TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-07, n. 202303680
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2023
N. 03680/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2012, proposto da
Azienda Agricola Canicarao S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Carbonaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Ferraù in NI, Via Nicola Coviello, 25;
contro
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
- del provvedimento di decadenza n. 8 del 22 febbraio 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con domanda n. 54710641959 del 14 luglio 2005, l’Azienda Agricola Canicarao S.S., chiedeva di partecipare alla Misura F, sub Azione F1b, “ Introduzione e/o mantenimento dei metodi dell’agricoltura e della zootecnia biologica ”, di cui al bando pubblicato nella G.U.R.G. n. 21 del 20 maggio 2005, in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia (P.S.R. 2000/2006).
L’aiuto veniva chiesto per una superficie di ha 47,55, a decorrere dalla campagna agraria 2008 e con un impegno quinquennale.
Con provvedimento n. 8 del 22 febbraio 2012, l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari comunicava all’Azienda la decadenza totale dagli aiuti ricevuti, per la seguente ragione “ Mancato adempimento dell’obbligo di adesione all’azione dell’intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell’impegno iniziale come prevede il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana il paragrafo “Criteri generali di accesso e disposizioni applicative” - Azione F1B I comma del punto “Condizioni e obblighi per l’adesione all’impegno” e ribadito al decimo capoverso del Punto B della circolare 291 del 24/01/2001, pubblicati sul supplemento ordinario della GURS parte prima n.5 del 02/02/2001, a cui rimanda l’articolo 7 del Bando relativo alla misura F pubblicato sul supplemento ordinario della GURS parte prima n.21 del 20/05/2005 ”.
In particolare, così come meglio esplicitato nella comunicazione di cui agli artt. 8 e 9 della l.r. 30