TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-04-20, n. 201702167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-04-20, n. 201702167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201702167
Data del deposito : 20 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2017

N. 02167/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06091/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2013, proposto da P B, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro D'Angiolillo in Napoli, via Nicola Nicolini, 39;

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto decisorio della corte d'appello di Napoli sez III civile n.1342/2012 (legge n.89 del 2001) del 10 ottobre 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Rilevato, in punto di fatto, che:

-) parte ricorrente dimostra che la Corte d’Appello di Napoli con decreto 1342/2012, nell’ambito di un giudizio instaurato ex lege 89/2001, ha condannato il ministero della Giustizia, al pagamento di €.8100,00 oltre interessi dalla pubblicazione al soddisfo ed € 930,00 (oltre IVA e CPA) a titolo di spese legali, in favore di Patrizio Bellotti;

- il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ente debitore (28 gennaio 2013) ed è passato in giudicato come da attestazione in atti;

Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);

II.

Considerato che

parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:

-) di disporre l’esecuzione del titolo suindicato;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite;

III. Quanto alle spese del presente giudizio,

Considerato che:

-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez.

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