TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-02-05, n. 202402142
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Testo completo
Pubblicato il 05/02/2024
N. 02142/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12513/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12513 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Yousave Spa, Soc Cogne Acciai Speciali Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati C V, M P, G C, F T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Corbyons - Protto in Roma, via Cicerone, 44;
contro
Gse - Gestore per i Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, A P, P F, con domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via Panama, 68;
Enea - Agenzia Nazionale per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e Lo Sviluppo Economico Sostenibile, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del G.S.E. S.p.A. in data 26 luglio 2016, prot. GSE/P20160067896, ricevuta il successivo 11 agosto 2016, avente per oggetto il rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 03579950167115R161, presentata dalla società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore per i Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 31.12.2013 la Yousave S.p.A. (ora ENEL X ITALIA S.r.l.) presentava al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), per conto della Cogne Acciai Speciali S.p.A., una Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e delle Linee Guida contenute nell’Allegato A alla delibera EEN 09/11 dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2001 e ss.mm.ii.
La PPPM aveva ad oggetto l’installazione di una nuova linea per il trattamento termico degli acciai speciali prodotti dalla Cogne Acciai all’interno del proprio stabilimento.
Secondo la PPPM, l’utilizzo del forno a gas facente parte della nuova linea di trattamento, in luogo di un forno elettrico ad atmosfera controllata presente nella linea preesistente (il forno elettrico denominato CH2), avrebbe consentito i medesimi trattamenti termici “ con un ingente risparmio di energia elettrica ”.
A seguito dell’istruttoria effettuata dell’ENEA e della conseguente revisione della PPPM, il GSE, con nota in data 15.4.2014, comunicava alla Yousave l’accoglimento della PPPM revisionata.
Conseguentemente, in data 13.2.2015, la Yousave presentava la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0357995016715R161 relativa al periodo compreso tra il 7.1.2014 e il 6.1.2015.
Il GSE, previo rituale invio del preavviso di diniego ex art. 10- bis l. n. 241/1990, con nota prot. GSE/P20160067896 del 26.7.2016 comunicava alla Yousave il rigetto della RVC, atteso che – secondo quanto ritenuto nella motivazione - i chiarimenti forniti in riscontro al preavviso di rigetto avevano consentito di superare la contestazione relativa al programma di misura utilizzato ed all’algoritmo proposto, ma avevano acclarato che il valore di baseline proposto non risultava corretto in quanto i risparmi medi ponderati, pari all'incirca al 50%, determinati dalla Yousave, risultavano “ significativamente superiori ai risparmi medi conseguibili mediante progetti di efficienza energetica che prevedano l'installazione di soluzioni impiantistiche analoghe a quella oggetto dell'intervento ”.
2.- Con ricorso notificato in data 31.10.2016 e ritualmente depositato, la Yousave e la Cogne Acciai impugnavano, con contestuale istanza cautelare, l’anzidetto provvedimento di rigetto della RVC di cui alla nota del 26.7.2016 e gli atti connessi, ivi compreso il preavviso di rigetto, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione dell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione del principio del legittimo affidamento ”, in quanto il GSE, con il provvedimento di rigetto della RVC, avrebbe dato luogo ad un procedimento di secondo grado, volto non alla verifica della RVC, ma ad una nuova valutazione della PPPM, con ciò violando anche il legittimo affidamento ingenerato a seguito dell’approvazione della stessa PPPM;
II. “ Violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ” in quanto il GSE non avrebbe valutato e confutato le osservazioni presentate in data 27.5.2016 a seguito del preavviso di rigetto;
III. “ Violazione delle disposizioni in materia di baseline e di addizionalità, e in particolare dell’art. 1 delle Linee Guida, della Guida Operativa/3.1 di ENEA e degli artt. 6, comma 2, e 15, comma 2 del D.M. 28 dicembre 2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta e contraddittorietà” , in quanto con il provvedimento di rigetto della RVC il GSE ha sostanzialmente revocato in dubbio l’addizionalità dell’intervento oggetto della PPPM già approvata, ciò in aperto contrasto con la nozione di baseline ricavabile dalle Linee Giuda e dalla Guida Operativa dell’ENEA e, in ogni caso, il GSE non avrebbe fornito alcuna motivazione delle ragioni che lo avrebbero indotto a sostenere che il valore di baseline proposto non rappresenti il consumo della soluzione tecnologica standard installabile e ad affermare, invece, che la baseline sia costituita da impianti analoghi a quello oggetto dell’intervento di PPPM.
