TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-07-14, n. 201608088
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Testo completo
N. 08088/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11440/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 11440 del 2015, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, C.F. PRSMRC41S24E256M, D T C.F. TMSDNC66R20H501L, M C M C.F. MNNMCR71A68H501T, con domicilio eletto presso lo studio legale Prosperetti in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Sandulli C.F. SNDMHL42A06A783B, Paola Chirulli C.F. CHRPLA65R70H501R, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Sandulli in Roma, Via G.B. Morgagni, 19;
nei confronti di
Cesare Cariolato non costituito in giudizio;
per la declaratoria d’illegittimità
del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sulla domanda di annullamento proposta ex art.25 c.c. dal ricorrente in data 7 aprile 2015;
nonché per l’annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- della nota del Presidente dell'EPAP prot. n.00118602015 del 10.3.2015 e del Regolamento elettorale dell'EPAP nella parte in cui prevede (agli artt. 2 comma 2 e 6 comma 1, letta) che il diritto di elettorato passivo spetti solo agli iscritti che all'atto della candidatura "svolgano esclusivamente attività autonoma di libera professione e che siano in possesso del requisito dell'onorabilità e della professionalità così come indicato dall'art. 14 dello Statuto dell’Ente”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, in particolare, la determina del Presidente n. 198062015 del 7 maggio 2015 e gli ulteriori atti e gli esiti della procedura elettorale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il dott. C C, dottore agronomo, è iscritto all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ente di assistenza previdenziale istituito ai sensi dell’art. 4, d. lgs. 10 febbraio 1996 ed avente natura di fondazione diritto privato;
- in data 3 marzo 2015 presentava la propria candidatura per le elezioni del Consiglio di Indirizzo Generale;
- tuttavia, con nota del 10 marzo 2015 il Presidente dell’EPAP gli comunicava l’esclusione della propria candidatura in base all’art. 2, comma 2, e dell’art. 6, comma 1, lett. a, del vigente Regolamento elettorale in quanto lavoratore dipendente;
- in data 23 marzo 2015 proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale Civile di Roma con il quale chiedeva di:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti e dei comportamenti, tenuti dall'EPAP, descritti in premessa, che hanno determinato la lesione del diritto soggettivo all'elettorato passivo del ricorrente nell'ambito delle elezioni indette in data 29.12.2014;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità (parziale) e/o l'inefficacia e/o disporre l'annullamento e/o la sospensione dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Elettorale dell'EPAP nonché dell'avviso di indizione delle elezioni comunicato in data 10.1.2015, nonché degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali (ivi compreso, eventualmente lo Statuto dell'EPAP), nella parte in cui escludono dall'elettorato passivo i liberi professionisti che prestano anche lavoro dipendente, iscritti all'EPAP ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.103/1996 e dell'art. 4 dello Statuto della fondazione resistente;
e) in ogni caso, consequenzialmente, accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o disporre l'annullamento e/o la sospensione della nota del Presidente dell'EPAP prot n.00118602015 del 10.3.2015 con cui è stato comunicato al ricorrente il giudizio di non inidoneità della propria candidatura, con contestuale ordine e/o condanna dell'EPAP a ritenere valida ed efficace la tempestiva candidatura del ricorrente del 3.3.2015 per essere eletto nel Consiglio di Indirizzo Generale del Collegio Elettorale n.1 dell'Ente resistente e sua ammissione nella lista dei candidati e nel manifesto elettorale di cui ai commi 5-7 dell'art. 6 del Regolamento elettorale." ;
- con ordinanza del 22 luglio 2015 il giudice civile dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla base della seguente motivazione: "rilevato che l'EPAP è un Ente previdenziale avente natura di diritto privato assoggettato al controllo dell'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 c.c.;ritenuto che gli atti impugnati in tale sede (regolamento elettorale ed atto di esclusione dell'elettorato passivo) sono annullabili ai sensi del precitato art.25 c.c. dall'autorità governativa in base all'ampio controllo ad essa assegnato relativamente alla invalidità delle delibere contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;(..) ritenuto che il provvedimento positivo o negativo dell'autorità governativa è suscettibile di tutela giurisdizionale dinanzi al g.a.;ritenuto, pertanto, che l'esclusiva attribuzione di questa specifica competenze all'autorità amministrativa esclude l'impugnabilità degli atti della fondazione dinanzi al giudice ordinario in quanto carente in via assoluta di giurisdizione" ;
- con ricorso notificato il 29 settembre 2015 e depositato il 6 ottobre 2015, l’odierno ricorrente ha, dunque, adito questo giudice per ottenere:
