposto da
Eni Gas e Luce S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, M P, A P, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, U.Di.Con. non costituiti in giudizio;
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Laurenzano, Ivano Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dell'AGCM n. 28510, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 22 dicembre 2020 e notificato alla Società il successivo 19 gennaio 2021 a conclusione del procedimento PS11569 – Eni – Prescrizione biennale (il “Procedimento”), che ha accertato che EGL avrebbe gestito in modo inadeguato e non conforme ai canoni di diligenza le istanze di prescrizione, i reclami ed i tentativi di conciliazione, non avendo correttamente accertato la responsabilità dei consumatori circa la mancata lettura dei contatori, nonché non avendo fornito successivamente un riscontro informativo e probatorio nei riguardi delle plurime istanze e reclami afferenti a tale tematica, procedendo all'incasso di somme non dovute solo in forza della minaccia della sospensione e di stacco della fornitura, in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo, irrogando per l'effetto una sanzione amministrativa pecuniaria pari al massimo edittale di 5.000.000 euro;
- della nota allegata al Provvedimento, contenente il testo della dichiarazione rettificativa di cui è stata imposta la pubblicazione
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e di Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa R R, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio,
considerato, in esito al sommario esame proprio della fase cautelare:
- che il provvedimento impugnato appare legittimo nella misura in cui sanziona il comportamento della ricorrente per condotte compendiatesi (i) nell’aver omesso/rifiutato un esame oggettivo ed imparziale di reclami di clienti finali, circostanziati e supportati da elementi probanti, finalizzati a far valere la prescrizione biennale ex art. 1, commi 4 e 5 della L. n. 205/2017 e a contestare la responsabilità per la mancata o erronea misurazione dei dati, trasferendo, al medesimo cliente, informazioni generiche e non circostanziate provenienti dal distributore;(ii) nella omessa adozione di modalità distinte di gestione delle istanze di prescrizione biennale in relazione a crediti per la riscossione dei quali la ricorrente era legittimata ad avvalersi di mezzi di pagamento preautorizzati SEPA direct debit (SDD);
che, peraltro, l’art. 1, commi 4 e 5, della Legge 205/2017, non pare potersi interpretare nel senso che la presentazione, da parte di clienti finali, di reclami o contestazioni circostanziati, relativi alla loro presunta responsabilità, comportasse automaticamente l’estinzione del credito vantato dalla società ricorrente per forniture risalenti a più di due anni, conseguendo da tale constatazione che la società ricorrente manteneva la facoltà di respingere, motivatamente, l’istanza di prescrizione, fatta salva ogni diversa determinazione dell’Autorità Giudiziaria;
rilevato, inoltre, che non è chiaro quale attività istruttoria abbia posto in essere l’AGCM dopo aver ricevuto, a metà dell’anno 2018, le prime segnalazioni, ragione per cui allo stato non è dato comprendere per quale motivo la comunicazione di avvio del procedimento sia stata data, alla ricorrente, solo il 6 luglio 2020;
ritenuto, pertanto, che allo stato, e fatta salva ogni diversa valutazione in esito alla discussione del merito, si apprezzano dei profili di fondatezza del ricorso;
considerato, relativamente al periculum in mora , che in esito ad una valutazione bilanciata dei contrapposti interessi, e tenuto conto dei profili di fondatezza del ricorso, si apprezza l’opportunità di sospendere il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui esso dispone che la ricorrente proceda a pubblicare la dichiarazione rettificativa allegata al provvedimento;
ritenuto che può disporsi la compensazione delle spese di fase, in considerazione della novità delle questioni portate all’attenzione del Collegio;