TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-10-07, n. 202401805
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Testo completo
Pubblicato il 07/10/2024
N. 01805/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02035/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2035 del 2022, proposto da
Grassi Junior Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- della nota datata 30.9.2022, Prt.G. n. 0013720/2022 del 5.10.2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri sul Mare;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri sul Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data 26.6.2022 la società ricorrente ha richiesto al Comune intimato il rilascio di nuova concessione demaniale marittima rispetto a quella in precedenza ottenuta, ai fini del riposizionamento di manufatto destinato a chiosco – biglietteria e con collocazione sul lato destro del torrente Bonea (guardando dal mare), stanti le interferenze tra l’originaria concessione ed il sedime di sottoservizi destinati ad altre attività (v. doc. 10 depositato da parte ricorrente in allegato al ricorso).
Nella nota datata 30.9.2022, Prt.G. n. 0013720/2022 del 5.10.2022, del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri sul Mare si legge quanto segue:
“ In riferimento alla nota di diffida da parte dell'Avvocato Antonio Messina per conto del signor Paolo Grassi, acquisita agli atti del Comune di Vietri sul Mare al prot n. 11459 del 17/08/2022, intesa ad ottenere l'immediato rilascio di concessione demaniale marittima per il "posizionamento chiosco biglietteria alla frazione marittima sul Iato sinistro del fiume Bonea" a carattere temporaneo, trattandosi di area diversa da quella originariamente rilasciata, lo scrivente allo stato non può procedere nell'istruttoria e, conseguentemente, all'adozione dell'eventuale atto concessorio, in quanto, come già da richiesta formale rivolta all'Amministrazione Comunale, è ancora in attesa degli indirizzi di programmazione che l'amministrazione deve fornire al fine di rilasciare nuove concessioni, atteso che non è presente un atto di programmazione specifico della gestione del demanio marittimo ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 5.12.2022 e depositato in data 7.12.2022) la ricorrente ha censurato tale atto per i seguenti motivi:
“ I. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE R.D. 30.3.1942, N. 327, RECANTE IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE; D.P.R. 15.2.1952, N. 328, RECANTE IL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE; LEGGE N. 494 DEL 4.12.1993; LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990; ARTT. 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO – SVIAMENTO DI POTERE ”;
non vi sarebbe alcuna disposizione che subordina il rilascio di concessione demaniale marittima alla previa acquisizione degli indirizzi di programmazione resi dall’amministrazione; in sostanza, si tratterebbe di giustificazione del tutto estranea al panorama normativo in materia e che si risolverebbe in un rinvio sine die dell’istruttoria della pratica e del rilascio del titolo concessorio; il Comune avrebbe quindi dovuto completare l’istruttoria e rilasciare il provvedimento richiesto;
“ II. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE R.D. 30.3.1942, N. 327, RECANTE IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE; D.P.R. 15.2.1952, N. 328, RECANTE IL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE; LEGGE N. 494 DEL 4.12.1993; ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7.08.1990. ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ”;
la motivazione dell’atto impugnato sarebbe poi del tutto carente in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, non indicando: le disposizioni che impongono l’adozione di tali indirizzi di programmazione pena l’impossibilità di rilasciare concessioni demaniali; il percorso logico-giuridico alla base di tale decisione; i motivi che hanno spinto l’ente a ritenere indispensabili tali indirizzi per il rilascio del provvedimento di cui si discute, mentre in precedenza il Comune avrebbe rilasciato tali