TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-11-25, n. 202406525
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2024
N. 06525/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02962/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Romeo Goni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A002A3CB28, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Reggia di Caserta, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Consorzio Stabile Lga Service S.C.A.R.L., non costituito in giudizio;
B.S.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina di aggiudicazione e di affidamento prot. 2534 del 20 marzo 2024, con cui è stato «aggiudica[to] l’appalto per il “servizio di manutenzione programmata, pulizia, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Reggia” in favore dell’O.E. RTI BSF - CONSORZIO LGA con sede a Caltanissetta in Piersanti Mattarella, 2 CF: 01769040856», comunicata in data 8 aprile 2024;
del verbale di gara n. 4 dell’11 dicembre 2023 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui quest’ultima ha ammesso alla valutazione tecnica l’RTI B.S.F., a seguito della richiesta di soccorso istruttorio effettuato dal Rup, come risultante dal verbale di gara n. 2;
dell’art. 6.3, lett. b), del Disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso che sia applicabile anche alla « certificazione SA 8000 circa la responsabilità sociale dell’impresa » la previsione secondo cui « La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, punto 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008 », ovvero nella parte in cui non prevede che la «certificazione SA8000 circa la responsabilità sociale dell’impresa» debba essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato SAI/SAAS con contestuale istanza, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.
per l’annullamento
del diniego parziale opposto da Reggia di Caserta, in data 16 maggio 2024, sull’istanza di accesso agli atti presentata da Romeo in data 16 aprile 2024
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente all’ostensione degli atti richiesti
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BSF S.R.L. il 22\7\2024 :
PER IMPUGNARE IN VIA INCIDENTALE, NEI LIMITI DI INTERESSE DELL’ODIERNA DEDUCENTE,
i medesimi provvedimenti ex adverso impugnati col ricorso principale e, in genere, gli atti della procedura indetta per l’affidamento del “servizio di manutenzione programmata, pulizia, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Reggia”, nonché la lex specialis della gara, in particolare, l’art. 6.3, lett. b), del Disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso infra esposto, nonché, in genere, gli atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali;
NONCHÉ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 116 C.P.A.
per ottenere, dalla Stazione appaltante, l’ostensione e il rilascio della documentazione pro-dotta in gara dalla ricorrente Romeo Goni s.p.a. senza oscuramenti di sorta, impugnandosi, prudenzialmente l’accesso parziale consentito, con conseguente condanna della Stazione appaltante ad esibire, senza alcuna limitazione, la chiesta documentazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROMEO GESTIONI S.P.A. il 29\7\2024:
l’annullamento
della determina di aggiudicazione e di affidamento prot. 2534 del 20 marzo 2024, con cui è stato «aggiudica[to] l’appalto per il “servizio di manutenzione programmata, pulizia, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Reggia” in favore dell’O.E. RTI BSF - CONSORZIO LGA con sede a Caltanissetta in Piersanti Mattarella, 2 CF: 01769040856», comunicata in data 8 aprile 2024;
del verbale di gara n. 4 dell’11 dicembre 2023 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui quest’ultima ha ammesso alla valutazione tecnica l’RTI B.S.F., a seguito della richiesta di soccorso istruttorio effettuato dal Rup, come risultante dal verbale di gara n. 2;
dell’art. 6.3, lett. b), del Disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso che sia applicabile anche alla «certificazione SA 8000 circa la responsabilità sociale dell’impresa»
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Reggia di Caserta, del Ministero della Cultura e della B.S.F. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando trasmesso alla GUUE e pubblicato sulla GU in data 28 agosto 2023, la Reggia di Caserta ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 per il “ servizio di manutenzione programmata, pulizia, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano – Reggia di Caserta ” – (CIG A002A3CB28), della durata di 36 mesi, con valore totale stimato in € 2.940.605,78, iva esclusa e da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. La gara è stata aggiudicata alla odierna controinteressata e la ricorrente si è posizionata seconda in graduatoria.
3. Il fulcro della presente controversia, per quanto siano plurime le censure della ricorrente e le controdeduzioni avversarie, attiene alla prospettata violazione dell’art. 6 del Disciplinare di gara « Requisiti di partecipazione speciale », con riguardo al possesso delle certificazioni attestanti i « Requisiti di capacità tecnica e professionale» (punto 6.3) e, con particolare riferimento, alla certificazione SA 8000 relativa alla “ Responsabilità sociale dell’impresa ” e alla certificazione ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) concernente lo standard internazionale per un “ Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ”.
Secondo tale disposizione della lex specialis : “La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, punto 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008 […]».
4. In data 2 novembre 2023, in sede di apertura delle buste amministrative dei partecipanti, la Commissione, rilevata per il RTI B.S.F. la mancanza della certificazione ISO/IEC 27001:2013(ISO 27001), ha avviato il soccorso istruttorio. La concorrente ha quindi integrato la propria documentazione amministrativa con il documento mancante e la Commissione l’ha ammessa alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica (cfr. verbale di gara n. 3).
5. Nella seduta di gara del 4 marzo 2024, la Commissione ha predisposto la graduatoria finale di gara (verbale di gara n. 9) da cui è risultato, come primo graduato, il RTI B.S.F.-Consorzio LGA con un punteggio complessivo pari a 88,84 punti (di cui 60,73 punti su 70 per l’offerta tecnica e 28,11 punti su 30 per l’offerta economica), mentre l’odierna ricorrente si è posizionata seconda, con un punteggio totale complessivo pari a 88,20 punti (di cui 58,20 punti su 70 per l’offerta tecnica e 30 punti su 30 per l’offerta economica).
6. La stazione appaltante ha quindi comunicato l’aggiudicazione ai concorrenti il giorno 8 aprile 2024 con il contestuale sollecito, reso ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, di comunicare eventuali richieste di oscuramento dei dati relativi ad informazioni costituenti segreti tecnici e commerciali e con l’avvertimento che “ decorso il termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento della presente la scrivente amministrazione, in mancanza di riscontro, renderà disponibili i dati comunicati in sede di offerta; diversamente, in caso di richieste di oscuramento, l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 36, comma 5, qualora non condividesse le ragioni di segretezza rappresentate dall’offerente, renderà disponibili le parti oscurate decorsi i termini di dieci giorni, in mancanza di impugnazione al Tar, dalla comunicazione opportunamente trasmessa all’operatore ”.
7. La ricorrente ha formulato la richiesta di oscuramento di parte dei propri documenti di gara e, in data 16 aprile 2024, ha inoltrato istanza di accesso ai verbali e alla documentazione presentata dall’aggiudicatario.
8. L’istanza è stata parzialmente accolta in data 23 aprile 2024. La stazione appaltante ha reso conoscibile infatti solo l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, oscurata delle parti ritenute afferenti segreti tecnici e commerciali, in aderenza alla sua richiesta, ma non è stata resa conoscibile la documentazione amministrativa relativa alla disposizione della lex specialis sopra riportata.
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