TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-03-15, n. 201300170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-03-15, n. 201300170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201300170
Data del deposito : 15 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00151/2009 REG.RIC.

N. 00170/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2009, proposto dalla
Fondazione Umbria contro l’usura O.N.L.U.S., in persona del Presidente pro tempore, dott. A B, rappresentata e difesa dagli avv.ti G T e N G e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Perugia, via Baglioni, n. 10

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliato presso gli uffici di questa, in Perugia, via degli Offici, n. 14

per l’annullamento

- del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro-Ufficio Ispettivo Centrale, prot. n. 8376 del 4 febbraio 2009, ricevuto il 13 febbraio 2009, recante diffida e messa in mora per la restituzione al Ministero, da parte della Fondazione ricorrente, della somma di € 299.046,55;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste la memoria difensiva e l’ulteriore documentazione depositate dalla Fondazione ricorrente;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla difesa erariale;

Vista la memoria di replica della ricorrente;

Visti gli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Visto, altresì, l’art. 73, comma 3, c.p.a.;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 28 novembre 2012 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, Fondazione Umbria contro l’usura O.N.L.U.S., espone di essere stata istituita nel 1996 per volontà degli Enti locali e di privati e di aver operato per dare attuazione ai principi di cui alla l. n. 108/1996 in tema di prevenzione del fenomeno dell’usura, per favorire (mediante garanzie prestate a banche ed intermediari finanziari) l’erogazione dei finanziamenti ai soggetti che trovano difficoltà nell’accesso al credito.

1.1. In dettaglio, dal 1997 al 2006 i contributi richiesti dall’Ente ed erogati ammontano ad un totale di € 7.173.319,83, mentre dal 2006 in poi la Fondazione ha operato solo con contributi volontari di privati e con fondi regionali depositati presso gli Istituti di credito che hanno aderito con specifiche convenzioni.

1.2. Con atto del 21 dicembre 1999 la Fondazione decideva di avvalersi della sig.ra C P quale consulente per lo svolgimento delle pratiche amministrative e contabili, nonché per la tenuta dei rapporti con le banche. Il rapporto di consulenza si protraeva per più anni, ma successivamente emergevano a carico della consulente svariate situazioni di irregolarità e/o illiceità nell’utilizzazione dei fondi di proprietà statale e (temporaneamente) affidati in gestione alla Fondazione.

1.3. Più in particolare, a seguito di apposita verifica ispettiva attivata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite dei suoi Uffici, venivano riscontrati fatti implicanti un (presunto) danno alle casse dell’erario pari ad € 299.046,55. Per conseguenza, con provvedimento prot. n. 8376 del 4 febbraio 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro-Ufficio Ispettivo Centrale ha diffidato la Fondazione esponente a restituire il suddetto importo di € 299.046,55, oltre agli interessi maturati e maturandi, nel contempo costituendola in mora.

2. Avverso l’ora visto provvedimento ministeriale di diffida e messa in mora è insorta l’esponente, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento.

2.1. A supporto del gravame, la Fondazione ha dedotto le seguenti censure:

- violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 515/1997 e dei principi in materia di restituzione dei contributi di cui alla l. n. 108/1996, in quanto le uniche ipotesi previste a livello legislativo di restituzione dei contributi già erogati sarebbero quelle di cui all’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 515/1997 (cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi degli Enti), con il corollario che, non versandosi nel caso di specie in nessuna di tali ipotesi, il Ministero non potrebbe pretendere la restituzione delle somme;

- eccesso di potere per erronea e/o falsa rappresentazione e/o valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, poiché nessuna responsabilità sarebbe addebitabile alla Fondazione, la quale a ben vedere sarebbe il soggetto che ha subito il danno e si sarebbe sempre comportata correttamente;
nel caso in esame, inoltre, sarebbe prematuro parlare di danno erariale.

2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando in prossimità dell’udienza pubblica una memoria difensiva con la relativa documentazione. In dettaglio, la difesa erariale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale ed in ogni caso l’inammissibilità del ricorso, attesa la natura di mera diffida ad adempiere dell’atto gravato;
inoltre, nel merito ha eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

2.3. Dal canto suo, la ricorrente ha depositato una memoria finale con ulteriore documentazione ed una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del gravame.

