TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-27, n. 202410637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-27, n. 202410637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410637
Data del deposito : 27 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2024

N. 10637/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15338/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15338 del 2016, proposto da Centro Produzione Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, al largo Ecuador n. 6 e domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione V Emittenza radiotelevisiva. Contributi;

nei confronti

Super 3 Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-della determinazione Prot. 61550 del 30.9.2016 emessa dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali -Divisione V - Emittenza radiotelevisiva -Contributi e del relativo allegato A, nella parte in cui viene erroneamente determinato l'indennizzo dovuto alla ricorrente senza tenere conto del corretto inquadramento in graduatoria stilata per la Regione Lazio;

- di ogni altro atto ai predetti preordinato, compreso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

- nonché per il risarcimento del danno patrimoniale riveniente alla CPS dall'illegittima e ingiusta esclusione dall'erronea attribuzione di un punteggio in graduatoria che non ha tenuto conto dei propri canali e del proprio patrimonio nonché dal mancato inserimento dei propri canali nel Master Plan.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente, titolare dell’emittente Gari Tv che trasmetteva, in analogico, sul CH 67, nella Regione Lazio, si duole della ritenuta erronea determinazione dell’indennizzo riconosciutole in esito alla procedura di assegnazione delle frequenze in digitale, in occasione dello swich off dall’analogico. La quantificazione contestata sarebbe derivata, in tesi, dalla propria non utile posizione in graduatoria determinata, a sua volta, dalla, sempre in tesi, erronea considerazione alla copertura della popolazione assicurata dalla ricorrente con il proprio segnale in analogico e dall’inserimento nel Master Plan di un numero di impianti inferiore a quelli legittimamente eserciti dalla stessa.

II. Il gravame all’esame del Collegio è affidato ai seguenti motivi di censura:

Eccesso di potere - Ingiustizia manifesta difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del provvedimento e della procedura. Eccesso di potere per difetto di presupposto e motivazione. Violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, Errata motivazione, difetto assoluto del presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà e vessatorietà;
Violazione e mancata applicazione di Legge
”.

Deduce sul punto parte ricorrente:

- che nella elaborazione del Master Plan, recante elenco per ogni emittente dei canali legittimamente eserciti alla data di pubblicazione del bando di assegnazione delle frequenze (5 settembre 2012), non sarebbero stati inclusi tutti gli impianti legittimamente eserciti, essendo stati ingiustamente esclusi quelli operativi in ragione di autorizzazioni provvisorie;

- che, in ogni caso, nella valutazione del grado di "copertura" del segnale dell'emittente Gari tv ai fini della collocazione nella graduatoria per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze digitali per l'area Lazio, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto considerare anche la "copertura" relativa agli impianti illegittimamente non inseriti nel Master Plan, siccome indicati nella domanda presentata dalla società ricorrente per la citata emittente.

Pretende, poi, parte ricorrente, con il predetto ricorso, il risarcimento del danno, deducendo che “ il mancato inserimento dei canali di cui alla domanda di indennizzo del 4/10/2022, salvo maggiore quantificazione, ha determinato un minor indennizzo, quantificato per difetto, di circa € 3.400.000,00 ”.

III. Si è costituita l’Amministrazione resistente, deducendo in primis la violazione del principio del ne bis in idem. La posizione della ricorrente nella graduatoria per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in digitale ed i contenuti del Master Plan, con riguardo agli impianti della stessa ivi inclusi, sui quali si attagliano tutte le censure in ricorso e che rappresentano il presupposto giuridico della determinazione dell’indennizzo gravato, sarebbero state, rispettivamente, già oggetto di ricorso e di definitivo vaglio giurisdizionale, favorevole alla P.A., giusta sentenze del Tar Lazio Roma nn. 4465/2017 e 14147/2020, confermate in appello.

Contesta altresì la tardività della impugnazione, per non essere state gravate le rideterminazioni degli indennizzi alle aventi diritto avvenute nel 2013 e nel 2015 ed in ogni caso l’esistenza stessa del danno preteso.

IV. In vista della udienza pubblica del 7 maggio 2024 le parti hanno depositato istanze di passaggio in decisione.

V. Alla suindicata udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

VI. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente. In effetti solo con la Determinazione 60454 del 28 settembre 2016 la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi di cui al D.M. 23 gennaio 2012, recante disciplina della “ Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz ”, è stata dichiarata “ conclusa ”, sicché i precedenti provvedimenti di ripartizione degli indennizzi devono essere considerati provvisori e, pertanto, non definitivamente lesivi delle ragioni della ricorrente.

VII. Tanto premesso il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

VII.

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