TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-14, n. 202112931

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-14, n. 202112931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112931
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2021

N. 12931/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05463/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5463 del 2021, proposto da
Cred.It Società Finanziaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D G, E P, P C, Niccolò Maria D'Alessandro e M A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A D G in Roma, via di San Basilio 61;

contro

Banca d'Italia, in persona del Governatore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D L L, M C, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari ai sensi degli art. 55 e 56 CPA

- del provvedimento prot. n. 0713919/21 del 4.5.2021, della Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza (903) Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari, (025), avente ad oggetto “Cred.it S.p.A. – Istanza di autorizzazione all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Provvedimento definitivo di diniego” laddove ha negato l'autorizzazione ritenendo insussistenti i requisiti concernenti la correttezza dei soci, l'inadeguatezza della governance e la non plausibilità del programma di attività, oltre che l'insussistenza del patrimonio e della solidità patrimoniale al 31.12.215 e al 31.12.2016;

- della nota prot. n. 0714150/21 del 4.5.2021, della Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (903), Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari Finanziari (025), avente ad oggetto “Cred.it S.p.a. – Provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993. Trasmissione”, comunicato via PEC alla società ricorrente in pari data 4.5.2021, con cui è stato trasmesso il provvedimento definitivo di diniego sopraindicato;

- della nota prot. n. 0383155/21 del 9.3.2021, della Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (903), Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari Finanziari (025), avente ad oggetto “Cred.it Società Finanziaria S.p.a. Comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB”,

- della Circolare n. 288 del 3.4.2015 della Banca d'Italia, recante “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, in parte qua;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo ai provvedimenti sopra indicati, ancorché non cognito

NONCHE'

per l'accertamento del diritto della Cred.it Società Finanziaria s.p.a. allo svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria;

per l'autorizzazione all'iscrizione con riserva della Cred.it Società Finanziaria s.p.a. S.p.a. nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., anche per la sola attività di concessione di finanziamenti;

per la condanna della Banca d'Italia al riesame del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 107 T.U.B. in favore della Cred.it società finanziaria s.p.a.

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca D'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Cred.it Società Finanziaria S.p.a. (d’ora in poi “Cred.it S.p.a.”) è una società italiana iscritta nell’ elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. presso la Banca d’Italia al n. 41964 del 16.3.2011 che, a seguito delle modifiche di cui al D. Lgs. n. 141/2010, presentava istanza di iscrizione al nuovo albo degli intermediari finanziari (come disciplinato dall’art. 106 TUB nella formulazione conseguente al richiamato D.lgs. n. 141/2010), per lo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti, anche nella forma di rilascio di garanzie (istanza del 12.2.2016).

L’istanza veniva respinta da Banca d’Italia in data 26.4.2017, con provvedimento impugnato di fronte a questo TAR con ricorso del 23.6.2017.

In tale giudizio, la ricorrente chiedeva, oltre all’annullamento del diniego, anche l’accertamento del suo diritto allo svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria ed ad ottenere l’autorizzazione all’iscrizione con riserva nell’albo di cui all’art. 106 TUB, anche per la sola attività di concessione di finanziamenti.

La domanda cautelare veniva respinta in primo grado (ordinanza n. 3937 dell’1.8.2017) ed accolta in appello (n. 4097/2017), con ordine a Banca d’Italia di riesame in sede amministrativa dell’istanza, nella parte volta ad ottenere un’autorizzazione alla prosecuzione dello svolgimento delle sole attività già in passato gestite alle condizioni di cui in motivazione (ovvero attività di erogazione di finanziamenti con esclusione del rilascio di garanzie), con riserva dell’esito del giudizio di merito.

Il riesame veniva eseguito da Banca d’Italia che, con nota del 17.4.2018 prot. n. 0468816, comunicava i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis legge 241/1990, cui Cred.it replicava con osservazioni del 26.4.2018, ma senza esito, perché l’Autorità respingeva anche l’istanza per l’autorizzazione con esclusione del rilascio di garanzie (provvedimento prot. n. 853242/18 del 17.7.2018).

