TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-04-20, n. 201702167
Sentenza
20 aprile 2017
Sentenza
20 aprile 2017
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2017
N. 02167/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06091/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2013, proposto da TR BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Calicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro D'Angiolillo in Napoli, via Nicola Nicolini, 39;
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio della corte d'appello di Napoli sez III civile n.1342/2012 (legge n.89 del 2001) del 10 ottobre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Rilevato, in punto di fatto, che:
-) parte ricorrente dimostra che la Corte d’Appello di Napoli con decreto 1342/2012, nell’ambito di un giudizio instaurato ex lege 89/2001, ha condannato il ministero della Giustizia, al pagamento di €.8100,00 oltre interessi dalla pubblicazione al soddisfo ed € 930,00 (oltre IVA e CPA) a titolo di spese legali, in favore di TR TT;
- il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ente debitore (28 gennaio 2013) ed è passato in giudicato come da attestazione in atti;
Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);
II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:
-) di disporre l’esecuzione del titolo suindicato;
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista