TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2017-07-05, n. 201701137
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Pubblicato il 05/07/2017
N. 01137/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2017, proposto da:
N I, rappresentato e difeso dall'avvocato T T, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Dogana Vecchia, n. 40;
contro
Comune di Agropoli, Agenzia Campana Per L'Edilizia Residenziale, Seconda Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Erp di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
II Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Roma, n. 61;
nei confronti di
Antonio Vaina, Giovanna Di Matteo, Anna Teresa Salati, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
a – della nota prot. 3391 del 21 marzo 2017 della II Commissione Assegnazione Alloggi ERP di Salerno recante comunicazione della esclusione dalla graduatoria definitiva con riferimento al bando di concorso, indetto dal Comune di Agropoli, per l'assegnazione di n°10 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b- della graduatoria definitiva predisposta dalla II Commissione sub a), riformulata in data 6.3.2017 e successivamente pubblicata, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non risulta inserito nell'elenco degli utilmente collocati e risulta incluso nell'elenco alfabetico degli esclusi in quanto componente di nucleo familiare già assegnatario di alloggio ERP in Agropoli;
c- della nota prot. 11313 del 23.03.2017, a firma del Funzionario Area Affari Generali -Servizi Sociali del Comune di Agropoli, recante comunicazione della chiusura della istruttoria e di pubblicazione della graduatoria sub b);
d- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, tra cui, ove e per quanto occorra, del verbale con cui è stata formalizzata la esclusione, conosciuto solo negli estremi, con riserva di motivi aggiunti e del bando di concorso prot. 15166 del 12 giugno 2013, laddove un'interpretazione errata delle sue disposizioni legittimasse l'esclusione del ricorrente, e segnatamente nella parte in cui dovesse prevedere requisiti di partecipazione e di assegnazione ulteriori, rispetto a quelli previsti dall'art. 2 della l. r. Campania n. 18/1997;
- nonché per il riconoscimento del diritto ad essere reinserito utilmente nella graduatoria definitiva relativa al bando di concorso indetto dal Comune di Agropoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della