TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-12-29, n. 201501788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-12-29, n. 201501788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501788
Data del deposito : 29 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01321/2014 REG.RIC.

N. 01788/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01321/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2014, proposto da:
Y A A, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

contro

Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto 30/3/2014, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, nonchè di ogni altro atto connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’impugnato decreto 30 marzo 2014, il Questore di Brescia ha negato alla ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno “ stante l’assenza di redditi pregressi ed attuali e l’assenza di effettiva attività lavorativa ”.

2. Con Ordinanza 5 dicembre 2014, n. 1050, questa Sezione ha sospeso detto decreto, ritenendo l’Amministrazione << tenuta ad emanare un permesso di soggiorno transitorio in attesa occupazione di congrua durata previa allegazione, da parte della ricorrente, di attestazione di intervenuta iscrizione alle liste di collocamento >>;
e ha contestualmente fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 17 giugno 2015.

3. Alla quale, su istanza congiunta delle parti, è stato disposto un rinvio all’odierna udienza pubblica, stante anche la produzione documentale effettuata in pari data dalla ricorrente.

4. Successivamente (23 giugno 2015), la Questura di Brescia ha depositato relazione e documentazione da cui si evince:

- che il rapporto di lavoro a progetto con la Coop. sociale “Il nido dei nonni” è cessato il 5 aprile 2015;

- che per il 2014 sono stati versati in suo favore contributi previdenziali per una retribuzione pari euro 6.559 lordi e, per il 2015, contributi per una retribuzione di euro 226 lordi;

- che la ricorrente ha una figlia di 12 anni.

5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’ultima produzione documentale (23.6.2015) dell’Amministrazione induca a confermare, in questa sede di merito, l’avviso già espresso in fase cautelare.

6. Invero:

a) nell’anno 2014, cioè nell’arco temporale in cui il diniego di permesso di soggiorno è stato prima adottato (30 marzo) e poi notificato (17 ottobre 2014), la ricorrente ha conseguito un reddito in linea con l’assegno sociale;

b) la successiva cessazione, il 5 aprile 2015, del rapporto di lavoro a progetto integra il presupposto di cui all’art 22 comma 11, nuovo testo, del D. Lgs. 286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della validità di almeno 12 mesi;

c) inoltre, il diniego 30 marzo 2014 non fa menzione alcuna della circostanza che la ricorrente sia madre di una minore di 12 anni.

7. Il medesimo diniego deve, dunque, essere annullato affinchè la Questura di Brescia riesamini la situazione della straniera alla stregua degli elementi evidenziati sub 6.

Stante il limitato accoglimento, nei sensi appena esposti, del ricorso, le spese di lite vanno compensate tra le parti, salvo porre, come per legge, il rimborso del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.

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