TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-10-22, n. 201309071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-10-22, n. 201309071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201309071
Data del deposito : 22 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03163/1997 REG.RIC.

N. 09071/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03163/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3163 del 1997, proposto da:
B G, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Flaminia n. 79;

contro

Ministero delle Finanze (ora Ministero dell’economia e delle finanze), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato ex lege presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento dell’Ufficio registro demanio del Dipartimento delle entrate - Direzione Regionale delle entrate del Ministero delle Finanze di cui al prot. n. 5550 del 28.12.1996, con il quale è stato intimato al sig. Giorgio Bonacci il pagamento per “ l’occupazione abusiva/senza titolo di un alloggio demaniale, sito in Roma, Palazzo Blumenshil (via Vittorio Colonna 1) … l’indennizzo di L. 351.302.717 - salvo conguaglio - per il periodo dal 4 giugno 1990 al 31 dicembre 1996 ”;

nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze (ora Ministero dell’economia e delle finanze);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Giorgio Bonacci, con il ricorso in trattazione, notificato in data 27.2.1997 e depositato in data 11.3.1997, ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio registro demanio del Dipartimento delle entrate - Direzione Regionale delle entrate del Ministero delle Finanze di cui al prot. n. 5550 del 28.12.1996, con il quale gli è stato intimato il pagamento per “ l’occupazione abusiva/senza titolo di un alloggio demaniale, sito in Roma, Palazzo Blumenshil (via Vittorio Colonna 1) … l’indennizzo di L. 351.302.717 - salvo conguaglio - per il periodo dal 4 giugno 1990 al 31 dicembre 1996 ”. Dopo avere premesso la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito, ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed eccesso di potere per violazione dei principi in materie di adeguamento della misura dei canoni demaniali .

Il ricorrente occupa da molto tempo un appartamento situato in Roma, alla via Vittoria Colonna n. 1, in virtù di un contratto di locazione stipulato con i Conti Blumensthil nel 1940;
l’immobile è pervenuto a fare data dal 1979 allo Stato a seguito di devoluzione ereditaria e successivamente, a decorrere dal 1990, è stato classificato nel demanio pubblico dello Stato.

Con il provvedimento di cui al prot. n. 78228/90 l’Intendenza di Finanza di Roma, ritenendo che l’occupazione del ricorrente fosse senza titolo, gli ha ordinato la riconsegna dell’immobile;
il detto provvedimento è stato impugnato con ricorso dinanzi a questo Tribunale di cui al rg. n. 7285 del 1993 e gli effetti sono stati sospesi con l’ordinanza cautelare n. 1292/1993 del 27.5.1993.

Il richiamato articolo 16, che per principio giurisprudenziale consolidato troverebbe applicazione per tutte le concessioni di beni immobili pubblici, e non solo per gli alloggi concessi dallo Stato ai propri dipendenti, prevede un aumento del canone nella misura del 40% del canone praticato sul libero mercato con successivo aumento nella misura del 15% annuo e, pertanto, visto che nel 1978, il canone corrisposto alla proprietà, in virtù di regolare contratto di locazione privatistico, era pari a lire 180.000 mensile, l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare secondo il predetto criterio il canone da richiedere al ricorrente, pervenendo, di conseguenza, ad un importo complessivo, che tenuto conto dei coefficienti di rivalutazione e di aggiornamento introdotti nel 1995, ammonterebbe, per l’indicato periodo dal 4.6.1990 al 31.12.1996, a lire 74.013.771, già interamente corrisposti, anche in misura di poco superiore, dal ricorrente con il bollettino del 20.12.1996, ossia in data antecedente a quella di notificazione del provvedimento impugnato.

In via subordinata, anche prendendo come riferimento l’intero importo di lire 180.000, che rappresentava l’effettivo prezzo di mercato e non invece il 40% di questo, comunque, per il medesimo periodo, secondo il criterio di calcolo di cui in precedenza, ne conseguirebbe un importo complessivo di lire 153.395.084, con la conseguenza che, detratta la somma già corrisposta con il richiamato bollettino del dicembre 1996, il ricorrente sarebbe debitore nei confronti dell’amministrazione soltanto della residua somma di lire 77.920.694.

2- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento.

Il provvedimento impugnato sarebbe, peraltro, privo di una idonea motivazione relativamente ai criteri in concreto adottati da parte dell’amministrazione al fine di addivenire alla quantificazione della somma complessivamente richiesta;
inoltre, sarebbe erroneo il presupposto sulla base del quale il predetto calcolo è stato predisposto, atteso che il ricorrente non potrebbe essere correttamente qualificato in termini di occupante abusivo dell’immobile, essendone invece occupante legittimo, come peraltro espressamente riconosciuto con l’ordinanza cautelare di accoglimento n. 1292/1993 del 27.5.1993, resa nel giudizio di cui al rg. n. 7285/1993, con il quale è stata, appunto, impugnata l’ordinanza di rilascio dell’immobile di cui trattasi del 1993, adottata dall’amministrazione proprio sulla base del presupposto che si trattasse di un’occupazione abusiva.

Infine, l’importo richiesto con il provvedimento impugnato sarebbe di entità notevolmente superiore ai prezzi di mercato praticati nel predetto periodo nonché al canone mensile comunicato dal Registro del demanio, sebbene comprensivo del contributo di rivalutazione e di quello di aggiornamento.

Il Ministero delle Finanze si è costituto in giudizio in data 18.3.1997 con comparsa di mera forma.

Con l’ordinanza n. 735/1997 del 27.3.1997 è stata accolta, limitatamente all’indennizzo pregresso, l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Con il decreto presidenziale n. 1849/2013 del 28.1.2013 è stata dichiarata la perenzione del ricorso ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato 3 c.p.a. ;
con l’istanza di del 14.5.2013 il ricorrente, dichiarando di avere ancora interesse alla trattazione nel merito del ricorso, ha chiesto che venisse revocato il decreto di perenzione con conseguente fissazione dell’udienza di merito ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 dell’allegato 3 al c.p.a. .

Con memoria del 18.7.2013 il ricorrente, dato atto che l’amministrazione non aveva provveduto al deposto né di scritti difensivi né di documentazione integrativa, ha ribadito i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo, riservandosi ulteriori difese in sede di replica;
con la successiva memoria di replica dell’11.9.2013, dopo avere ribadito la mancanza di attività processuale e amministrativa, il ricorrente ha insistito ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9.10.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati di parte come da separato verbale di causa.

Con il provvedimento dell’Ufficio registro demanio del Dipartimento delle entrate - Direzione Regionale delle entrate del Ministero delle Finanze di cui al prot. n. 7313 del 3.2.1997 (in realtà dovrebbe essere 3.2.1998), impugnato con il ricorso connesso di cui al rg. n. 4573/1998, chiamato alla medesima pubblica udienza del 9.10.2013, è stato intimato al sig. Giorgio Bonacci il pagamento per “ l’occupazione abusiva/senza titolo di un alloggio demaniale, sito in Roma, Palazzo Blumenshil (via Vittorio Colonna 1) … l’indennizzo di L. 288.797.800 ( + L. 16.920.000 di interessi) - salvo conguaglio - per il periodo dal 4 giugno 1990 al 31 dicembre 1997 ”;
il detto provvedimento è stato adottato, per espressa indicazione testuale ivi contenuta in annullamento e sostituzione del precedente provvedimento di cui al prot. n. 5550 del 28.12.1996, oggetto del ricorso in trattazione. Ne consegue che, nelle more della trattazione nel merito del ricorso, essendo stato annullato in autotutela il provvedimento impugnato, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla trattazione nel merito del ricorso, interesse che, invece, si è spostato sul provvedimento contestualmente adottato in sostituzione.

In considerazione anche della circostanza che, in virtù dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensiva, incentrata sul pericolo di danno, non sono derivate conseguenze per il ricorrente, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.

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