3.- In data 13.12.2016 il GSE si costituiva per resistere al ricorso, depositando memoria e documenti.
4.- Alla camera di consiglio del 16.12.2016 le ricorrenti rinunciavano all’istanza cautelare.
5.- Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.10.2020 e ritualmente depositato, le ricorrenti, richiamando l’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020, contestavano ulteriormente, per dedurre l’illegittimità sopravvenuta degli atti gravati, la violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/90 e dell’art. 42 del d. lgs. n. 28/2011, così come modificato dal ridetto D.L. n. 76/2020. In particolare, deducevano la violazione del termine di 18 mesi ex art. 21 nonies L. 241/1990, come richiamato dall’art. 42 D.lgs 22/2011 a seguito della novella del D.L. 76/2020, art. 56.
6.- In data 18.8.2020 la Cogne Acciai presentava al GSE l’istanza ex art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, chiedendo la revoca dei provvedimenti impugnati dalla Yousave ed il riconoscimento di tutti i Titoli di Efficienza Energetica.
Analoga istanza veniva presentata in data 29.12.2020 da Enel SI S.r.l., ora Enel X S.r.l., subentrata alla Yousave nella titolarità della PPPM e delle RVC oggetto del presente ricorso.
Con nota in data 30.11.2021 il GSE comunicava alla Cogne Acciai il rigetto dell’istanza ex art. 56 stante la carenza di legittimazione in capo alla Cogne Acciai.
Con nota in data 22.4.2022 il GSE, anche a seguito della proposizione di un ricorso avverso il silenzio (R.G. 3754/2022), comunicava alla Enel X il rigetto dell’istanza ex art. 56 presentata in data 29.12.2020, per i seguenti motivi:
“- l’art. 56 del D.L. n. 76/2020, comma 8, si applichi ai soli provvedimenti di annullamento d’ufficio in corso o decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi e non anche, come nel caso di specie, ai provvedimenti con i quali il GSE ha disposto il rigetto della richiesta di verifica e certificazione, valutata ai sensi dell’art. 16 delle L.G. EEN 9/11;
- l’art. 42, comma 3, primo periodo, del D. Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, lett. a, del D.L. 76/2020, non può essere applicato al caso di specie, in quanto tale norma ha una portata precettiva espressamente riferita alle sole violazioni rilevanti che comportano la decadenza dal diritto all’ottenimento dell’incentivo già riconosciuto all’esito del potere di verifica e controllo e non anche al diverso caso, quale è quello in oggetto, in cui il GSE abbia disposto il mero rigetto della RVC proposta dall’operatore ”.
I predetti provvedimenti di rigetto venivano impugnati dalla Cogne Acciai (R.G. 1568/2022) e dalla Enel X (R.G. 7948/2022).
Con sentenza n. 8822/2022 (giudizio R.G. 1568/2022), in accoglimento dell’istanza presentata dalla Cogne Acciai, questo TAR dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso (R.G. 7948/2022) proposto da Enel X risulta tutt’ora pendente e, con memoria depositata in data 22.12.2023, se ne chiede la riunione all’odierno giudizio in epigrafe indicato per ragioni di connessione.
7.- All’udienza straordinaria del 26 gennaio 2024, in vista della quale le parti depositavano memorie difensive, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- Preliminarmente, considerato che l’opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse tra loro è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale le cause pendono ai sensi dell’art. 70 c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. VI, 30.7.2018, n. 4647), il Collegio ritiene di non accogliere l’istanza di riunione del ricorso pendente dinanzi a questo Tribunale distinto al n.r.g.