Avverso tale nuovo diniego Cred.it proponeva motivi aggiunti nel giudizio già pendente in primo grado, che il TAR del Lazio, Sez. II bis, con sentenza n. 5580/2019, pubblicata il 2.5.2019, definiva con sentenza di rigetto (sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti).

Appellata la sentenza, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 8017 del 25.11.2019 la riformava, accogliendo in parte il ricorso di primo grado ed annullando i provvedimenti 26.4.2017 prot. n. 548989/1726 e 17.7.2018 prot. n. 853242/18 di Banca d’Italia.

In particolare, evidenzia la ricorrente, il Consiglio di Stato accoglieva i motivi terzo e sesto relativi al contenuto dei provvedimenti impugnati e stabiliva conseguentemente che la Banca d’Italia era tenuta a riesaminare l’affare e quindi “ valutare, se del caso con ricorso a perizia esterna [….] l’adeguatezza del patrimonio sociale – e non tanto del capitale, trattandosi di società operante – e dare conto in motivazione dei risultati acquisiti. In base all’esito di tale apprezzamento, dovrà poi rivalutare i profili relativi all’assetto proprietario e alla onorabilità e reputazione dei soci ”.

Banca d’Italia, in data 21.2.2020, invitava Cred.it ad aggiornare la documentazione a suo tempo trasmessa in relazione ai seguenti profili: situazione contabile, programma di attività, assetto proprietario ed esponenti della società.

Cred.it trametteva tutte le informazioni richieste in data 15.6.2020 e Banca d’Italia avviava il procedimento di rilascio dell’autorizzazione avvalendosi della facoltà di disporre l’accesso tramite propri ispettori, anziché ricorrente alla richiesta di una perizia esterna, come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato.

L’Autorità procedeva quindi alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della ricorrente con nota del 9.3.2021, alla quale seguiva la nota del 18.3.2021 da parte della Cred.it che trasmetteva le proprie osservazioni. Il 13.04.2021 la Banca d’Italia richiedeva ulteriori informazioni, rese da Cred.it con nota del 19.04.21.

In data 4.5.2021 Banca d’Italia trasmetteva il Provvedimento definitivo di diniego dell’autorizzazione all’iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB, nuova formulazione, per assenza dei requisiti sia al momento della domanda originaria (“ora per allora”), sia in riferimento all’attualità (“ora per ora”).

Avverso il suddetto diniego, Cred.it ha proposto l’odierno gravame, a fondamento del quale deduce le seguenti ragioni di doglianza.

1.Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della PA. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli art. 6 e 13 CEDU e del Protocollo sul diritto di proprietà. Eccesso di potere. Sviamento.

2.Omessa e/o erronea esecuzione del dictum della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8017/2019 del 25.11.2019. Violazione e/o elusione del giudicato e del vincolo conformativo del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8017/2019 del 25.11.2019. Nullità. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.

Il provvedimento impugnato sarebbe nullo per violazione ed elusione del vincolo conformativo del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8017/2019.

Il provvedimento impugnato nega l’autorizzazione ritenendo non sussistente il requisito della governance e del sistema dei controlli interni che non assicurerebbero la funzionalità aziendale e l’efficace presidio dei rischi (punto 3.2., pagg. 13-16) e del programma di attività (punto 3.3. pagg. 16-18) ribadendo la non plausibilità del programma di attività e la fragilità della pianificazione strategica. Evidenzia la ricorrente che i suddetti requisiti non erano in discussione e non potevano essere oggetto di riesame in quanto coperti da giudicato.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e s. m. e i. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Sviamento di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 106, 17 del TUB e della Circolare 288/2015. Violazione del principio di proporzionalità. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento. Omessa e/o erronea esecuzione del dictum della sentenza del Consiglio di Stato n. 8017/2019 del 25.11.2019. Violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8017/2019 del 25.11.2019 sotto altro profilo. Incompetenza. Conflitto di interessi. Violazione e falsa applicazione del DM 23 novembre 2020, n.169

Con il terzo ordine di doglianze, parte ricorrente contesta puntualmente i singoli aspetti della motivazione del diniego (3.1. Sulla presunta insussistenza della dotazione patrimoniale;

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