a) la declaratoria del silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di annullamento proposta dal ricorrente al Ministero del lavoro ai sensi del 25 c.c., il 7 aprile 2015;
b) l’annullamento della nota del Presidente dell’EPAP del 10 marzo 2015 e del Regolamento dell’EPAP nella parte in cui prevede (agli artt. 2, comma 2 e 6, comma 1, lett. a) che il diritto di elettorato passivo spetti solo agli iscritti che all’atto della candidatura “ svolgano esclusivamente attività autonoma di libera professione e che siano in possesso del requisito dell'onorabilità e della professionalità così come indicato dall'art. 14 dello Statuto dell’Ente” ;
c) l’annullamento della determina del Presidente del 7 maggio 2015 e gli ulteriori atti e gli esiti della procedura elettorale;
Ritenuto che la domanda di declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza del 7 aprile 2015 con la quale il ricorrente sollecitava l’esercizio del potere governativo di vigilanza sulla vicenda di cui in causa, ai sensi dell’art. 25 c.c., debba essere respinta perché del tutto infondata;
Ritenuto, infatti, che rispetto all’istanza con cui il soggetto privato sollecita l’esercizio del potere governativo di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni ai sensi dell’art. 25 c.c. non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere da parte della P.A.: il soggetto interessato non risulta, infatti, portatore di alcun interesse legittimo rispetto all’esercizio di tale potere, ma semmai, di un mero interesse di fatto;
Ritenuto, ancor più in particolare, che rispetto al potere di vigilanza e controllo ex art. 25 c.c. “ Non esiste alcuna disposizione che imponga all’Amministrazione di esercitare il controllo su sollecitazione di parte, né una simile sollecitazione di per sé determina nell’Amministrazione un obbligo di provvedere.
La vigilanza e il controllo sono funzioni pubbliche destinate alla tutela delle fondazioni e sono esercitate dall’Amministrazione d’ufficio, nell’esercizio dei suoi poteri, esclusivamente in favore delle fondazioni stesse, restando escluso qualsiasi intervento a tutela dell’interesse dei singoli .” (così, Cons. St., Sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3405);
Ritenuto, dunque, che, poiché nessuna disposizione normativa prevede che l’esercizio di tali funzioni governative possano essere attivate su iniziativa privata, il ricorso avverso il silenzio, in parte qua , debba essere respinto perché infondato;
Ravvisato, per la parte del ricorso in cui si impugnano gli atti come in epigrafe specificati, contrariamente a quanto affermato dal giudice ordinario nell’ordinanza del Tribunale Civile di Roma, III sez., del 22 luglio 2015, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per i motivi già spiegati e per i motivi che così si specificano:
a) l’atto con cui il Presidente di una fondazione di diritto privato ha valutato come non idonea la candidatura di un soggetto per le elezioni degli organi statutari (nella specie nota Presidente EPAP del 10 marzo 2015, oggetto del presente gravame), nonché le norme del regolamento interno che escludono il diritto di elettorato passivo di talune categorie di soggetti (art. 2, comma 2, e art. 6 del regolamento elettorale dell’EPAP) ,a parere di questo collegio, sono soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto atti attinenti all’organizzazione interna di una persona giuridica di diritto privato (cfr. Tar Lazio, III bis, 27 febbraio 2013, n. 2169);
b) trattasi di atti che incidono sul diritto di elettorato passivo ovvero su di una posizione giuridica di diritto soggettivo sulla quale nessuna incidenza può spiegare il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dall’ente;
c) né, sempre a parere di questo organo giudicante, tale giurisdizione può essere artificialmente trasferita al giudice amministrativo sulla base dell’affermazione che i gravati atti (regolamento elettorale e atto di esclusione dell’elettorato passivo) in quanto “annullabili ai sensi del precitato art. 25 c.c. dall’autorità governativa” e in quanto “l’annullamento anzidetto può essere richiesto (…) da qualsiasi interessato diretto” (affermazione, quest’ultima, confutata da questo giudice come sopra esposto), “il provvedimento positivo o negativo dell’autorità governativa è suscettibile di tutela giurisdizionale dinanzi al g.a.”;
d) in realtà, nella fattispecie de qua , nessun provvedimento è stato mai emanato dall’autorità governativa ai sensi dell’art. 25 c.c., né la stessa aveva alcun obbligo giuridico di emanare sulla base della mera sollecitazione dei poteri di vigilanza della p.a. da parte del soggetto interessato;
e) allo stato, gli atti impugnati sono le norme del regolamento elettorale interno e l’atto di esclusione dell’elettorato passivo, sopra specificati, entrambi atti interni di una fondazione di diritto privato incidenti su posizioni di diritto soggettivo e, come tali, rientranti, a parere di questo giudice, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, in conclusione:
- di respingere il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del 7 aprile 2015;
- di sollevare, con riguardo alla parte impugnatoria del presente ricorso, il conflitto di giurisdizioneai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., secondo cui “ Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione ”.