TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-22, n. 202300938

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-22, n. 202300938
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300938
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2023

N. 00938/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01189/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art 25 c.p.a. presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;



per l'annullamento

- dell'ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ ingiunzione di restituzione in pristino dello stato dei luoghi in ordine ad opere abusive realizzate in -OMISSIS- ”;

- dell’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma di Montechiaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 14 giugno 2018 e depositato il successivo 25 giugno, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno impugnato (i) l’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- – con cui il Comune di Palma di Montechiaro ingiungeva loro la demolizione di un fabbricato e altre opere abusive realizzate sui terreni di loro proprietà catastalmente identificati al -OMISSIS-, in -OMISSIS- nonché (ii) l’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui, visto il verbale di inottemperanza del -OMISSIS-, il Comune irrogava loro la sanzione di 20.000 euro in relazione alle opere abusive realizzate in area vincolata.

2. Hanno esposto in fatto i ricorrenti:

- di essere coniugi e comproprietari pro indiviso degli appezzamenti di terreno siti nel territorio di Palma di Montechiaro, -OMISSIS-, catastalmente distinti al -OMISSIS-;

- che « in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell’U.T.C., il Comune di Palma di Montechiaro, asserendo talune difformità rispetto alle opere oggetto di provvedimento concessorio, notificava una prima volta ai ricorrenti l’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS- »;

- che -OMISSIS- -OMISSIS- presentava un’istanza di accertamento di conformità delle opere abusive ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 16/2016 (di “recepimento” in Sicilia dell’art. 36 del d.P.R. -OMISSIS-0/2001);

- di aver ricevuto dal Comune una richiesta di documentazione integrativa;

- che entrambi i coniugi inviavano al Comune, con nota del -OMISSIS-, la documentazione integrativa;

- di aver infine ricevuto notifica dell’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- di irrogazione della sanzione per l’omessa demolizione, alla quale era nuovamente allegata l’ordinanza di demolizione --OMISSIS-.

3. Il ricorso è affidato a un univo motivo, con il quale si deduce che (i) il Comune non avrebbe potuto rinotificare una seconda volta l’ordine di demolizione senza avviare il procedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità e che (ii) non si sarebbe realizzato il silenzio-rigetto di cui all’art. 36 d.P.R. -OMISSIS-0/2001 perché essi avrebbero ricevuto una richiesta di documentazione integrativa.

4. Il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito in giudizio, in data 30 giugno 2018, per resistere al ricorso.

In particolare, ha precisato in punto di fatto che:

- in riscontro alla richiesta di integrazione sull’istanza di accertamento di conformità, -OMISSIS- trasmetteva unicamente la richiesta

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