TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-26, n. 202307149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-26, n. 202307149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307149
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 07149/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03018/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto emesso in data 1.12.2019 con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente, presentata il 15.01.2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.

L’Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall’interessato, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis , legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza del reddito in particolare “ nell’anno 2016 ”.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’odierno istante, deducendo un unico articolato motivo di diritto rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 lett. f) della legge 91/92 e della circolare del ministero degli interni del 5/1/2007 prot. n. k.60.1: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti ”.

A fondamento del gravame lamenta essenzialmente che l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto l’insufficienza del reddito nell’anno 2016, producendo a comprova di quanto dedotto la certificazione Unica Persone fisiche dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2016, dalla quale risulta una dichiarazione di redditi dell’istante pari ad € 12.024,00 e una dichiarazione della moglie che dichiara redditi pari ad € 6.017,00, per un reddito cumulativo di € 18.041,00 che supera ampiamente i parametri minimi.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando anche la documentazione inerente al procedimento nonché la relazione ministeriale.

In vista della discussione il ricorrente ha depositato memorie e documenti in data 24.02.2023 e, alla pubblica udienza del 12 aprile 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.

Giova premettere un richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (

TAR

Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22).

Va osservato, in via preliminare, che nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766;
id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato;
in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690;
id., 19 febbraio 2018, n. 1902;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr.,

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