2.4. All’udienza pubblica del 28 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il Collegio deve prioritariamente scrutinare la questione della sussistenza o meno della propria giurisdizione sulla controversia in esame (questione rilevata ex officio e la cui comunicazione alle parti in udienza pubblica è stata effettuata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.). Ciò, atteso che, per giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 30 gennaio 2009, n. 519;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 febbraio 2008, n. 901), l’esame della questione di giurisdizione assume carattere prioritario rispetto ad ogni altra, in quanto l’(eventuale) difetto di giurisdizione del giudice adito lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, in rito e nel merito.

3.1. Nella fattispecie per cui è causa la questione va risolta nel senso della declaratoria del difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo.

3.2. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384;
Cass. civ, Sez. Un., 7 maggio 2002, n. 6489;
T.A.R. Toscana, Sez. II, 23 gennaio 2009, n. 78;
id., Sez. I, 27 giugno 2006, n. 2930), in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare: ciò, perché in tal caso si tratta non di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si debba decidere se concedere o meno il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione. Ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario

3.3. Ancora di recente (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 7 marzo 2011, n. 176) si è richiamata la necessità di distinguere il momento statico della concessione del contributo, dal momento dinamico, relativo all’utilizzazione del contributo stesso. La cognizione del primo segmento – e dei provvedimenti che su di esso insistono, anche se posteriori all’erogazione e persino se intervengano dopo l’esaurimento del rapporto con l’integrale utilizzo, da parte del beneficiario, dell’importo ricevuto – ha ad oggetto la cognizione di un fase in cui si esprime il potere autoritativo della P.A. (sotto forma di autotutela) e, perciò, è devoluta al giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio del permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento della concessione della sovvenzione. La cognizione del secondo segmento, invece, è devoluta al giudice ordinario, in quanto in detta ipotesi la posizione attiva ha natura di diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo ed il vaglio eseguito dalla P.A. si appunta sulle modalità di utilizzazione di questo e sugli eventuali inadempimenti degli impegni assunti allorché la sovvenzione venne concessa in relazione agli scopi che il destinatario si era impegnato a raggiungere.

3.4. Andando ad applicare il riferito insegnamento giurisprudenziale alla fattispecie per cui è causa, non c’è dubbio che quest’ultima debba considerarsi devoluta alla giurisdizione ordinaria. Ed invero, nel caso di specie la diffida alla restituzione delle somme percepite si basa sull’affermazione di una responsabilità della Fondazione ricorrente (e per essa della consulente che ne seguiva le pratiche) in sede di gestione del denaro pubblico erogatole: alla Fondazione si addebita, pertanto, una violazione degli obblighi da essa assunti, sotto i profili della culpa in vigilando, in merito alla corretta gestione dei capitali che le erano stati affidati, e della culpa in eligendo, quanto alla scelta della consulente a cui è stato assegnato il compito di prendersi cura delle pratiche di finanziamento. Ne discende che, pur senza entrare in valutazioni circa la fondatezza o meno dei rilievi mossi alla ricorrente, si tratta, comunque, di addebiti aventi ad oggetto pretesi inadempimenti nella fase di esecuzione dei rapporti nascente dai finanziamenti erogati e non la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il conseguimento dei medesimi.

3.5. In altre parole, in base ai criteri esposti nei paragrafi precedenti è evidente che, nei confronti del provvedimento impugnato, la posizione della Fondazione ricorrente ha natura di diritto soggettivo a conservare le somme a suo tempo percepite: di qui la devoluzione della controversia instaurata con il ricorso in epigrafe alla giurisdizione ordinaria.

4. In definitiva, alla luce di quanto si è finora detto, ai sensi degli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere della controversia con esso proposta.

4.1. In applicazione dell’art. 11 c.p.a., deve, poi, essere indicato il giudice ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione per la medesima controversia, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio di cui all’art. 11 cit., comma 2, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze che fossero già intervenute.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità della questione di giurisdizione trattata.

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